Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO01 2 9 2 /0 1 LA CORTE SUPREMA DT CASSAZIONE Oggetto Оновление ов SEZIONE TERZA CIVILE поменати مد سما ۱۵ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15252/99 Presidente SOMMELLA Dott. Francesco Consigliere Dott. Ugo FAVARA Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 2702 Rep. 433 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud.06/07/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION: UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta/copia studic dal Sig. HL-SOLE 24 OF sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. $000 INTEREUROPA SIM SPA IN LIQ, in persona del liquidatore il 3. CANCELLIER pro-tempore, rag. Carlo Pecoraro, elettivamente LIRE 3000 difesadomiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA anche disgiuntamente dagli avvocati MARIO CANTA e US CAMBARERI, giusta delega in atti;
CG408028 ricorrente -
contro
- 1 LLOYD'S LONDRA;
intimato AL NI, TT EL, TT AN, TONA 2000 LUIGINA, ND V ANIA, TT OA, SCOLARO LEDI, 1339 CROSARIOL AN NA, TT US, TT OL, IO OL, ER SA E UR AN MA, tutti difesi dagli Avv.ti CARLO EMILIO ESINI, OL ESINI e ALESSANDRO BOSSI e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Manara 15 giusta delega in atti;
intimati avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, emessa e depositata il 02/06/99 (R.G.5261/1998); udita la relazione della causa svolta nella camera di - consiglio il 06/07/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTONDO che chiede si voglia annullare il provvedimento emesso da Tribunale Civile di Milano, Sez. XI, con ogni conseguente statuizione di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società spa INTEREUROPEA SIM, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, ha proposto ri- corso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio civile (n. 5261/1998) emes- sa dal GI del Tribunale Civile di Milano, sez. XI. Detto giudizio era stato promosso dalla detta SO- cietà SIM contro gli amministratori dei LLOID'S di Lon- dra, per sentirli condannare a tenere indenne ed a man- levare la SIM spa, in relazione ad illeciti commessi da un ex promotore finanziario, e ciò in base ad un con- tratto di assicurazione stipulato tra la società attri- ce e gli assicuratori londinesi. Il ricorso stato notificato alle controparti LLOID'S di Londra ed ai vari soggetti intervenuti (v. epigrafe del ricorso) tutti unitariamente rappresentati e difesi e con unico domicilio eletto. Il procuratore generale della cassazione, con con- 3 M clusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano. La causa è stata deliberata in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento, secondo le argomen- tazioni svolte dal P.G. in sostanziale adesione a quel- le svolte nel ricorso. Ed in vero l'ordinanza di sospensione si prospetta sospensione necessaria, ma è fondata su errati come presupposti circa l'esistenza di un rapporto di pregiu- dizialità tra il giudizio pendente dinanzi al Tribuna- le di Milano ed il giudizio pendente dinanzi al Tribu- nale di Venezia, definito con la sentenza in primo gra- do in data 28 dicembre 1998 non notificata. In detta sentenza la SIM è stata condannata a ri- sarcire ai risparmiatori i danni cagionati da atti il- leciti dell'ex promotore finanziario Maurizio Cuzzolin, ma in tale lite non è parte in causa l'assicuratrice LLOID'S di Londra, onde l'eventuale giudicato non le sarà opponibile. Non sussiste dunque la pregiudizialità necessaria pur rilevata nell'ordinanza di sospensione, vuoi perché le liti hanno un oggetto diverso, postulando il giudi- zio sospeso la validità di un contratto di assicurazio- ne anche per fatti illeciti del terzo (cfr. SU 1 otto- bre 1996 n. 8594), vuoi perché il giudizio ritenuto pregiudicante non può far stato nei confronti dei LLOID'S londinesi, parti estranee, e non può dunque co- stituire il necessario antecedente logico giuridico preclusivo della decisione del giudizio sospeso (cfr. Cass. 13 gennaio 1996 n. 250; Cass. 22 gennaio 1994 n. 1719 tra le tante). hoooo L'ordinanza, costituendo un atto abnorme, emesso in TOT 290000 20166 assenza delle condizioni di legge, dev'essere pertanto 2061 annullata. Nulla per le spese non avendo svolto difese 70,43 le controparti. 7
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza di sospen- sione impugnata;
nulla per le spese. Roma, 6 luglio 2000 Il Consigliere est. Il Presidente Behch ich Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 21 Concetta Ammenden 3.0 GEN 2001- IL CANCELLIERE C1 Concetta AmmendołaOggi, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato indat 9.A.P.R. 20 SENO 4 770.23 versato € (OUTO CENTOSEITANIA p.Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabit Servizio Gu 5