Sentenza 14 gennaio 2004
Massime • 1
Lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 cod.proc.pen. si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da parte della polizia giudiziaria. Il collegamento sussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 61
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 17232/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LO, n. 21.05.1975;
RA IM, n. 11.09.1969;
RA CA NE, n. 21.10.1970;
avverso l'ordinanza emessa il 29.03.2003 dal Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO
Alle ore 17,10 del 27.03.2003 i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, allertati da alcuni passanti, si recavano in Via G. Galilei, dove scorgevano una persona per terra, successivamente identificata in IR Carmelo, avvocato del distretto di Reggio Calabria, che veniva colpito ripetutamente con calci e pugni da persona, successivamente identificata in OR LO, mentre altre due persone, successivamente identificate in OR IM e OR CA NE, che erano attorno al IR, inveivano contro il medesimo.
Pur dopo l'intervento dei C.C., che aveva lo scopo di sedare gli animi, i fratelli OR continuavano ad inveire contro il IR e opponevano resistenza dando luogo a una colluttazione durante la quale OR LO colpiva il Carabiniere Scelto LE Massimo che rimaneva contuso.
Riportata la calma tra le persone coinvolte, il OR LO veniva colto da malore e per tale motivo veniva accompagnato dai fratelli presso il locale pronto Soccorso. Presso detto nosocomio, dove i RA erano stati seguiti dai C.C., giungeva altresì il IR a bordo di una ambulanza che intanto lo aveva soccorso. I OR venivano quindi condotti presso gli Uffici dei C.C. dove intanto il IR Carmelo formalizzava denuncia contro di loro, asserendo di essere stato aggredito da tutti e tre, colpito ripetutamente con pugni e calci e minacciato, tutto ciò nel tentativo dichiarato di costringerlo a una liberatoria circa gli onorari e le competenze legali che gli stessi gli dovevano in virtù di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, come meglio narrato nella querela sporta dallo stesso.
Assunte sommarie informazioni testimoniali da tale LO e IR SE, entrambi testimoni dell'accaduto poiché presenti sul luogo dello stesso, alle ore 20.25 del 27.03.2003, presso i detti Uffici, OR LO, OR IM e OR CA NE venivano dichiarati in stato di arresto per essersi resi responsabili in concorso tra loro di tentata estorsione;
lesioni personali e minacce, e il solo OR LO veniva altresì dichiarato in stato di arresto per essersi reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.
Il Giudice Monocratico, a seguito della presentazione degli imputati al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo, con la imputazione di tentata violenza privata (art. 56 - 610 c.p.) anziché di tentata estorsione, convalidava l'arresto di RA IM e RA CA NE per il reato di cui al capo 1 della rubrica (artt. 1 110 e 610 c.p.) e quello di RA LO per i reati di cui ai capi 2 - 3 e 4 della rubrica (lesioni in danno del HI, resistenza e lesioni in danno dell'Ordile).
Rilevava il Giudice che, al di là della mera indicazione formale dello stato di arresto dei prevenuti avvenuta alla distanza di tre ore dai fatti (per esigenza di motivi di salute di alcuni interessati alla vicenda), che per giurisprudenza di legittimità non fa comunque venir meno lo stato di flagranza, questo era da ritenersi sussistente per i reati sub 2, 3 e 4 visivamente constatati dai militari operanti, mentre per il capo 1 il fatto reato, seppur inizialmente percepito dai C.C. (che avevano udito le parole "pignoramento" e "22.000 Euro"), lo stesso era stato compiutamente delineato solo a seguito delle indagini successive con l'apporto delle dichiarazioni della p.o. e dagli altri colleghi di ufficio sentiti dai C.C.. Propongono ricorso i tre imputati, deducendo:
- che nel convalidare l'arresto di RA IM e RA CA NE il Giudice ha palesemente violato la norma di cui all'art. 382 c.p.p., in quanto la convalida è avvenuta alle ore 20,45 dopo che l'avv. Carmelo HI aveva formalizzato la sua denunzia e cioè dopo circa tre ore dall'esaurirsi dei fatti avvenuti sulla via Galilei di Reggio Calabria, mentre i C.C. nella contestualità dei fatti nulla avevano recepito circa l'attività dei due prevenuti diretta a ottenere una dichiarazione liberatoria di un presunto credito da parte dell'avv. HI, non avendo, anche le parole "pignoramento" e "22.000 euro", udite dall'App. Morales (secondo quanto emerso soltanto nel corso dell'udienza di convalida), consentito allo stesso ed al suo commilitone di comprendere che i due ricorrenti in quel momento tentavano di ottenere dal HI una dichiarazione di rinunzia al pagamento di onorari professionali;
ne' può condividersi l'assunto del Giudice, secondo cui l'arresto in flagranza dei due ricorrenti è avvenuto a distanza di ore per "esigenza di motivi di salute di alcuni interessati alla vicenda", essendo stati il LO RA, l'avv. HI e il Carabiniere Ordile medicati rispettivamente alle ore 17,30, 17,45 e 18;
- che per quanto attiene alla convalida dell'arresto di RA LO valgono le stesse argomentazioni sopra evidenziate, non potendosi, per lui, come per gli altri, assumersi che i C.C. abbiano "visivamente" effettuato l'arresto.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Lo stretto collegamento fra condotta commissiva del reato, o a esso immediatamente successiva, e percezione della medesima da parte del terzo, che caratterizza lo stato di flagranza secondo la nozione delineata nel primo comma dell'art. 382 c.p.p., non è infatti eliso, ai fini del legittimo esercizio del potere di arresto, dal decorso di un certo lasso di tempo, anche non breve (cfr. Cass. 12.04.1995, Bianchi), durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si dispieghi senza soluzione di continuità (cfr. Cass. 01.09.1999, Giannatiempo;
12.04.1994, Padovano), anche con l'espletamento di accertamenti intesi a qualificare la gravità del fatto (Cass. 5^ sent. 798 c.c. 05.03.1993), prima e al fine di pervenire all'arresto del reo (cfr. Cass. 28.11.1990, Innocenti). Nel caso di specie, come emerge da quanto riportato in narrativa, sia la condotta delittuosa di cui ai succitati capi 2, 3 e 4 della rubrica, sia una parte rilevante di quella di cui al capo 1, furono direttamente colte dagli agenti operanti, che, correttamente rispettando le impellenti esigenze di soccorso medico di alcune delle persone coinvolte nella vicenda, non persero in alcun momento il controllo dei responsabili, conducendoli quindi in caserma, dove, meglio delineata, grazie alle dichiarazioni del HI, la natura e la portata dell'episodio di cui al capo 1, procedettero al loro arresto.
È evidente, quindi, alla stregua dei principi sopra enunciati, la legittimità dell'operato della P.G. e della convalida disposta dal giudice.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004