Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34205
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Sentenza 17 giugno 2010

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L'accertamento della distruzione o deturpamento di bellezze naturali, che costituisce il nucleo della corrispondente fattispecie criminosa, continua ad essere demandato, anche successivamente alle modifiche all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 apportate dalla legge n. 308 del 2004, al giudice penale, indipendentemente da ogni valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa, rilevante, infatti, unicamente con riguardo all'elemento psicologico o alla gravità del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che detta valutazione amministrativa ha efficacia scriminante con riguardo al solo reato di esecuzione di lavori non autorizzati su beni paesaggistici di cui all'art. 181 cit., fatta eccezione per i fatti commessi entro e non oltre il 30 settembre 2004, per i quali, ex art. 1, comma trentasette, legge n. 308 del 2004, è prevista l'estinzione anche del reato di cui all'art. 734 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34205
    Data del deposito : 17 giugno 2010

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