Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
In tema di consultazioni elettorali regionali per la Val d'Aosta, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Corte d'appello) in ordine al giudizio di impugnazione del provvedimento consiliare di convalida della elezione di un cittadino al Consiglio regionale, prevista in via generale dall'arte. 22 della legge n. 1257 del 1962,anche in presenza di un diverso procedimento giurisdizionale - che si configura come totalmente autonomo rispetto al primo - relativo alla impugnazione del precedente provvedimento, di competenza dell'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta - cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 3 del 1993, è attribuito il compito di verifica e di ammissione delle liste elettorali -, di esclusione di quella candidatura, provvedimento sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, che poi abbia definitivamente ammesso la candidatura stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ND UG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNI MARIA SARACCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CU CA, CC IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLA CHANU, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, UFFICIO ELETTORALE REGIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI AOSTA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, UNIONE VALDOTEINE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1078/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 20/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
uditi gli Avvocati Mario Contaldi, per il ricorrente, Carla CHANU, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e rimessione atti al Primo Presidente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella consultazione elettorale regionale del 1998 venne eletto tra i Consiglieri della Regione Autonoma Valle d'Aosta il dr. Augusto IN. In sede di convalida degli eletti da parte del Consiglio Regionale un suo componente sollevò la questione dell'ineleggibilità del IN per pendenze e precedenti penali a suo carico. Il consiglio convalidò l'elezione. Contro questo provvedimento gli elettori LO CU e IO IC proposero ricorso alla Corte d'appello di Torino perché fosse dichiarata l'ineleggibilità del IN, dato che a suo carico nel 1993 era stata pronunciata una condanna penale definitiva. Riferivano che la questione era stata già proposta in sede di formazione delle liste elettorali e che l'efficacia del provvedimento di accoglimento della contestazione era stata sospesa dal TAR, tal che il IN aveva potuto partecipare alle elezioni.
Riferivano ancora che nel predetto procedimento penale la Regione si era costituita parte civile, ottenendo la condanna del IN al risarcimento dei danni, e che a carico di quest'ultimo pendevano altri due procedimenti penali, anche nei quali la Regione si era costituita parte civile. Il IN replicò sostenendo l'inammissibilità del ricorso in quanto non era stato preceduto da reclamo al Consiglio Regionale;
che il TAR, sospendendo l'esecutività del provvedimento di esclusione dalle liste elettorali, lo aveva sostanzialmente legittimato all'elezione, tal che era venuta meno la giurisdizione della Corte a pronunciare sul ricorso;
che la sua condanna penale doveva ritenersi caducata a seguito dell'abolizione del reato di abuso di ufficio pronunciata con la legge n.234 del 1997; che non vi era stata una pronuncia di accoglimento della domanda di risarcimento del danno esercitata dalla Regione con la costituzione di parte civile, sicché neppure poteva ipotizzarsi una contrapposizione tra lui stesso e la Regione. Nel giudizio interveniva l'Union Valdotaine quale raggruppamento cui apparteneva l'eletto, per aderire alle richieste di quest'ultimo. La Corte d'appello di Torino, con sentenza 16-20 ottobre 1998, accolse il ricorso. Limitando l'esame della decisione alla pronuncia sulla questione di giurisdizione, la Corte rilevò che, anche a voler ritenere ipotizzabile una litispendenza tra giurisdizioni diverse, nella specie la controversia esaminata nei due casi era diversa, giacché innanzi al TAR pendeva reclamo contro il provvedimento dell'Ufficio elettorale che aveva escluso la candidabilità del IN, mentre la Corte doveva pronunciarsi sulla possibilità del medesimo di risultare eletto.
Contro tale sentenza, il IN ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi variamente articolati e illustrati da una memoria. Resistono il CU ed il IC con controricorso, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Queste Sezioni Unite, a norma dell'art.382 cod.proc.civ., esamineranno solo i motivi di ricorso che investono la giurisdizione del giudice adito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo d'impugnazione contrassegnato II/B, il ricorrente, premesso che il TAR, investito del ricorso contro la sua candidatura alle elezioni, era giunto alla conclusione che la condanna penale da lui subita non era ostativa alla candidatura stessa, sostiene che la riconosciuta possibilità di candidarsi comportava automaticamente anche la sua eleggibilità. Sicché il ricorso contro la delibera di convalida della sua elezione, formulato innanzi al giudice ordinario, costituiva un evidente duplicato e provocava un palese conflitto tra diverse giurisdizioni. Conclude, pertanto, che, essendo stato per primo promosso il giudizio innanzi al TAR, sussisteva un difetto di giurisdizione della Corte d'appello a pronunciare sul ricorso.
La tesi è infondata. Gli artt.8 e 9 della legge regionale della Val d'Aosta 12 gennaio 1993 n.3 assegnano all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta il compito di verifica ed ammissione delle liste elettorali. Tra i provvedimenti, è compreso anche quello di esclusione di un candidato (art.9 cit., lettere d, e, f). Contro ogni decisione dell'Ufficio elettorale regionale è ammesso ricorso al medesimo ufficio elettorale regionale (art.10). In caso di esclusione di una candidatura, quindi, l'eventuale impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, della pronuncia finale dell'Ufficio predetto non può che avere ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti del cittadino ad essere candidato alle elezioni. Conseguentemente, nè il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione emesso dal giudice amministrativo e neppure quello definitivo che eventualmente ammetta la candidatura possono incidere sul distinto giudizio d'impugnazione del successivo provvedimento consiliare di convalida dell'elezione di un cittadino al Consiglio regionale, per il quale la legge (art. 22 L.5 agosto 1962 n.1257) prevede specificamente la competenza del giudice ordinario (la Corte d'appello di Torino). Stante la totale autonomia dei due diversi procedimenti giurisdizionali, deve concludersi, pertanto, che in relazione al ricorso contro la deliberazione del Consiglio regionale in materia di eleggibilità, in ogni caso sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Decisa la questione di giurisdizione, il ricorso deve trasmettersi al Primo Presidente della Corte di Cassazione per la sua assegnazione ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il motivo II/B del ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice. Roma 8 aprile 1999.