Sentenza 5 marzo 1998
Massime • 1
Con riferimento a scarichi di reflui superanti i limiti di accettabilità effettuati da imprese consorziate, le sanzioni penali sono applicabili non solo nei confronti dei titolari o legali rappresentanti dei singoli insediamenti produttivi dai quali promana lo scarico, ma anche di colui che ha la rappresentanza dell'ente consortile, nelle ipotesi in cui tale ente operi quale gestore dell'attività del gruppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/1998, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Paolo Maria TONINI Presidente del 5.3.1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N.8776
3. " Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 27324/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da :
1 - AB IN, n. a Durazzano il 27.8.1932
2 - ON MI, n. a Benevento l'8.12.1938
3 - Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Appello di Napoli
avverso la sentenza 5.2.1997 del Pretore di Benevento Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in Persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza Udito il difensore di ELLIANTONIO, avv.to Francesco LEONE, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 5.2.1997 il Pretore di Benevento affermava la penale responsabilità di LO IN ed EL MI in ordine al reato di cui all'art. 21,3^comma, legge n.319/1976 (per avere,quali rispettivi presidenti dei consorzi industriali "Benevento Nord" e "Pezzapiana", effettuato scarichi nella fogna comunale superando i limiti tabellari di accettabilità quanto ai coliformi fecali e totali ed agli streptococchi fecali --acc.il 14.6.1995) e,riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche,condannava ciascuno alla pena di lire sette-milioni di ammenda.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso sia gli imputati sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli.
Gli imputati hanno eccepito:
-- violazione dell'art. 21,3^comma, della legge n.319/1976,come sostituito dalla legge n. 172 del 17.5,1995, che,in tema di scarichi da insediamenti produttivi con recapito in pubblica fognatura,prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,sanziona penalmente soltanto il superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella C) mentre,nella specie,le analisi batteriologiche avevano evidenziato eccedenze esclusivamente rispetto ai limiti della tabella A);
-- insussistenza del ravvisato reato e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, poiché i consorzi da essi presieduti avevano esaurito i propri scopi statutari trasferendo la fognatura da loro realizzata alla proprietà comunale,senza avere assunto alcun onere di gestione,sicché essi non dovevano rispondere per gli scarichi effettuati oltre i limiti tabellari dai diversi insediamenti industriali consorziati;
-- illegittima omissione dei dovuti accertamenti rivolti ad identificare in concreto la provenienza dei reflui. Il P.G.,a sua volta,ha lamentato l'inflizione di una pena illegittima (il minimo edittale della ammenda è di 5 milioni e,pur con la massima diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche, non può essere portato al di sotto di dieci milioni di lire),nonché la mancata applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
MOTIVI della DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso degli imputati è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati.
Va riaffermato,in proposito,il principio --già enunciato da questa Corte Suprema (Cass., Sez. 111, 14.3.1992,rt.2687,ric.Furlani)-- secondo il quale,con riferimento a scarichi di reflui superanti i limiti tabellari di accettabilità effettuati da imprese consorziate,le sanzioni penali sono applicabilì nei confronti non soltanto dei titolari o legali rappresentanti dei singoli insediamenti produttivi dai quali promana lo scarico,ma anche di colui che ha la rappresentanza dell'ente consortile,nelle ipotesi in cui tale ente operi quale gestore dell'attività del gruppo. Fondamentale, dunque, ai fini del riconoscimento della responsabilità penale concorrente, è lo accertamento dell'attività demandata in concreto all'organizzazione consortile,che ben può porsi come integrativa delle rispettive organizzazioni aziendali,non potendosi altresì trascurare di considerare che addirittura un vero e proprio esercizio di impresa può,sia pure eccezionalmente, innestarsi nei c.d. consorzi con attività esterna mentre sono normalmente e quasi sempre imprese a tutti gli effetti le società consortili di cui all'art.2615/ter cod.civ.
Nella fattispecie in esame,invece,assolutamente carente risulta la doverosa verifica: del ruolo effettivo dei consorzi rappresentati dagli imputati;
degli obblighi da essi assunti nella reale situazione di fatto;
della loro incidenza concreta nell'organizzazione produttiva delle imprese aderenti.Sicché deve considerarsi apodittica l'affermazione del giudice di merito secondo la quale "i consorzi ed i loro rappresentanti, nel caso di specie,svolgono nell'attività delle imprese una seria incidenza", disancorata da ogni riscontro sia dei doveri riferibili agli imputati sia delle effettive violazioni,da parte di costoro,di comportamenti dovuti.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio per un adeguato esame,sul punto,alla Pretura di Benevento. Infondati,invece, sono gli ulteriori motivi di ricorso degli imputati.
A) Quanto alla prima doglianza,deve rilevarsi che --a norma dell'art.2 della legge 1751992,n. 172 (che ha sostituito il n.2 dell'art.12 della legge n.319/1976)-- gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature (tale è il caso di specie),prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione,devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C) allegata alla legge n.319. Il superamento di tali limiti è penalmente sanzionato dall'art.21,3^ comma,della legge n.319/1976.
Nella fattispecie in esame risulta accertato,in punto di fatto,che la pubblica fognatura in cui defluiscono gli scarichi si immette nel fiume Calore;
che la stessa non è dotata di depuratore;
che il superamento dei limiti di accettabilità ha effettivamente riguardato i parametri fissati dalla tabella C) allegata alla legge n.319/1976 (come riferito al dibattimento dal maresciallo Zappalà) B) L'individuazione specifica dei singoli stabilimenti produttivi da cui provenivano gli scarichi inquinanti è rilevante ai soli fini della loro afferenza ai rispettivi consorzi ma, qualora si ravvisasse una responsabilità degli organi consorzi,essa concorrerebbe --come si è detto-- con quella delle singole imprese rispettivamente consorziate,effettive effluenti dei reflui.
Le doglianze del P.G.,esatte nei loro contenuti,restano assorbite dalla pronuncia di annullamento nei termini dianzi enunciati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607,608 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Benevento. Rigetta il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998