Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 42904
CASS
Sentenza 21 ottobre 2010

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Massime1

La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.

Commentario1

  • 1Testimone interrotto, diritto di difesa violato (Cass. 9278/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 42904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42904
Data del deposito : 21 ottobre 2010

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