Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., il concetto di "diverso procedimento" va collegato al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche se connesso, procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2008, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 11/12/2008
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 2383
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 35736/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC IT, N. IL 29/12/1967;
avverso ORDINANZA del 30/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Tribunale di Genova, investito del riesame proposto da UC IT avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in importazione e detenzione illecita di un ingente quantitativo (kg. 61) di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha deciso, con ordinanza del 30/9/2008, di rigettare l'impugnazione.
I giudici del riesame, hanno, dapprima, illustrato la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del UC, consistenti nel fatto che costui era stato fermato il 29/8/2008 all'ingresso della frontiera italiana di Ventimiglia mentre si trovava alla guida di autovettura svolgente il ruolo di "staffetta" rispetto ad altra condotta da TT IC EL, rinvenuta "imbottita" di panetti di hashish fatti oggetto di sequestro;
hanno, poi, puntualizzato che il coinvolgimento del UC nell'introduzione nel territorio dello Stato della droga era incontrovertibile, in quanto il tenore delle conversazioni intercettate, in partenza dall'utenza telefonica mobile (00 34.650.580 228) in uso ad un soggetto rimasto ignoto, poneva in luce che in quella occasione, come in altra analoga precedente, verificatasi il 17/8/2008, l'ignoto - chiamante, in qualità di coordinatore dell'operazione, si era premurato di indicare alternativamente ai due conducenti, il UC ed il TT, il tragitto stradale più idoneo per entrare in Italia ed evitare i controlli di polizia.
Tanto premesso, i medesimi giudici hanno individuato il punto centrale dell'accertamento, devoluto alla loro cognizione, nella utilizzabilità ai fini cautelari degli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche, contestata dalla difesa. Pregiudizialmente affermata la "diversità" del procedimento ad quem instaurato dall'A.G. di Sanremo per il reato di importazione dell'hashish rispetto a quello, iniziato dall'A.G. di Milano per il reato associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74 e per altre violazioni D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art 73 e nel corso del quale erano state disposte le intercettazioni telefoniche, i giudici del riesame hanno ritenuto che, nella specie, fosse applicabile la norma di cui all'art. 270 c.p.p., e che, quindi, gli esiti di quelle intercettazioni fossero legittimamente utilizzabili, posto che erano indispensabili per l'accertamento del reato di importazione di droga, per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza. Quanto alle censure mosse alla motivazione del decreto emesso in via di urgenza dal P.M. il 12/8/2008, e precisamente quello concernente il traffico telefonico relativo all'utenza...228 in uso al cennato soggetto rimasto ignoto e coinvolto nella vicenda con ruolo di coordinatore, i giudici del riesame le disattendevano, spiegando, ora, che il provvedimento era giustificato da serie e specifiche esigenze investigative attinenti all'attività in itinere del sodalizio criminoso finalizzato alla importazione dall'estero di quantitativi imprecisati di sostanze stupefacenti;
ora, che i sufficienti indizi di reato erano agevolmente desumibili dal rinvio, legittimamente operato per relationem, alla nota della Guardia di Finanza del 12/8/2008; ora, che i dati identificativi delle utenze intercettate risultano leggibili nei rispettivi decreti di autorizzazione e, quel che più conta, che i numeri di utenza mobile di nazionalità spagnola, postisi in contatto con quello dell'ignoto - coordinatore, coincidono con quelli associati ai codici "IMEI" di pertinenza dei cellulari sequestrati al TT ed al UC, in tal modo non potendosi dubitare della compiuta identificazione di quest'ultimo come uno dei soggetti coinvolti nelle conversazioni telefoniche dal contenuto gravemente indiziante;
ora, che non era necessario, ai fini della utilizzabilità delle conversazioni intercettate, il ricorso alla procedura delle rogatorie internazionali di cui all'art. 727 c.p.p. e segg., attenendo quelle indizianti soprattutto a conversazioni in partenza da cellulari di nazionalità estera e in arrivo su utenze mobili site in territorio italiano, captate legittimamente con la tecnica del c.d. "istradamento".
Quanto alle esigenze cautelari, i giudici del riesame, infine, hanno confermato la presunzione di reiterazione di future condotte delittuose della stessa specie, evidenziando che la facilità di impiego di notevoli risorse finanziarie per la realizzazione delle operazioni di importazione di ingenti quantità di droga deponeva, a fronte dell'assenza di fonti lecite di reddito, per una effettiva pericolosità sociale del UC, a fronteggiare la quale si rivelava proporzionata la misura cautelare disposta nei suoi confronti.
Avverso tale decisione il UC, per mezzo del difensore, propone ora ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento sulla scorta dei motivi di seguito indicati:
- Con il primo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta "diversità" del procedimento rispetto a quello iniziato dall'A.G. milanese, sostenendo che lo stretto collegamento probatorio tra i due procedimenti deporrebbe invece per la sostanziale unicità dell'incartamento procedimentale, in vista della quale era decisiva, ai fini dell'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, l'accertamento della legalità del decreto autorizzativo emesso in via di urgenza dal P.M. milanese nel procedimento a quo. Tale accertamento avrebbe dovuto condurre i giudici del riesame verso l'accoglimento dell'eccezione, in quanto la motivazione di detto decreto era resa incomprensibile sia per l'uso eccessivo degli "omissis", con incidenza negativa anche sulla individuabilità dei numeri delle utenze oggetto di captazione, sia per il rinvio per relationem ad una nota della Guardia di Finanza illustrativa della gravità indiziaria interna al procedimento a quo e non trasmessa per l'allegazione agli atti del procedimento ad quem. Un ulteriore difetto motivazionale sarebbe quello dell'assenza di spiegazione nel decreto autorizzativo delle ragioni che avevano reso applicabile la modalità esecutiva, non ortodossa, del c.d. istradamento, conseguendone l'abusiva intercettazione di tutte le telefonate verso utenze all'estero aventi le prime cifre identiche rispetto a quelle dell'utenza effettivamente interessata dalla captazione.
Con il secondo motivo, è riproposta, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni su utenze straniere, la doglianza sulla mancanza dell'attivazione della procedura di rogatoria all'estero di cui all'art. 727 c.p.p., ponendo l'accento sulla necessità, a cagione della extraterritorialità delle utenze mobili spagnole in uso agli indagati e tra essi, il UC, che il potere di intercettazione fosse esercitato dall'A.G. italiana attraverso i canali diplomatici con lo strumento legale della rogatoria internazionale, tuttavia non richiesto, per l'occasione, alle autorità competenti della Spagna. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La prima censura, articolata sotto il duplice aspetto del vizio di legge e del connesso difetto di motivazione, è, infatti, destituita di fondamento.
Al Collegio appare giuridicamente corretta la soluzione data dai giudici del riesame al pregiudiziale problema della "diversità" dei procedimenti, indotto dall'eccezione di inutilizzabilità nel procedimento ad quem (quello pendente a Sanremo) dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento a quo (quello pendente a Milano).
Al riguardo, il concetto di "diverso procedimento", enucleabile dal divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p., comma 1, va collegato - ove non si voglia quel divieto neutralizzare trasformandolo in un precetto facilmente eludibile - al dato della alterità o non uguaglianza del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto storicamente diverso da quelli fatto oggetto delle indagini relativi ad altro, differente, anche se connesso, procedimento.
Ricomprendere, nell'ambito del concetto di "diverso procedimento" menzionato dall'art. 270 c.p.p., la connessione o il collegamento probatorio dei procedimenti, come intende il ricorrente, comporterebbe, infatti, la sostanziale elusione del divieto in detta disposizione sancito dal legislatore.
Muovendo da tali premesse, non v'è dubbio che, nella specie, rispetto a quello precedentemente instaurato dal P.M. di Milano, il procedimento instaurato dal P.M. di Sanremo è "diverso", in quanto tra origine da un fatto storicamente diverso da quelli oggetto di indagine nel procedimento di competenza dell'A.G. milanese e rispetto ai quali era sorta l'esigenza investigativa di adoperare, quale mezzo di ricerca delle prove, l'intercettazione delle conversazioni telefoniche. I risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento (a quo) sono state legittimamente utilizzate nel presente procedimento (ad quem) pendente presso il P.M. di Sanremo, posto che, nella specie, è applicabile ed è stata correttamente applicata la disposizione speciale, costituente l'unica eccezione al generale divieto di utilizzabilità in caso di diversità di procedimenti, di cui all'art. 270 c.p.p., comma 1, u.p.: quei risultati, invero, risultano indispensabili per l'accertamento del delitto, ascritto anche al UC, di illecita importazione e detenzione dei Kg. 61 di hashish sequestrati dalla Guardia di Finanza il 29/8/2008 in Ventimiglia, in relazione al quale è prevista dalla legge l'arresto obbligatorio in flagranza.
Parimenti infondate sono le residuali censure del ricorrente, tendenti a destabilizzare la legalità del decreto autorizzativo adottato, nel procedimento diverso, dal P.M. di Milano, per effetto, ora, di denunciate carenze motivazionali, ora, di violazioni delle disposizioni dettate, in tema di captazioni extraterritoriali disposte dall'A.G. italiana, a presidio della inviolabilità delle utenze di nazionalità straniera.
Sulle carenze motivazionali è contenuta nella stessa ordinanza impugnata l'esauriente e persuasiva risposta ad analoga lagnanza proposta dal UC in sede di riesame: il ricorso agli "omissis", legittimato dall'esigenza di tutelare la segretezza delle indagini in corso, non ha, comunque, impedito al Tribunale del riesame di apprezzare positivamente la serietà e specificità delle esigenze investigative sottese alla esecuzione delle intercettazioni, al fine di ricercare supporti probatori all'ipotesi di un attività in itinere di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti;
il ricorso alla motivazione per relationem a proposito della indicazione dei gravi indizi di reato, non solo non ha impedito di evocare la consistenza indiziaria degli elementi di conoscenza sull'attività criminosa sottoposta ad indagini da parte della Guardia di Finanza, ma non è da considerare, come intende il ricorrente, un espediente da relegare tout court nell'ambito della illegalità, quando, come nella fattispecie, nel decreto di autorizzazione adottato in via di urgenza dal P.M. e poi convalidato dal Giudice, si faccia richiamo e alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.
In riferimento, infine, alla denunciata elusione della procedura delle rogatorie internazionali, con ricadute negative sulla utilizzabilità dei risultati delle captazioni effettuate su utenze mobili straniere, non può che rilevarsene l'infondatezza proprio prendendo le mosse dalle stesse considerazioni fatte sul punto dal Tribunale del riesame.
Avendo il Tribunale del riesame accertato che, in tutte le conversazioni riportate in atti, le utenze intercettate avevano impegnato "celle" telefoniche site in territorio italiano, non v'è spazio per le obiezioni mosse dal ricorrente alla legalità della tecnica, usata per l'occasione, del c.d. "istradamento". È, infatti, principio pacificamente affermato da questa Corte quello secondo cui il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" posto in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano. Se ciò è vero per le telefonate in partenza dall'estero, pur se convogliate su un gestore italiano, che ne consenta la captazione in Italia, è a maggiore ragione legittima l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia, pur se dirette all'estero, essendo certo che tali telefonate vengono convogliate a mezzo un gestore sito nel territorio nazionale;
sono quindi captate in Italia, e non vi è bisogno di ricorrere a rogatoria per eseguire l'intercettazione.
Il richiamo, effettuato dal ricorrente al criterio della nazionalità delle utenze mobili straniere e alla necessità in simili ipotesi della procedura di cui all'art. 727 c.p.p., e segg., sarebbe fondato, se si riferisse agli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni captate solo da un gestore straniero.
Nella specie, è stato accertato dai giudici del riesame che non uno dei dialoghi captati ha attinto "celle" telefoniche site in territorio straniero, per cui non vi è stata alcuna violazione degli artt. 727 e 729 c.p.p., e correttamente il giudice di merito non ha proceduto alle intercettazioni a mezzo di rogatoria internazionale. Ne consegue che la funzione della rogatoria internazionale, e cioè quella di garantire il rispetto della sovranità dei singoli Stati, pur in indagini particolarmente importanti, è stata pienamente rispettata, e l'eccezione difensiva è infondata.
Alla medesima conclusione si perviene in riferimento alla censura attinente alla mancata menzione, nel decreto autorizzativo del P.M., della modalità dell'istradamento utilizzata in concreto, con conseguente violazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3. Invero, con il termine "modalità" il legislatore non ha inteso riferirsi alle operazioni tecnico - manuali, ma alla scelta del tipo tra quelli previsti dalla norma regolatrice, alla individuazione del soggetto passivo e dell'ambiente ove il procedimento dovrà svolgersi.
Dappoiché la tecnica dell'istradamento è una tecnica di esecuzione della operazione di intercettazione e non una "modalità" di questa, essa non doveva essere, come tale, precisata nel decreto. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone, inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009