Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.
Commentario • 1
- 1. Testimone interrotto, diritto di difesa violato (Cass. 9278/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 42904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42904 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
429 04 / 10 REGISTRO GENERALE n. 28358/2009
UDIENZA PUBBLICA del 21.10.2010 SENTENZA n. 7775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE SUPREMA di CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Francesco Serpico Presidente
dott. Tito Garribba Consigliere dott. Lanza Luigi Consigliere
dott. Giovanni Conti Consigliere dott. Giorgio Fidelbo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da AR RI ZO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2009 dalla Corte d'appello di Perugia;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Alessandro Gaeta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con sentenza 10.2.2009 la Corte d'appello di Perugia confermava quella di primo grado che aveva dichiarato AR RI colpevole del delitto previsto dall'art. 372 cod.pen., per avere testimoniato il falso, nel processo a carico di
TT AR e BR IO, imputati del reato di cui all'art. 371 bis cod.pen.,
negando di avere favorito i colloqui tra i predetti funzionari del SISDE e i detenuti in attesa di giudizio IA IL, De ED EN e LI TT.
La difesa dell'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. l'abnormità del decreto che ha disposto il giudizio immediato, perché emesso senza rispettare il termine di cinque giorni stabilito dall'art. 455 cod.proc.pen. e in assenza della condizione dell'evidenza della prova;
2. la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato e della sentenza conseguente per violazione dell'art. 371 bis, comma 2, cod.pen., per avere il pubblico ministero iniziato il presente procedimento senza attendere che fosse pronunciata sentenza di primo grado nel procedimento in cui fu resa la falsa testimonianza;
3. l'inutilizzabilità delle prove assunte nel procedimento originario i cui verbali sarebbero stati acquisiti nel presente processo in violazione dell'art. 238
cod.proc.pen.,
4. l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel processo a carico di
TT e BR per violazione dell'art. 63 cod.proc.pen., perché, emergendo la commissione di un illecito penale (reato di abuso d'ufficio) e non di un mero -3-
illecito disciplinare, egli avrebbe dovuto essere sentito nella veste di indagato;
5. mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, perché
non è stata data risposta alle specifiche censure sollevate nei motivi d'appello;
6. violazione dell'art. 384 cod.pen. e mancanza di motivazione, perché non si è
tenuto conto che ha mentito "in merito a una sua attività istituzionale illegittima quanto meno sotto il profilo disciplinare" per tutelare il proprio onore.
§2. I motivi di ricorso da 1 a 5 sono infondati per le seguenti ragioni.
Il primo, perché la categoria dell'abnormità non si attaglia alla fattispecie, posto che il decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità della richiesta di giudizio immediato è, per legge, un provvedimento non motivato e, pertanto, l'assenza di motivazione lo rende insindacabile nel merito, con la conseguenza che non è ammessa nessuna impugnazione, tanto meno quella surrettiziamente prospettata, esperibile avverso le decisioni abnormi. Quanto al mancato rispetto del termine dei cinque giorni,
dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenerlo ordinatorio e, pertanto, dalla sua inosservanza non può derivare alcuna forma di invalidità.
Il secondo, perché l'art. 371 bis, comma 2, cod.pen., entrato in vigore prima della pronuncia della sentenza di primo grado, prescrive la sospensione solamente dei processi aventi per oggetto il delitto di false informazioni al pubblico ministero. E tale disposizione, avendo natura di norma eccezionale (v. ordinanza Corte costituzionale n.
22 del 5.1.2001), non è applicabile anche ai processi, qual è quello presente, aventi per oggetto delitti di falsa testimonianza.
Il terzo, perché il ricorrente non specifica quali sarebbero le prove acquisite - 4-
illegittimamente né quale rilevanza esse avrebbero avuto sulla decisione adottata.
Inoltre dal verbale dell'udienza dibattimentale del 24.9.1997 risulta che l'imputato, per bocca del difensore, prestò consenso all'acquisizione e utilizzazione dei verbali delle deposizioni rese da BR e TT e, quindi, non è legittimato a opporre i limiti di utilizzabilità previsti dall'art. 238 cod.proc.pen.
Il quarto, perché, come esattamente motiva la sentenza impugnata, il verbale contenente le dichiarazioni incriminate di falsa testimonianza costituisce corpo di reato e, quindi, per la sua acquisizione non è necessario il consenso dell'imputato. Infatti i divieti di utilizzazione delle dichiarazioni autoindizianti previsti dall'art. 63
cod.proc.pen. non operano riguardo a quelle dichiarazioni che costituiscono esse stesse reato, come si verifica nel caso in cui il loro contenuto dia luogo alla configurabilità, a carico del dichiarante, del reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento personale o di calunnia (v. Cass., Sez. VI, 12.6.2003, Alberti, CED 225482; idem, 5.5.2005,
Turturici, CED 229024).
Il quinto, perché la Corte territoriale, dalle annotazioni del registro di portineria del carcere e da quelle del sottufficiale addetto alla sala colloqui, dalle iniziali ammissioni dell'imputato e dei funzionari del SISDE TT e BR e, infine, dalle somme versate dal Sisde all'imputato ha tratto solidi argomenti per ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza del ricorrente, in tal modo esplicitamente o implicitamente confutando le controdeduzioni difensive sommariamente richiamate nel ricorso.
E' invece fondato il sesto e ultimo motivo di ricorso.
Il giudice a quo, nel valutare la sussistenza delle condizioni di applicabilità
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dell'esimente prevista dall'art. 384, comma 1, cod.pen., osservato che l'avere permesso a funzionari degli apparati di sicurezza dello Stato di effettuare colloqui con detenuti,
aggirando l'autorizzazione di competenza dell'autorità giudiziaria, non integrava alcuna ipotesi di reato, ma “poteva solo configurare azione valutabile sotto il mero profilo disciplinare", concludeva che nessun nocumento poteva derivare all'imputato dal dire la verità.
Tale conclusione, espressa in termini apodittici e assoluti, sembra prescindere da un'integrale, corretta lettura della norma di legge, che prevede la non punibilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso da un grave e inevitabile nocumento "nella libertà o nell'onore", ed è inoltre manifestamente illogica e immotivata, dal momento che l'esperienza comune insegna che anche l'addebito disciplinare e la relativa sanzione può, in particolari determinate circostanze,
rappresentare per l'incolpato grave pregiudizio all'onore.
Infatti può giovarsi dell'esimente in discorso non solo chi dice il falso per evitare di autoaccusarsi di un reato dal quale conseguirebbe, per l'inflizione della relativa pena,
nocumento alla sua libertà, ma anche chi testimoni il falso per evitare di autoaccusarsi di un illecito amministrativo o disciplinare dal quale potrebbe con ogni probabilità
derivargli grave nocumento all'onore (v. Sezioni Unite, 22.2.2007 n. 21832, Morea, rv
236371).
Orbene, fermo che i permessi di colloquio illegittimamente concessi configurarono un illecito disciplinare, nella sentenza impugnata è mancato l'accertamento concreto se la natura dell'illecito disciplinare commesso e la relativa sanzione avrebbero inciso sull'attività di lavoro e sulla considerazione sociale del
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ricorrente al punto da costringerlo a rendere falsa testimonianza pur di salvare se stesso da un grave e inevitabile nocumento all'onore.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 cod.pen., con rinvio ad altro giudice che accerterà, attenendosi ai criteri sopra indicati, se esistono le concrete condizioni per riconoscerla.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 384 cod.pen. e rinvia per la decisione sul punto alla Corte d'appello di Firenze;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
toFrancesco Serpico Tito Garribba
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 2 DIC 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
ID Scalia
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