Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2006, n. 37705
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Sentenza 22 settembre 2006

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L'esecuzione di soppalchi nel corso di lavori di ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso di costruire, o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, perché comporta mutamento delle superfici interne che, ai sensi dell'art.10, comma primo, lett. c) T.U. dell'edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) fa sorgere tale obbligo anche in assenza di modifiche della sagoma e del volume. (La Corte ha inoltre ritenuto che la disciplina così ricostruita sia applicabile anche in presenza della diversa disposizione contenuta nell'art. 2 L. Reg. Campania 28 novembre 2001, n. 19, in quanto la disposizione di legge statale da questa richiamata, e cioè l'art. 2, comma 60, L. n. 662/1996, è stata espressamente abrogata dall'art. 36, comma secondo, lett.h) del citato d.P.R. n. 380 del 2001).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2006, n. 37705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37705
    Data del deposito : 22 settembre 2006

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