Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 586
CASS
Sentenza 10 agosto 1999

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In tema di consultazioni elettorali regionali per la Val d'Aosta, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (Corte d'appello) in ordine al giudizio di impugnazione del provvedimento consiliare di convalida della elezione di un cittadino al Consiglio regionale, prevista in via generale dall'arte. 22 della legge n. 1257 del 1962,anche in presenza di un diverso procedimento giurisdizionale - che si configura come totalmente autonomo rispetto al primo - relativo alla impugnazione del precedente provvedimento, di competenza dell'ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta - cui, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 3 del 1993, è attribuito il compito di verifica e di ammissione delle liste elettorali -, di esclusione di quella candidatura, provvedimento sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, che poi abbia definitivamente ammesso la candidatura stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 586
    Data del deposito : 10 agosto 1999

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