Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2001, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z A / 5 I A 4 . / R R 6 N T 2 A S - . I T R B . G U 00/62051 P . E . B L R I D L R A L A E T . POLO TALIA NO009 1 1/ 0 1 D D B REPUBBLICA ITALIANA I A E S T T N A 1 I E N S 3 R E 1 I S E A . E T N A A DI CASSAZIONE LA CORT Oggetto M IRPEF art. 36 bis d.P.R. 600/73| SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 18846/98 Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Cron.1871 Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Ud. 25/10/00 CORTE SUPR A Dott. Salvatore DI PALMA UFFICIO CONG ha pronunciato la seguente Richiesta copia SEN TENZA dal IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 25 GEN. 2001 معية sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE DD, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF DISTRETTUALE I CANCELLERIA persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e CB22089 difende ope legis;
ricorrente -
contro
AN US;
intimato avverso la sentenza n. 35/98 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/04/98;2000 . N 1762 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EnricoAl Sig. Avv. Gen. Stato udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. rilasciata copia lega ALTIERI;
per notifica e n. Carta bertata L. 40.000 udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Dir Copia si 12.000 Totale L. 52.00 GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Roma, 20 FEB. 2001 IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. S 1. Svolgimento del processo FA ID proponeva appello alla commissione tributaria di secondo grado di Bolzano avverso la sen- tenza della commissione tributaria regionale di primo T ow grado di Bolzano, con la quale era stato respinto il suo ricorso avverso l'iscrizione a ruolo i.r.pe.f. per dall'ufficio imposte dirette diil 1989, effettuata Bolzano ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R. n. 600/73. Con sentenza 61 20 ottobre 1997 la commissione ac- ef-coglieva il gravame, ritenendo che la rettifica, fettuata nell'esercizio del potere di cui al citato art.36 bis, non aveva osservato il termine perentorio stabilito dallo stesso articolo per la liquidazione e l'iscrizione a ruolo. Osservava la commissione che all'art. 28 della legge 27 dicembre 19997, n.449, il quale stabilisce che il primo comma del citato art.36 bis « deve essere interpretato nel senso che il termine in esso 2 indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza »>, non poteva essere riconosciuta natura interpretativa, che ha carattere eccezionale e deve essere tale dichiarata dal legislatore in modo chiaro ed inequivocabile. La norma predetta non poteva, pertanto, avere applicazione retroattiva, come avviene nei casi in cui la norma viene espressamente definita come interpretazione autentica. Rilevava, inoltre, che, ove si fosse interpretata detta norma nel senso di ritenerla applicabile alle si- tuazioni consolidate, la stessa non si sarebbe sot- tratta al sospetto d'incostituzionalità. Da quanto sopra conseguiva l'invalidità della car- tella esattoriale, dovendo l'ufficio, una volta decorso detto termine, servirsi dell'ordinaria procedura di ac- certamento. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis e 43 del d. P.R. n.600/73; 17 del 28d. P. R. n.603/73; 1. n.449/97, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione de- : 3 duce che il termine stabilito dal citato art.36 bis per la liquidazione dell'imposta , a seguito delle modifi- che introdotte con l'art.1 del d.P.R. n.506/79, non ha natura perentoria, mentre ha natura perentoria soltan- to quello quinquennale per l'iscrizione a ruolo, termi- ne che, nella specie, risulta osservato.. Il carattere ordinatorio del termine contenuto nel primo comma dell'art.36 bis è stato riconosciuto, in via d'interpretazione autentica, con l'art.28 della legge 27 dicembre 1988, n. 449, applicabile anche ai har giudizi in corso. Tale norma è intervenuta, quindi, per escludere il carattere decdenziale di un termine che è, comunque, relativa ad una procedura di liquidazione, interna all'Amministrazione. § 3. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del disposto dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 applicabile anche ai giudizi in corso trattandosi di norma interpretativa ed avente, come ta- le, effetto retroattivo - l'art. 36 bis del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichia- razioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito • a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con gli articoli 3 e 136 della Costituzione ( sentenze 7 novembre 1998, n.11235; 7 luglio 1999, n.7058; 23 novembre 1999, n.12995 ). Il Collegio ritiene di condividere tale principio, non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni per discostarsene. La sentenza deve, pertanto, essere cassata. Poichè le uniche ragioni poste a base del ricorso introduttivo riguardavano soltanto l'intervenuta decadenza, e non bar sono necessarie ulteriori indagini di fatto, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, primo com- ma, cod. proc. civ., rigetta il ricorso introduttivo del ID, confermando l'accertamento. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 25 ottobre 2000. Consiliere Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieriстоль Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 23 GEN 2001 IL CANCELLIERE C15 IL CANCEL DERE C1 Innocenze Battista Innocenze Battista