Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2001, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 0062260 I 1 4 Z / N . 4 A / A R 6 I 2 B T R S . PUBBLICA ITALIANA . I R L A . L G P T . E A D U R . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B B L I E 009 1 7 0 1 A A D R D T A I T OR 1 S I E 3 Oggetto N R T 1 E IRPEF S E N . E I T N SEZIONE TRIBUTARIA art.36 bis d.P.R. 600/73 S A A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 20045/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Rel. Consigliere- Dott. Enrico ALTIERI Cron. 1877 - Consigliere - Dott. Eugenio AMARI Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 25/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO CONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal sig. IL SOLE 24 ORE 3000 Il 15 GEN. 2001 per diritti L. sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro 1 0 LL SA;
intimato . avverso la sentenza n. 75/98 della Commissione N tributaria regionale di TORINO, depositata il 06/06/98; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA E 1761 udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico CB220994 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTIERI;
Al Sig. Avv. Gen. Stato Stato rilasciata ✓ copia gale udito per il ricorrente, l'Avvocato dello e n. per notifica GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Carta bollata L. 40.000 Dir. Copia H 12.000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Totale L. 52000 concluso per Roma, 20 FEB, 2001 Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha IL CANCELLIERE l'accoglimento del ricorso. S 1. Svolgimento del processo SI LL RE PA ricorreva alla com- missione tributaria di primo grado di Casale Monferrato avversO avverso la cartella esattoriale e l'iscrizione a ruolo i.r.pe.f. per il 1988, effettuata dal locale how ufficio delle imposte dirette ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R. n. 600/73, deducendo la decdenza per de- corso del termine di cui al citato art.36 bis e svol- gendo difese sull'infondatezza della pretesa tributa- ria. La commissione accoglieva il ricorso, ritenendo che le rettifiche, basate esclusivamente sui dati diretta- mente desumibili dalla dichiarazione о forniti dai soggetti che avevano operato le ritenute e, quindi, nell'esercizio del potere di cui al citato art.36 bis, non avevano osservato il termine perentorio stabi- lito dallo stesso articolo per la liquidazione e l'iscrizione a ruolo. Tale decsione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale del Piemonte con 2 sentenza 24 aprile- 6 giugno 1998. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria sulla base di unha proposto ricorso per cassazione, mezzo d'annullamento. L'intimato non ha svolto attività difensiva. S 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis e 43 del d.P.R. n. 600/73; 17 del d. P.R. n.603/73, nonchè vizio di motivazione, in relazione 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., all'art. then 1'Amministrazione deduce che il termine stabilito dal citato art.36 bis per la liquidazione dell'imposta , seguito delle modifiche introdotte con l'art.l del d. P.R. n. 506/79, non ha natura perentoria, mentre ha natura perentoria soltanto quello quinquennale per l'iscrizione a ruolo. Il carattere ordinatorio del termine contenuto nel primo comma dell'art.36 bis è stato riconosciuto, in via d'interpretazione autentica, con l'art.28 della legge 27 dicembre 1988, n. 449, applicabile anche ai giudizi in corso.
3. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, in forza del disposto dell'art.28 della legge 27 dicembre 3 1997, n. 449 applicabile anche ai giudizi in corso trattandosi di norma interpretativa ed avente, come ta- le, effetto retroattivo l'art. 36 bis del d. P. R. 29 settembre 1973, n.600, deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichia- razioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza, senza che tale interpretazione possa ritenersi in contrasto con gli articoli 3 e 136 della Costituzione ( sentenze 7 novembre 1998, n.11235; 7 luglio 1999, n.7058; 23 novembre 1999, n.12995 ). har Il Collegio ritiene di condividere tale principio, non essendo state prospettate nuove e decisive ragioni per discostarsene. La sentenza deve, pertanto, essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte la quale, ritenuto il carattere perentorio del termine di cui all'art.36 bis del d.P.R. n.600/73, dovrà pronunciarsi sulle censure svolte dal contribuente sulla fondatezza della pretesa tributaria, nonchè sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della com- missione tributaria regionale del Piemonte. 4 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 25 ottobre 2000. estensore Il PresidenteIl Consigliere Enrico Altieri Vincenzo IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CANCELLERIADEPOSITATO INEA 2001 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O . I Z A R T S I . G R . E L P . R L D A A . L E B D D A E T I A S T 1 I N N 3 E R 1 S E E S I . T E A N A M