Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
Quando su un bene in sequestro venga commesso il reato di violazione dei sigilli, la nuova apposizione dei sigilli non richiede un ulteriore provvedimento giudiziale, stante la permanenza degli effetti del sequestro già disposto. (Peraltro, nel caso di specie, relativo ad un'ipotesi di illecito edilizio, le ulteriori infrazioni dei sigilli si erano anche concretate nella prosecuzione dei lavori abusivi, tanto da legittimare un altro provvedimento di sequestro e la riapposizione dei sigilli all'intero manufatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 45631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 1318
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 32953/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM SI, nato a [...] il [...];
indagato per il reato di violazione di sigilli apposti su un immobile, sito in Palestrina, sequestrato per abusivismo edilizio, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18/07./005 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal PM in data 30 giugno 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. PRIORESCHI Maurilio, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 18/07/2005 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame proposta da SItti SI indagato - con Incetti NI - per il reato di violazione di sigilli apposti su un immobile, sito in Palestrina, sequestrato per abusivismo edilizio avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 18/07/2005 che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal PM in data 30 giugno 2005.
Il sequestro dell'opera (un manufatto di 96 mq con struttura di ferro e tavole e fondazioni in cemento armato) era stato disposto con provvedimento in data 23/01/2004.
Essendo stata accertata la prosecuzione dell'opera abusiva con l'esecuzione di tamponature con intonaci, tramezzi, rifiniture e due portici di ferro con piastrini di legno, in data 27/07/2004 erano stati nuovamente apposti i sigilli.
Per altre violazioni accertate il 29/06/2005 la PG redigeva verbale di sequestro che il PM convalidava il giorno successivo. Osservava il Tribunale che l'ultima riapposizione dei sigilli non integra un nuovo sequestro, ma esecuzione di quello disposto in data 23/01/2004, mai revocato, sicché non occorreva alcuna convalida ne' l'osservanza delle garanzie difensive previste per il sequestro d'iniziativa della P.G..
Riteneva, comunque, che il provvedimento del PM non fosse affetto da nullità perché era stato notificato, unitamente al verbale delle operazioni compite dalla PG, agli indagati, ai quali era stato indicato il reato ipotizzato.
Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato, il quale denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione come mera riapposizione dei sigilli dell'intervento compiuto dalla PG in data 29 giugno 2005. Invece, essendo stato commesso l'ulteriore reato di cui all'art. 349 c.p., la PG aveva effettuato un nuovo sequestro che il PM aveva convalidato, donde la necessità dell'osservanza della normativa di riferimento (avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore).
Deduceva, altresì, il ricorrente che nel verbale di sequestro si leggeva che i vigili si erano recati sul posto "a seguito di dispositivo emesso in data odierna dal...PM..." e che "siamo recati in.....presso la proprietà... già sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 349 c.p.", sicché tale "dispositivo" era un provvedimento di sequestro, ancorché atipico, che comportava la notifica dell'informazione di garanzia.
Mancava, inoltre, la motivazione sul fumus del reato perché l'immobile già completato tranne che per la posa del manto erboso e per la piscina, al momento del sopralluogo del 29/06/2005, era abitato dagli indagati i quali tenevano aperto in cancello d'ingresso e non avevano rimosso i sigilli.
Infine, la presentazione della domanda di condono edilizio e l'ultimazione del manufatto rendevano illegittima l'esecuzione del sequestro.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Va, anzitutto, qualificato l'intervento operato dalla PG in data 29/06/2005 a seguito di "dispositivo" in pari data del PM, il quale, avendo appreso che il manufatto era nella libera disponibilità dell'indagata, così scriveva "Il comando in indirizzo provvedere pertanto IMMEDIATAMENTE ad assicurare che l'immobile sia lasciato effettivamente libero da persone e opportunamente sigillato in ogni suo accesso rendendolo inaccessibile alle persone". Per costante giurisprudenza di questa Corte "Il reato di violazione dei sigilli, di cui all'art. 349 c.p., ha carattere istantaneo e si perfeziona per il solo fatto della disobbedienza al divieto di infrangere la conservazione o la identità della res sotto sequestro. Ne deriva che ogni successiva, eventuale infrazione costituisce un nuovo, autonomo reato" (Cassazione Sezione 3^, n. 2002/ 21405; RV. 221977; conforme n. 1995/0 6351 RV. 203377). Quando sia stato disposto il sequestro di un bene in seguito alla commissione del reato di violazione dei sigilli ed intervengono ulteriori infrazioni, la nuova apposizione dei sigilli non richiede un ulteriore provvedimento giudiziale stante la permanenza degli effetti del disposto sequestro (Cassazione Sezione 6^, n. 1982/0 3338;
RV. 152986), ma l'eventuale esecuzione di opere consente la reiterazione della misura cautelare.
Nella specie, il sopralluogo della PG è stato disposto dal PG, sulla base della conoscenza di altra notitia criminis relativa all'indagato, con l'espressa finalità di conseguire lo sgombero dell'immobile sequestrato ed abusivamente abitato e di assicurare un'accurata riapposizione dei sigilli.
Ne consegue che col processo verbale redatto dalla PG in data 29/06/2005 è stato eseguito altro sequestro, relativamente all'ulteriore prosecuzione dei lavori abusivi, con altra apposizione di sigilli, espressamente richiesta dal PM, ad un manufatto già sequestrato ed illegalmente abitato dagli indagati. Inoltre, è intervenuto il relativo decreto di convalida per il nuovo reato, ravvisabile per la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, sicché dovevano essere osservate le garanzie poste a tutela del diritto di difesa dell'indagato, compresa quella di dargli avviso di farsi assistere dal difensore.
Però, "la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro del corpo di reato - della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182 c.p.p., comma 2; il che esclude che la nullità in questione possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame e, comunque, che il termine per la sua deduzione debba essere posto in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione avere luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante memorie o richieste che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento"(Cassazione Sezione 4^, n. 42715/2003, Giannandrea, RV. 227303; conf. n. 1993/0 3971 RV. 193451; n. 1997/0 4017 RV. 207858; 1994/0 2705 RV. 198240; a 1992/ 3124 RV. 191920;
RV. 229894).
Nella specie, la nullità è sanata perché tardivamente eccepita. Quanto al periculum, va ribadito che in materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori" rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti, come nella specie, il requisito della concretezza (Cass. SU CC 29 gennaio 2003, Innocenti). Va, infine, rilevato che "in materia edilizia, la possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui al D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 32, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova" (Cassazione n. 2004/ 32428; RV. 229390). Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005