Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. consente la costituzione di parte civile all'udienza fissata per decidere sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, trattandosi di atto che, pur eccentrico rispetto alla fase processuale in cui é adottato, può essere modificato nelle fasi processuali ulteriori, finendo per non produrre alcun effetto pregiudizievole per le altre parti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2013, n. 23617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23617 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 26/03/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 581
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 31423/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC MA N. IL 21/07/1957;
IZ AL N. IL 09/03/1956;
VI ON N. IL 04/05/1954;
FE BE N. IL 24/08/1960;
AR OV N. IL 25/03/1952;
avverso l'ordinanza n. 3836/2011 GIP TRIBUNALE di CATANZARO, del 04/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. OC AU, PI AL, AV NI, LI AT, ER IO, tutti assistiti dal medesimo difensore fiduciario, propongono ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Catanzaro con il quale è stata consentita la costituzione di parte civile alla persona asseritamente offesa dai reati agli stessi ascritti nel procedimento nn. 4264/11 RGNR.
2. Lamentano in particolarità l'abnormità dell'atto con cui è stata assentita la detta costituzione in tale momento procedimentale, abnormità ulteriormente supportata dall'aver consentito l'azione civile con riferimento ad un soggetto, MA AN, allo stato degli atti non ancora indagato.
3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso mentre con memoria depositata in data 11 marzo 2013 la difesa ha ribadito la fondatezza del gravame pure in esito ai richiami giurisprudenziali operati, in senso contrario a quanto in ricorso, dalla Procura Generale.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 In primo luogo per evidente mancanza di interesse avuto riguardo alla lamentata costituzione di parte civile con riferimento alla posizione di MA DO. Se è vero, infatti che quest'ultimo non rientrava tra i soggetti coinvolti, allo stato della detta costituzione, nel processo in disamina, è parimenti incontrovertibile che lo stesso non è tra gli odierni ricorrenti i quali ultimi, dunque, non hanno alcuna legittimazione, per lagnarsi di tale, seppur manifesta, incongruenza.
4.2 Più radicalmente, deve altresì escludersi che il provvedimento impugnato assuma i toni della abnormità utile a giustificarne l'impugnazione in sede di legittimità in deroga al principio di tassatività degli atti impugnabili.
La persona offesa ha certamente diritto di partecipare alla udienza ex art. 409 c.p.; nel caso lo ha fatto avvalendosi di una facoltà, quella di costituirsi come parte civile, certamente inconferente rispetto all'incombente processuale, giacché il profilo legato all'esercizio dell'azione civile prende corpo nel processo penale a far data dalla udienza preliminare, così come confermato dall'art. 79 c.p.p.. Il tenore di quest'ultima norma, tuttavia, non impone alla persona offesa di attendere sino alla udienza preliminare per costituirsi parte civile;
può certamente farlo anche prima di tale momento processuale, trattandosi di iniziativa comunque finalizzata alla partecipazione alla, eventuale, udienza preliminare, momento nel quale le questioni legate all'esercizio dell'azione civile nel processo penale divengono attuali in ragione della possibile contestazione ex art. 80 c.p.p., o del rilievo d'ufficio ex art. 81 stesso codice (cfr in motivazione in tal senso SS. UU. nr 47803/08). Ne viene che la detta costituzione resta fine a se stessa sino alla udienza preliminare, che il provvedimento di ammissione, nella specie reso dal GIP in esito alla contestazione sollevata dagli indagati nel corso della udienza ex art. 409 c.p.p., in quanto inconferente rispetto a quella fase processuale, non è tale da vincolare in alcun modo la successiva disamina ascritta, ex artt. 80 e 81 c.p.p., al giudice della udienza preliminare art. 420 c.p.p., trattandosi di provvedimento destinato a rimanere inoperativo all'infuori della fase nella quale è impropriamente maturato che proprio per tale ragione siffatta decisione è destinata anche a rimanere ininfluente in punto alla futura liquidazione delle spese perché, quale che sia il momento nel quale la costituzione viene effettuata, la stessa assume rilievo al fine sempre e solo a far data dal momento in cui prende utilità rispetto al processo, "id in siffatta situazione" udienza preliminare. Seguendo questa linea logica, è di tutta evidenza che nella specie il vizio inficiante il provvedimento impugnato va annoverato tra quelli che le SS UU, con la sentenza nn. 25957/09 ha definito innocui, in quanto tali inidonei a giustificare il giudizio di abnormità in funzione del legittimo esercizio del potere di ricorrere in cassazione. Hanno evidenziato al fine le SS UU che "l'abnormità è infatti ravvisatile solo in mancanza di ulteriori strumenti di gravame "lato sensu", ovvero di possibilità offerte dal sistema per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale nell'ambito dello sviluppo processuale e delle sue fasi. Non appare, pertanto, conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili. Limite logico previsto per evitare un eccessivo ricorso alla categoria dell'abnormità è rappresentato, innanzitutto, dai c.d. vizi innocui, che si riscontrano nei casi in cui vi è una irrilevanza sopravvenuta dell'anomalia, dovuta ad un successivo provvedimento o ad una situazione processuale che ne ha fatto venir meno la rilevanza: sono ipotesi in cui il giudice ha esercitato un potere che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione, ma le cui conseguenze siano rimediabili con attività propulsive legittime".
Nel caso, il provvedimento in questione, pur se eccentrico rispetto alla fase processuale nella quale risulta adottato, non da luogo ad alcuna abnormità funzionale, non determinando alcuna crisi irreversibile di funzionamento del processo;
ciò in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, è destinato a trovare soluzione rettificativa all'interno del cammino ordinario del processo, finendo per non produrre alcun effetto sulle posizioni processuali in gioco.
5. Da qui la inammissibilità dei ricorsi cui fa seguito la condanna alle spese processuali ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma di Euro 300,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2013