Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 3
In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica - ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate.
In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u..
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.
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- 1. natura, funzione e limiti nella giurisprudenzaRoberta Giulia Iemoli · https://www.diritto.it/ · 14 gennaio 2025
Quali sono la natura, la funzione e i limiti della consulenza tecnica d'ufficio e cosa accade quando il consulente tecnico di parte travalica i limiti imposti dal Giudice? Ripercorriamo in sintesi quanto statuito dalle sentenze c.d. gemelle della Suprema Corte (n. 3086/2022 e n. 6500/2022) e scopriamo l'impatto che le stesse hanno avuto sulle successive pronunce. La sentenza n. 3086 del 1° febbraio 2022 detta l'iter argomentativo, ripreso poi nella sentenza n. 6500 del 28 febbraio 2022, definita gemella, con il quale le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura, funzione ed i limiti della consulenza tecnica d'ufficio. Per una visione completa e …
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Le SS.UU. della Corte oltre ad enunciare i 5 principi di diritto in materia di ctu e di nullità che può colpire l'elaborato peritale, si soffermano sul divieto della consulenza meramente esplorativa IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA […] Una prima più immediata conseguenza di questa osservazione, tale perchè prende forma sul piano in cui la consulenza esplica primariamente la propria funzione, che è il piano istruttorio, è quella che si traduce nel divieto della cd. “consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda …
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Le SS.UU. della Corte abbandonano il precedente orientamento (Cass. 31886/19) ed enunciano 5 principi di diritto in materia di ctu e di nullità che può colpire l'elaborato peritale I POTERI DEL CTU Stante il vincolo discendente dal principio della domanda, nonchè, riflessamente, il limite sotteso alle indagini commessegli dal giudice, deve ritenersi che il consulente non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. “fatti avventizi” ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti. Ed invero, i poteri esercitabili dal CTU sono quelli che potrebbe …
Leggi di più… - 4. CTU: la Cassazione (rel. Rossetti) spiega quando è irrimediabilmente nulla (Cass. 31886/19)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 21 febbraio 2024
Ecco in tema di CTU i principi di diritto affermati dalla Corte la cui violazione ne determina irrimediabilmente la nullità: (a) il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti; (b) il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, nè acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali; (c) il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi …
Leggi di più… - 5. Quali sono i documenti che il CTU può legittimamente acquisire?Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 2 gennaio 2024
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE “La C.T.U. non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di provare quanto assume ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; è consentito derogare al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa avvenire soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche; in questo caso il C.T.U. può anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LU, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. presso l'avv. Luigi Manzi, che la difende, unitamente all'avv. Luigi Migliorini in forza di mandato in atti.
- ricorrente -
contro
ALBARELLA S.p.a.. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Mascagni n.154, presso l'avv. Paolo Vitucci, che la difende unitamente all'avv. Renzo Gambato in forza di mandato in atti;
- resistente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 21 aprile 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito l'avv. Salvatore Di Mattia, per delega, e l'avv. Paolo Vitucci. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 agosto 1990 la s.p.a. BA conveniva dinanzi al Tribunale di Rovigo UI ON, per sentirla condannare al pagamento delle spese sostenute per la manutenzione e gestione di beni e servizi di Liso comune fruiti dalla ON, nella sua qualità di comproprietaria di una unità immobiliare ubicata entro il comprensorio privato costituito dall'Isola di BA, limitatamente al periodo compreso tra la data del rogito di acquisto ed il 1^ gennaio 1990, data di trasferimento di detti beni di uso comune agli aderenti ai patti di comunione.
Con sentenza non definitiva del 24 marzo 1993 il tribunale accertava la sussistenza dell'obbligo della ON di rimborsare alla controparte le spese di manutenzione e di gestione dei beni comuni in questione per il decennio 1^ gennaio 1980 - 1 gennaio 1990 e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione mediante consulenza tecnica di dette spese, le quali venivano poi determinate in L.
9.584.371 con sentenza definitiva del 20 gennaio 1995. Avverso entrambe queste sentenze UI ON, la quale aveva fatto riserva di gravame avverso la decisione non definitiva, proponeva impugnazione, chiedendone la totale riforma. L'appellata si costituiva resistendo al gravame, e la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 21 aprile 1998, confermava la decisione di primo grado.
La corte rilevava che la consulenza tecnica era stata correttamente disposta dal tribunale, che aveva conferito al c.t.u. l'incarico di accertare, letti gli atti di causa ed effettuati tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, quali fossero le spese sostenute dalla soc. BA per la manutenzione e gestione delle opere di interesse comune. Tale quesito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non esonerava parte attrice dal fornire la prova della sua pretesa ed era conforme agli altri principi disciplinanti la utilizzabilità della consulenza tecnica nel nostro ordinamento. Non era infatti irregolare elle il c.t.u. nell'espletamento dell'incarico avesse acquisito documenti direttamente dalle parti, poiché la sua indagine poteva essere sempre controllata dalle stesse tramite i propri consulenti tecnici o i propri difensori, e comunque è principio generale elle il c.t.u. nello svolgimento delle proprie indagini può assumere informazioni da terzi ed acquisire, anche di propria iniziativa, ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche se risultante da documenti non prodotti in giudizio, allorché si tratti di fatti accessori, compresi nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande ed eccezioni delle parti, debbono essere provate da queste.
La corte poi rilevava. in ordine all'obbligo della ON di contribuite alle spese di gestione e manutenzione del comprensorio, che con convenzione stipulata tra la società BA ed il comune di Rosolina era stato stabilito che, per mantenere al comprensorio realizzato nell'isola di BA il carattere di macrolotto privato, le opere di interesse comune rimanevano in proprietà di detta società la quale, oltre a provvedere alla loro costruzione, si impegnava a sollevare l'ente pubblico territoriale da qualsiasi onere concernente la loro manutenzione e gestione. Ciò risultava dalla scrittura autenticata del 3 settembre 1971 con cui la soc. BA aveva venduto alla Albaclub Holding il bene poi da questa ceduto alla ON con atto del 16 novembre 1976, nel quale era stato nuovamente specificato che le rendite ed i pesi relativi, con particolare riferimento ai contributi di gestione delle attrezzature ed impianti, sarebbero stati a carico della parte acquirente.
Infine la corte veneziana rilevava che correttamente il tribunale aveva ritenuto comprese tra i costi di diretta imputazione a carico dell'appellante quelli di manutenzione della villa Cà Tiepolo e della chiesa, quelli di ripopolazione di alberi, fagiani e cervi e quelli di vigilanza e portineria, poiché la villa anzidetta non era di esclusiva proprietà della società BA, per cui le spese sostenute per la stessa, così come le altre spese innanzi indicate, andavano considerate spese comuni, in quanto destinate a rendere più confortevole la permanenza nell'isola. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la ON in base a due motivi di ricorso, cui resiste la s.p.a. BA il cui difensore, dopo il deposito tardivo del controricorso, ha illustrato le difese oralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697. 1^ c.. c.c. e 61, 62 e 194 c.p.c. la ricorrente sostiene che la corte veneziana avrebbe erroneamente ammesso la richiesta di consulenza tecnica avanzata dalla controparte solo al momento della precisazione delle conclusioni, e per giunta in maniera generica, cioè facendo riferimento, per indicare l'oggetto dell'indagine, agli argomenti contenuti in una precedente memoria istruttoria. Inoltre la consulenza era stata richiesta senza che la società BA avesse fornito alcuna prova a sostegno dei propri assunti, per cui era evidente che l'indagine tecnica era finalizzata a sopperire alle proprie carenze probatorie.
Il motivo non è fondato.
La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata alla acquisizione, da parte del giudice di merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti. Non può quindi ritenersi mal tardiva la richiesta avanzata dalla parte in proposito, non trattandosi di una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma solo di una sollecitazione rivolta al giudice affinché questo, avvalendosi dei propri poteri discrezionali, provveda a nominare un consulente. Così pure, per lo stesso motivo, siffatta richiesta non può mai ritenersi generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u. È poi senz'altro vero che l'indagine del c.t.u. non può essere finalizzata alla acquisizione di prove che la parte aveva l'onere di produrre, ma a tali limiti è comunque consentito derogare quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto sia possibile solamente con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, così come è consentito al c.t.u. acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, allorché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati da queste.
In ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza tecnica - e quindi anche quella dovuta ad un eventuale allargamento della indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente (vedasi:
Cass. 14 agosto 1999 n. 8659: 24 giugno 1984 n. 3743). Nel caso di specie, non avendo la ricorrente dedotto di avere immediatamente eccepito tale nullità, ne' comunque indicato in quale circostanza l'avrebbe fatta valere - a parte l'atto di appello, non più utile a tali fini - deve ritenersi che, se anche vi fosse stata - per pura ipotesi - una nullità della consulenza tecnica, questa sarebbe stata sanata dal comportamento processuale della ON. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia poi la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e dei principi relativi alla interpretazione ed agli effetti giuridici dei contratti, sostenendo che dai rogiti dai quali la corte di appello aveva desunto l'obbligo di essa ricorrente di contribuire alle spese necessarie alla manutenzione e gestione di tutti gli impianti ed attrezzature esistenti nell'isola, senza neppure essere interpellata in ordine alle modifiche ed ampliamenti degli stessi, in realtà si doveva arguire che tale obbligo riguardava al massimo le spese relative agli impianti ed attrezzature esistenti al 3 settembre 1971, data del rogito di vendita dalla BA alla Albaclub Holding dell'immobile poi ceduto da quest'ultima ad essa ON, non potendosi ammettere che l'obbligo dovesse essere esteso anche alla contribuente relativa agli impianti ed attrezzature costruiti successivamente, con decisione unilaterale della società BA, e senza che i proprietari delle singole unità fossero neppure interpellati. Anche tale motivo deve essere disatteso, poiché con esso, senza indicare specifiche violazioni di non di ermeneutica contrattuale, si censura l'interpretazione data dal giudice di merito ai rogiti menzionati nella sentenza impugnata.
È noto, infatti, che l'interpretazione di un contratto, che si assume essere avvenuta in modo errato da parte del giudice di merito, non essere denunziata dinanzi al giudice di legittimità se non per carenza di motivazione (nel senso di motivazione assente o solo apparente, o manifestamente illogica o contraddittoria), oppure per violazione delle norme di interpretazione stabilite dal legislatore. In quest'ultimo caso il ricorrente non può limitarsi a proporre una interpretazione del contratto in senso a lui più favorevole, diversa da quella effettuata dal giudice di merito, o limitarsi ad elencare le norme di ermeneutica che egli assume essere state violate da quel giudice. Tale violazione infatti, per giurisprudenza costante di questa Corte, deve essere denunziata in modo specifico, indicando per ciascuna clausola contrattuale di cui si discuta quale sarebbe stata la norma interpretativa violata ed inoltre perché l'iter logico - argomentativo del giudice del merito non sarebbe stato conforme a detta norma.
Tutto ciò non risulta dal motivo in esame, che deve essere quindi rigettato.
L'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 172.500 (Euro 89,09), oltre a L. 1.000.000 (Euro 516,46) per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002