Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 3
La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anziché al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l'inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
In tema di concessione di indennizzi o sovvenzioni da parte della p.a., ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere a seconda che l'interesse del privato sia tutelato dall'ordinamento in via immediata e diretta, ovvero subordinatamente all'interesse pubblico prevalente, la posizione del privato essendo nel primo caso di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, nel secondo, invece, di interesse legittimo, da far valere dinanzi al giudice amministrativo, fin quando l'amministrazione non abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'effettiva erogazione dell'indennizzo. Ne consegue che, in materia abbandono della produzione lattiera eccedentaria ai sensi dell'art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella quale la posizione del privato è qualificabile come di interesse legittimo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove il procedimento amministrativo, rivolto al riconoscimento dell'indennizzo, si sia concluso con un provvedimento negativo dell'amministrazione per mancata titolarità di alcun quantitativo di quote latte in capo al richiedente.
In ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito.
Commentari • 2
- 1. Immobile da costruire, cessione, obbligo di costruire, vendita di cosa futura, responsabilità precontrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 marzo 2018
- 2. Mobbing: l’azione di risarcimento danni ha natura contrattualeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 maggio 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2002, n. 10696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10696 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.I.M.A. AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LI AR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TROVATO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22/00 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito l'Avvocato GIANNUZZI, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 13.2.1996 il sig. CA IL - sulla premessa che, nella sua qualità di titolare di quote latte per kg. 100.000, ed avendo aderito al programma di abbandono dell'attività produttiva, adottato a seguito della persistente eccessiva produzione, aveva chiesto senza ottenerlo l'indennizzo di lire 55.000.000 ai sensi dell'art. 2 comma 8 e 9 legge n. 468 del 1992 e della circolare ministeriale n. 16 del 29 ottobre 1993 convenne in giudizio l'E.i.m.a. Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e ne chiese la condanna al pagamento di detto indennizzo, in via subordinata a titolo di risarcimento del danno.
Resistendo il convenuto, con sentenza del 27 dicembre 1997 l'adito Tribunale di Caltanissetta dichiarò il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda principale e rigettò quella subordinata. In parziale riforma di tale decisione, impugnata dalla parte rimasta soccombente, con la pronuncia, ora gravata, la Corte di Appello ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale ha rimesso al riguardo le parti dinanzi al primo giudice, ed ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale. Secondo la Corte territoriale e per quanto ancora rileva la consistenza della posizione soggettiva fatta valere dall'attore era infatti non già di interesse legittimo, come invece sostenuto dall'ente appellato ora A.i.m.a. sebbene di diritto soggettivo. La controversia atteneva infatti non all'iter procedimentale relativo all'ammissione al programma di abbandono della produzione lattiera secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'agricoltura e da detto ente sebbene all'erogazione dell'indennizzo, e dunque ad una fase successiva all'esercizio dei poteri discrezionali della P.A. In tal senso ha attribuito decisivo rilievo alle note del 9.2.1994 e del 3.7.1995, con le quali il suindicato ente aveva, rispettivamente, invitato il IL all'abbandono della produzione ed all'allontanamento del bestiame, ed aveva comunicato di non poter dar corso alla liquidazione dell'indennizzo, salva la facoltà dell'interessato di impugnare tale decisione allegando idonea documentazione comprovante il diritto all'attribuzione della quota latte: note nelle quali ha ravvisato l'esplicito riconoscimento, da parte della p.a. del possesso da parte dell'appellante, di tutti i requisiti per essere ammesso al programma di abbandono della produzione lattiera, pur essendo impedita la quantificazione dell'indennizzo dalla circostanza che dai controlli effettuati non erano risultate ne' consegne a latterie ne' vendite dirette. Per la cassazione di tale decisione l'A.i.m.a. ha proposto ricorso, basato su unico mezzo, cui il IL resiste con controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A sostegno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso il controricorrente deduce che, essendo stata notificata la sentenza ora impugnata, il 13 aprile 2000, il ricorso è stato tardivamente notificato il 16 giugno successivo, oltre, quindi, il termine del 12 giugno, decorrente dalla suindicata notifica.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso risulta infatti notificato - oltre che, a mezzo posta ed in effetti tardivamente il 16 giugno 2000 al procuratore domiciliatario del giudizio di appello altresì a mezzo di ufficiale giudiziario il 12 giugno stesso anno personalmente all'odierno controricorrente ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 ed a mani dell'impiegato addetto della Cancelleria.
Poiché, come risulta dalla sentenza impugnata nel giudizio di appello il IL aveva eletto domicilio presso il suo difensore con studio in Enna (e, dunque in località diversa da quella sede del giudizio bene il ricorrente avrebbe potuto, come ha fatto notificare il ricorso presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria adita, in tal senso disponendo l'art. 82 cpv. r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 per il caso, ricorrente nella specie, di omessa elezione di domicilio nel luogo ove ha sede detta autorità.
E, tuttavia, tale notificazione avrebbe dovuto essere effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., al difensore e non già alla parte personalmente.
Detta irregolarità ha comportato la nullità ma non l'inesistenza della notificazione stessa (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 4356 del 2000), come tale sanabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c., applicabile per costante giurisprudenza anche al giudizio di cassazione, ed in effetti sanata dalla rinnovazione della notificazione effettuata sua sponte, e pur tardivamente, dall'amministrazione ricorrente in data 16 giugno 2000, prima dell'adozione dell'ordine di rinnovazione di cui alla norma citata, e comunque dalla costituzione del controricorrente.
2. Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c., il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in contrasto con la sentenza impugnata, secondo la quale la posizione soggettiva fatta valere dall'odierno controricorrente ha la consistenza del diritto soggettivo ne afferma invece la natura di interesse legittimo e perviene a tale conclusione sostenendo che il procedimento amministrativo, introdotto con la domanda di ammissione al programma di abbandono della produzione lattiera, da lui avanzata, si è concluso con un provvedimento di diniego della concessione del contributo addebita al riguardo alla sentenza impugnata, che ha affermato il contrario, una fallace ricostruzione dei termini della controversia, e precisa che l'interesse del produttore di latte al conseguimento del contributo di abbandono non è protetto dall'ordinamento in via immediata e diretta, ma subordinatamente all'interesse pubblico prevalente al contenimento della produzione entro i limiti della quota assegnata all'Italia dall'Unione Europea.
Il controricorrente, pur convenendo, in via di principio, che la posizione dei privati sia qualificabile come interesse legittimo, afferma che nella specie l'Amministrazione aveva però positivamente valutato la domanda di concessione del contributo e così esaurito l'ambito dei suoi poteri discrezionali, ed in tal senso richiama la nota in data 9.2.1994 di detta Amministrazione.
Osserva la Corte che, in tema di concessione di indennizzi o sovvenzioni da parte della p.a., occorre distinguere secondo che l'interesse del privato sia tutelato dall'ordinamento in via immediata e diretta (come questa C.S. ha affermato, con sentenze n. 9216 del 1 987 e n. 9 del 2000 riguardo agli indennizzi rispettivamente previsti dall'art. 3 legge regionale Lazio 2 settembre 1974 n. 43 e dall'art. 1 legge 25.2.1992 n. 210; vedasi anche Cass. n. 1483/97), ovvero subordinatamente all'interesse pubblico prevalente (come la stessa Corte ha invece affermato tra le altre, con sentenze n. 11713 del 1998 e nn. 559 e 1232 del 2000 con riferimento ai contributi rispettivamente previsti dall'art. 3 secondo comma legge regionale Lazio n. 56 del 1985, dalla legge regionale Puglia n. 20 del 1994 e dall'art. 57 legge regionale Emilia Romagna n. 20 del 1987, e con sent. n. 801 del 2002 con riguardo alle provvidenze in caso di danni cagionati da eccezionali calamità atmosferiche di cui alla legge reg. Puglia 11.4.1979 n. 11 e succ. mod. nel primo caso la posizione del privato è di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, mentre nel secondo è ravvisabile un interesse legittimo da far valere dinanzi al giudice amministrativo fin quando l'amministrazione non abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti di legge per la effettiva erogazione dell'indennizzo.
Nella specie si versa nella seconda ipotesi come ha rettamente affermato la sentenza impugnata - la quale, del resto, sul punto ha incontrato la sostanziale adesione di entrambe le parti, non ravvisandosi in effetti, nella legislazione speciale in materia, alcuna norma che assicuri una diretta ed immediata protezione dell'interesse del privato il dibattito investe in realtà il successivo passaggio con il quale la stessa sentenza ha ritenuto positivamente conclusa la fase amministrativa e discrezionale del procedimento: punto della decisione che - come accennato - la ricorrente afferma esser frutto di una fallace ricostruzione della vicenda.
La verifica, che questa Corte è chiamata ad effettuare al riguardo involge accertamenti di fatto, che peraltro essa è abilitata a compiere essendo in ordine alle questioni di giurisdizione giudice anche del fatto, con il potere di apprezzare direttamente le risultanze istruttorie e di trarre da esse conseguenze autonome ed indipendenti non solo dalle deduzioni delle parti ma anche dalle valutazioni del giudice del merito (Cass. sez. un. n. 79 del 1999). Tanto precisato deve rilevarsi che con nota del 9.2.1994 l'A.i.m.a. invitò il IL - "nelle more delle verifiche che gli organismi competenti effettueranno", ad abbandonare la produzione lattiera e ad inviare l'idonea e necessaria certificazione antimafia;
con successiva nota del 3 luglio 1995 la stessa Amministrazione comunicò che, non essendo stata riconosciuta la titolarità di alcun quantitativo ne' per consegne a latterie ne' per vendite dirette essa non poteva dar corso alla liquidazione del richiesto indennizzo, salva la facoltà dell'interessato di produrre ricorso atto a dimostrare il diritto all'attribuzione della quota latte. Diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata tali provvedimenti - l'uno di carattere istruttorio e l'altro invece decisorio non importano il riconoscimento del diritto del IL all'ottenimento dell'indennizzo peraltro in misura, come anche si è affermato impossibile da quantificare, sebbene il diniego della concessione dell'indennizzo da tali provvedimenti risulta bensì conclusa la fase amministrativa, in termini, tuttavia, negativi e non già positivi, come erratamente ha invece affermato la Corte territoriale.
Dal che seguono la persistenza della posizione di interesse legittimo del soggetto richiedente l'indennizzo e la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio.
Stante le difformi decisioni adottate dai giudici del merito, le spese dell'intero giudizio possono essere equamente e per intero compensate.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 30 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002