Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Il fatto di cui all'art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste dalla legge a tutela della salute) è stato depenalizzato dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146. Questo prevede la sanzione di carattere amministrativo per l'immissione in commercio di prodotti del tabacco recanti un confezionamento o una etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46 citato. (La Corte ha inoltre osservato come oggetto della depenalizzazione sia non solo l'immissione in commercio dei tabacchi con etichettatura non conforme alle prescrizioni, ma anche di quelli mancanti di etichettatura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/1999, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 3/11/1999
Dott. ALDO RIZZO Componente SENTENZA
Dott. GUIDO DE MAIO Componente N. 3404
Dott. ALDO GRASSI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. LUIGI PICCIALLI Componente N. 21158/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI AE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 7/IV/'99;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché generico e manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza del Tribunale di Napoli in data 23/IX/'96 AE IO veniva condannato alla pena di un anno e quindici giorni di reclusione e ventotto milioni e cinquecentomila lire di multa, con confisca delle cose in sequestro, in quanto colpevole dei reati, unificati dalla continuazione ed accertati il 7/V/'96, di contrabbando di Kg.70 di t.l.e., di sottrazione di essi all'I.V.A. e di commercializzazione delle sigarette in pacchetti privi delle avvertenze specifiche previste dalla legge a tutela della salute dei consumatori.
Avverso tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena inflittagli, stante la propria incensuratezza e l'avvenuta confessione dei fatti.
La Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 7/IV/'99, in parziale riforma della decisione impugnata, concedeva al IO le chieste attenuanti generiche e riduceva ad otto mesi e quindici giorni di reclusione e venti milioni e cinquecentomila lire di multa la pena allo stesso inflitta.
Avverso la sentenza d'appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo la "applicazione di eventuale condono". Motivi della decisione
Rileva preliminarmente la Corte, ex art. 129 c.p.p., che il fatto di cui all'art. 46 co. 3 L. 29/XII/'90, n. 428
(commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste dalla legge a tutela della salute) è stato depenalizzato dall'art. 23 co. 4 L. 22/02/'94, n. 146. In conseguenza l'impugnata decisione va annullata senza rinvio, nel capo relativo - lett. c) della rubrica - e la pena per essa inflitta, quantificabile in 7 giorni di reclusione e L. 917.000 di multa, deve essere eliminata.
A tale determinazione questo Collegio perviene, pur conoscendo alcuni diversi orientamenti espressi sul punto, non condividendo:
a) la tesi secondo cui la disposizione dello art. 46 co. 3 L. 29/XII/'90, n. 428 non sarebbe depenalizzata in quanto l'art. 7 L.22/02/94 n. 146 ha fatto "salve" le norme penali vigenti e, quindi,
anche la legge 428/90, espressamente non abrogata (Cass. sez. III, 10/VI/'97, Petralia), in quanto la L. 146/94, nel dare - all'art.
7 - delega al Governo per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni amministrative o penali per le violazioni di direttive delle Comunità Europee, fa - sì - salve le norme penali vigenti, ma al successivo art. 23 co. 4 depenalizza, prevedendo sanzione di carattere solo amministrativo, l'immissione in commercio di prodotti del tabacco recanti un confezionamento o una etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46 L. 29/XII/'90 n. 428, sicché non può dirsi che l'art. 23 sopra richiamato sia andato oltre, eccedendola, la delega al Governo, essendo entrambe le norme - quella dell'art. 7 e quella dell'art. 23 - parti integranti della stessa legge-delega che, quindi, deve essere interpretata nel senso che il Governo nel disciplinare e sanzionare i fatti commessi in violazione delle direttive comunitarie dovrà fare salve le norme penali vigenti, eccetto quelle eventualmente abrogate dalla stessa legge delega;
b) la tesi secondo cui oggetto della depenalizzazione in questione sarebbe solo l'immissione in commercio dei tabacchi con etichettatura non conforme alle prescrizioni e non anche di quelli mancanti di etichettatura (Cass. sez. III, 5/V/'97, Marzano), perché siffatta interpretazione presupporrebbe che prima dell'entrata in vigore della L. 22/02/'94, n. 146, la commercializzazione di tabacchi con etichetta non conforme alle prescrizioni di legge fosse sanzionata penalmente in modo autonomo, il che non è in quanto l'art. 46 L. 428/'90 prevedeva che costituisse reato - punibile con l'arresto e l'ammenda - l'immissione in commercio di tabacchi lavorati con condizionamento privo delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, di quella "nuoce gravemente alla salute" e delle altre specificamente previste per i pacchetti di sigarette e non può sostenersi - in mancanza di una diversa regolamentazione ed in considerazione della "ratio legis" - che la commercializzazione di tabacchi lavorati in confezioni "prive" delle avvertenze di legge non comprenda anche quelle confezioni contenenti indicazioni non conformi alle dette prescrizioni;
c) la tesi secondo la quale la L. 22/02/94, n. 146, non conterrebbe alcuna depenalizzazione e si sarebbe limitata a prevedere una sanzione amministrativa per l'immissione in commercio di prodotti di tabacco lavorato in confezioni non conformi alle prescrizioni comunitarie (v. Cass. sez. III, 19/III/'96, Montagna), perché ciò starebbe a significare che prima dell'entrata in vigore di detta legge il fatto testè indicato non era sanzionato in alcun modo, il che non appare logicamente accettabile.
Ciò premesso, la Corte rileva che il ricorso in esame è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non esiste alcun condono del quale il ricorrente possa beneficiare.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 7/IV/'99 nel confronti di AE IO nel solo capo relativo alla contravvenzione di cui all'art. 46 co. 3 L. 29/XII/'90, n. 428, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
elimina la pena di 7 giorni di reclusione e L. 917.000 di multa per essa inflitta;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dal IO avverso la detta sentenza.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999