Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
L'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa, continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 apportate dalla legge n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali, ex art. 1, comma trentasette, legge n. 308 del 2004, è prevista l'estinzione anche del reato di cui all'art. 734 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34205 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
34205 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. GUIDO DE MAIO
-Consigliere- Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 2073/2010
Dott. ALDO FIALE
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IN RO N. IL 13/02/1954
2) HI IO N. IL 21/11/1950
avverso la sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Еслиз pudiАливгого ую GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Машивании по жегди Н.fatto non sussiste.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
IO BI alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'articolo 734 del codice penale per avere alterato la bellezza naturale di zona sottoposta a vincolo ambientale, formando cumuli di terra di oltre duecento metri cubi sull'argine sinistro della Dora Baltea.
Deducono in questa sede i ricorrenti la mancata e contraddittoria motivazione nonché
l'illogicità manifesta della stessa, assumendone la contraddittorietà nella parte in cui afferma che l'accumulo del materiale ferroso non ha alterato l'assetto paesaggistico della località e l'inconciliabilità delle conclusioni cui perviene il tribunale con i pareri espressi dall'organo titolare del vincolo e con il rilascio del certificato di compatibilità ambientale che avrebbe imposto, quindi, quantomeno una motivazione sulla sua illegittimità - per poter consentire la condanna ex art. 734 cod. pen..
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va al riguardo rilevato in via preliminare che le modifiche introdotte dalla Legge 15 dicembre 2004, n.308 al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non fanno venire meno l'attualità dei principi affermati dalle Sezioni Unite secondo cui ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà con adeguata motivazione tenere conto con riferimento alla valutazione
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dell'elemento psicologico o della gravità del reato. (Sez. U, n. 248 del 21/10/1992 Rv. 193416).
Ed a riprova possono essere citate proprio le disposizioni dei commi 36 e 37 dell'art. 1 della Legge 308/04.
Vero è, infatti, che il comma 36 ha modificato l'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 introducendo il comma 1-ter secondo cui "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica...", ma la disposizione citata, oltre ad essere condizionata alla sussistenza dei requisiti indicati alle successive lettere a), b) e c), ha evidentemente riguardo al solo reato di cui all'art. 181 che ha per oggetto esclusivo la assenza di autorizzazione da parte dell'autorità preposta al vincolo.
Il legislatore non utilizza, infatti, la più ampia formulazione del successivo comma 37 per cui "Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da essa, l'accertamento di compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui яр all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica..."
Detto ciò e rilevato che anche successivamente al pronunciamento delle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità ha continuato a ribadire che l'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente , la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (Sez. 4, n. 32125 del 29/03/2004 Rv. 229092), occorre rilevare che la sentenza appare congruamente motivata con riferimento alla evidente alterazione del paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione altimetrica del terreno rispetto al livello naturale.
Quanto ai dedotti profili di illogicità della motivazione, si ribadisce che la decisione ha riguardo all'avvenuta alterazione e non al deturpamento dell'area in questione. Al rigetto del ricorso consegue per ricorrente l'onere del pagamento delle spese y processuali.
POM
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. y Così deciso in Roma il 17.6.2010
Il Presidente
Domai Il Consigliere estensore SaMoulin se
SUPREMA E T R O C DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 2 3/SET. 2010
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)
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