Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2001, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA €3 87 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRERITE SUTREZA Oggetto responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13556/98 Dott. Vittorio DUVA Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.17040 PERCONTE LICATESE Dott. TO Rel. Consigliere Rep. 2017 Consigliere Ud. 24/01/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AU UD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell'avvocato MORICHI MASSIMILIANO, difesa dall'avvocato TERESI CORTE SUPP UFFICIO COPIE VINCENZO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio SOLE 24 ORE ricorrente - dal Sig. per diritti L.0000 contro 1 30 MPG 2001 CANCELLIER SCUOLA NAZIONALE DI SCI VAJOLET, in persona del legale CANCELLERIA rappresentate pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, difeso dall'avvocato SPADAFORA 2001 GIORGIO, giusta delega in atti;
136 controricorrente 00119190
contro
BR AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 89/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione Promiscua emessa il 17/2/1998, depositata il 27/02/98; RG.64/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. TO PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato VINCENZO TERESI;
udito 1'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE (per delega avv. G. Spadafora); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UD TA conveniva in giudizio EL TO, nella sua qualità di maestro di sci, e la Scuo- ia Nazionale di sci "Vajolet", per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, conseguenti a una caduta avvenuta il 20 gennaio 1986, in località Pozza di Fassa, nel corso di una lezione collettiva, che pre- vedeva la selezione dei partecipanti al gruppo, in vi- 2 sta dell'inserimento dei medesimi nelle varie classi. L'incidente si era verificato in occasione della prima lezione, quando il EL aveva condotto il gruppo, una pista, classi- di circa quindici persone, in cima a ficata "rossa", ponendosi in testa e quindi nell'impossibilità di controllare l'andamento della di- scesa. Aggiungeva l'attrice che, nel cadere, aveva av- vertito un dolore lancinante al ginocchio sinistro, senza che il maestro, già giunto in fondo alla pista, avesse avuto la possibilità di accorgesene, tanto che era stata aiutata da amici presenti. Il giorno succes- sivo la UD era stata visitata dal dottor Lapira, che le aveva diagnosticato una distorsione con lesione del legamento collaterale interno e crociato anteriore ed emartro, applicandole un apparecchio gessato. Costituitisi in giudizio, i convenuti contestavano che l'attrice fosse una principiante, e rilevavano che durante l'esercitazione non si era verificato alcun in- cidente е la UD aveva completato la lezione col- senza lamentare alcunchè, e solo il giorno do- lettiva, era presentata alla scuola, affermando di essere po si rimasta infortunata. Con sentenza del 7 novembre 1996, l'adito Tribunale di Trento rigettava la domanda. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 27 feb- 3 braio 1997, la Corte d'Appello di Trento ha rigettato il gravame della soccombente. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Pau- dice, formulando due motivi. Resistono con separati controricorsi gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1176, 1218, 2222, 2232, 2236 e 2697 C.c. (art. 360 n. 3 e 5 C.p.c.), la ricorrente deduce che la Corte di merito ha riduttivamente ricondotto la responsabili- tà della Scuola e del maestro di sci alla sola respon- sabilità aquiliana, trascurando l'autentica natura con- trattuale della fattispecie. Ed infatti con la Scuola intercorso un contratto di opera professionale, e, come è noto, la responsabilità del prestatore d'opera pre- sunta, nel senso che è sempre responsabile e tenuto al risarcimento dei danni, salvo che non provi la non im- putabilità dell'evento; per cui l'onere della prova in- combente al danneggiato è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto, da un lato, e dell'evento, dall'altro. Conseguentemente, essendo ра- cifico il contratto di prestazione d'opera con la Scuo- la di sci, la UD era tenuta а provare soltanto l'evento dannoso, cioè la caduta da lei patita durante 4 la lezione, nonchè le lesioni che ne erano derivate. Erano viceversa la Scuola e il maestro tenuti a dimo- strare di aver adottato in via preventiva tutte le mi- sure idonee રા evitare l'insorgere di una situazione di pericolo atta alla produzione del fatto lesivo, in re- lazione a tutte le circostanze del caso concreto. Queste censure, con le quali la UD pretende di modificare il titolo della responsabilità e per conse- quenza di ribaltare l'onere della prova, allegando, a carico dei resistenti, una responsabilità contrattuale, non possono trovare ingresso. Invero, secondo un principio più volte affermato da questa Corte di legittimità, stante l'autonoma e prio- ritaria tutela del diritto assoluto alla vita e propostaall'integrità fisica, si deve ritenere l'azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale;
quindi, ad esempio, quando il danneggiato invochi la responsabilità aqui- liana, oppure chieda, genericamente, il risarcimento del danno alla propria integrità fisica, il che implica la mancata deduzione di una specifica obbligazione con- trattuale. Come è agevole constatare dagli atti (nè peraltro la ricorrente deduce il contrario), la UD, nelle 5 Sue istanze e difese di merito, non ha mai manifestato la precisa e inequivoca volontà di porre a fondamento della domanda risarcitoria, a preferenza dell'altra, una responsabilità "ex contractu" pur astrattamente concorrente, ragion per cui, dovendosi ritenere da lei promossa l'azione aquiliana, non può adesso, per la prima volta in cassazione, addurre quel diverso titolo ai responsabilità, finora non espressamente invocato. Di qui la preclusione della questione per novità, non essendo ammessa, nel giudizio di legittimità, la deduzione di motivi che, contraddicendo la precedente impostazione difensiva, poggino le domande, istanze ○ eccezioni su titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito. Non è inutile sottolineare comunque che, rientrando l'attività di maestro di sci tra le prestazioni di ope- ra intellettuale, l'obbligazione è di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che il regime probatorio è quello tipico delle obbligazioni di mezzi. Incombeva quindi pur sempre alla UD, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 C. c., l'onere di allegare e provare la con- dotta colposa del debitore per violazione dell'obbligo di diligenza, con la specificazione di quei profili di inadeguatezza della prestazione resa, in cui si sarebbe concretato il fatto dell'inadempimento, salva per il 6 debitore, una volta raggiunta dall'attrice tale dimo- strazione, la possibilità di fornire a sua volta la prova della non imputabilità della violazione predetta (Cass. 4 dicembre 1990 n. 11652). Avrebbe dovuto dimo- strare l'attrice, in altri termini, nonostante la natu- ra contrattuale della responsabilità, la colpa del pro- fessionista, per non aver prestato i mezzi tecnici ido- nei o per averli prestati con imperizia o negligenza, oltre, naturalmente, al nesso causale tra la colpa e il danno. Non essendovi perciò in tal caso, ai fini della prova, differenza alcuna tra la responsabilità contrat- tuale e la responsabilità extracontrattuale, la ricor- rente non ricaverebbe il vantaggio sperato da un even- tuale (ove introducibile) titolo di responsabilità "ex contractu". Col secondo motivo la ricorrente assume la viola- (art. 360 n. 3 e 5zione degli artt. 2043 e 2048 C.c. C.p.c.). Ferma la responsabilità "ex contractu" prima evidenziata, l'impugnata sentenza avrebbe altresì erra- to nella ricostruzione della responsabilità aquiliana del maestro di sci. Posto infatti che dalla lesione del bene della sa- lute, in violazione del principio del "neminem laede- re", discende sempre a carico dell'autore del fatto le- 7 sivo una responsabilità risarcitoria extracontrattuale per i danni da lui prodotti, è ormai radicato il prin- cipio che essa concorra e coesista con quella contrat- tuale quando il danno alla salute avvenga in violazione di specifiche pattuizioni contrattuali. Ed allora, prosegue la ricorrente, ha errato la Corte ad escludere l'applicazione dell'art. 2048 C.C., essendo pacifico che il maestro di sci riveste proprio la figura prevista dal 2° comma di tale norma e che la sua responsabilità risiede nella violazione del suo do- vere di vigilare affinchè gli allievi, a prescindere aalla loro età, non compiano atti dannosi per i terzi o per loro stessi;
e dunque la "culpa in vigilando" del maestro non riguarda soltanto gli eventuali terzi dan- neggiati dal comportamento degli allievi ma concerne anche i danni patiti dagli stessi allievi. Ha altresì errato la Corte ad affermare che la Pau- dice non avrebbe fornito la prova della colpa del mae- stro di sci. Non si è considerato infatti che rientra nei compiti del maestro di sci dare dimostrazioni teo- riche e pratiche agli allievi sul modo di affrontare le diverse discese e Tapportare le nozioni di volta in volta impartite alle difficoltà delle piste. A tal fine egli deve accertarsi preventivamente, con delle prove pratiche sugli sci, se l'allievo sia in grado di af- 8 frontare le singole discese. Deve quindi seguire da presso ogni allievo, almeno nella parte iniziale delle esercitazioni, per saggiarne l'abilità, e non può limi- tarsi a interpellarlo sulle sue capacità, ritenendosi soddisfatto della risposta. Contrariamente a quanto ritiene la Corte, anche le cadute dei vari allievi sarebbero, ad avviso della ri- corrente, dimostrative della leggerezza e superficiali- tà del maestro di sci nel condurre su una pista rossa, di media difficoltà, degli allievi di cui non aveva an- cora accertato le capacità. Impropriamente è stato poi richiamato il rischio elettivo dello sciatore, il quale potrà venire in rilievo solo dopo che il maestro di sci т abbia svolto un'adeguata opera di preparazione. E' evidente dunque, conclude la ricorrente, che la condotta tenuta nella fattispecie dal maestro EL non può definirsi nè prudente nè diligente, ed anzi fu imprudente e negligente. Anche queste censure sono infondate. La Corte, dopo aver illustrato, a confutazione del gravame, l'assoluta regolarità tecnica dell'operato del EL, con una motivazione diffusa, immune da vizi logici о errori di diritto, conclude col sottolineare l'elemento più significativo per"quello che resta escludere la responsabilità del EL e quindi del- 9 la scuola: la carenza di prova certa in ordine al nesso causale tra la condotta del EL e la caduta della UD, perchè i testi hanno genericamente riferito appunto di una caduta su una pista ritenuta difficile, ma nulla di preciso hanno saputo riferire in ordine al- le modalità della stessa, per poter escludere, come era necessario che fosse, che la sciatrice fosse caduta, ad esempio, perchè toccata da altro sciatore о per aver fatto una improvvida manovra, non confacente al proprio livello di preparazione o ancora per una disattenzione, non prestando cioè adeguata attenzione al percorso". E' questo, come ciascuno ben intende, un accerta- mento di fatto decisivo, che la Corte mette per ultimo ma che logicamente viene per primo, ineccepibilmente M compiuto dal giudice di merito (e, a ben vedere, nemme- no specificamente contestato dalla ricorrente, la quale si sofferma unicamente sulla colpa); accertamento che, qualunque possa essere (contrattuale o extracontrattua- le) il titolo della pretesa responsabilità degli odier- ni resistenti, e addirittura prescindendo da ogni pro- filo di colpa, vale a sorreggere adeguatamente l'assoluzione dei convenuti dalla domanda risarcitoria, essendo in ogni caso necessaria la prova (nella specie giudicata carente) del nesso causale tra l'inadempimento (o il difettoso adempimento) ovvero tra 10 la condotta illecita e il danno. Nè potrebbe mai applicarsi, contro il maestro di sci, come pure vorrebbe la ricorrente, la presunzione di colpa dell'art. 2048 2° comma C.c. Questa norma in- fatti disciplina l'ipotesi del danno cagionato a terzi dal fatto illecito dell'allievo, sull'implicito, ovvio presupposto che sia minore d'età, dovendo presumersi che, all'interno della stessa disposizione, il legisla- tore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d'arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al 1° comma, irrazionalmente dilatando, oltre quel limite temporale, la loro responsabilità. Pertanto, anche a voler ammettere che, in via di ipotesi, per affinità di "ratio", la presunzione mera possa riguardare anche le lesioni patite dallo stesso allievo durante il tempo in cui trovasi sotto la vigi- lanza del precettore o del maestro d'arte, non può che restare fermo il limite di età, onde nessuna interpre- tazione, per quanto lata, potrebbe estendere la previ- sione all'ipotesi di un danno prodotto a se stesso da un allievo maggiorenne. Giusti motivi consigliano di compensare tra le par- ti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 11 R.
9.13556 giudizio di Cassazione. 1998 Così deciso a Roma, addì 24 gennaio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Viñonio Kura kal IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, li 30 MAG. 2001 50000 E M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista 310000 S локут 128.11 4567 30,99 8061 166,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 23.7.2011 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 38236 versate € 166,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002) 12