Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 2
Le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa.
Le distanze di cui all'art. 873 cod. civ. devono essere osservate anche nei rapporti fra il fondo comune (nella specie il muro condominiale dell'edificio in comproprietà fra le parti) e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini .
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GIUDICE VITO, PROTA TRIESTE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA S. SATURNINO 5, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMBONI, difesi dall'avvocato GIOVANNI CUNTO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RI EB;
- intimato -
avverso la sentenza n.178/95 del Tribunale di SALA CONSILINA, depositata il 24/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/1/99 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 16.5.1983 al Pretore di Sapri, ER BA proprietario della parte di un edificio in San Cristoforo di Ipani, via Cadorna, lamentava che i coniugi Giudice Vito e OT TR, comproprietari di altra parte dello stabile, avevano iniziato su di un loro terreno lavori di trasformazione di un vecchio frantoio in una casa per civile abitazione creando un contromuro in adiacenza a quello condominiale con pericolo di danno per quest'ultimo; chiedeva quindi che fossero disposti accorgimenti per scongiurare la situazione di pericolo;
con altro ricorso del 16.9.1983 lo stesso ER lamentava che i coniugi proseguendo nei lavori, avevano sopraelevato la costruzione senza il rispetto delle distanze legali dal muro perimetrale e dalle vedute che egli esercitava;
chiedeva la sospensione dei lavori.
I coniugi resistevano;
riuniti i procedimenti ed espletata una consulenza tecnica, con sentenza 27.5.1991 il pretore respingeva la denunzia di danno temuto;
accoglieva quella di nuova opera e condannava i Giudice alla demolizione dell'intero fabbricato che aveva sostituito quelle preesistente.
Proponevano impugnazione i soccombenti lamentando l'erroneità degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio nella parte in cui si era ritenuto in appoggio e non in aderenza al muro condominiale la costruzione da loro eseguita;
deducevano che la norma dell'art. 873 c.c. non era applicabile nei rapporti condominiali e che il pretore condannandoli a demolire l'intera costruzione anziché solo la parte realizzata in violazione delle distanze legali era incorso in ultrapetizione.
Resisteva il ER;
con sentenza 24.11.1995 il Tribunale di Sala Consilina, in parziale accoglimento dell'impugnazione, limitava la condanna alla demolizione alle parti del fabbricato che non rispettavano le distanze degli artt. 873 e 907 c.c.. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che le distanze legali debbono essere rispettate anche nei rapporti tra il fondo comune e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini, giacché il concorso di altri titolari, nel bene comune, dando luogo alla inersoggettività del rapporto, fa sì che non possa essere leso il diritto al rispetto delle distanze del comproprietario del fondo confinante con quello in cui è stata compiuta l'opera. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto ricorso con atto del 23.12.1996 e con due motivi di censura Giudice Vito e OT TR;
ER BA non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata confermando la loro condanna ad arretrare la costruzione a m. 3 dal muro perimetrale di cui sono comproprietari non ha considerato che l'art. 873 c.c. è applicabile solo quando i fondi appartengono a proprietari diversi;
che l'opera realizzata a distanza di m. 1 costituisce ai sensi dell'art. 1102 c.c. uso del muro comune, non ne altera la destinazione e non reca pregiudizio ai diritti del ER perché fronteggia in altezza e lunghezza solo l'immobile di cui sono proprietari esclusivi;
che anche il diritto di veduta del ER risulta rispettato perché pur trovandosi il solaio di copertura del loro manufatto a distanza inferiore a m. 3 (m. 2,60) del davanzale della finestra soprastante, quella imposta dall'art. 907 c.c. non è applicabile in quanto la costruzione non è stata realizzata in appoggio al muro condominiale.
La sentenza non fornisce sul punto una motivazione poiché si limita ad affermare che essi hanno violato l'art. 907 c.c.. Il motivo è infondato.
Le due questioni del rispetto delle distanze dal muro comune e dalle vedute dallo stesso esercitate interferiscono reciprocamente se le caratteristiche dei luoghi siano tali (ad es: un balcone e non una finestra come nel caso in esame) da richiedere per l'applicazione dell'art. 907 c.c. un arretramento anche maggiore di m. 3 dal muro. Quanto alla prima, il richiamo all'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune) non ha attinenza con la causa, perché la costruzione è stata realizzata dai ricorrenti a m. 1 dal muro comune, quindi non in appoggio, ne' in aderenza;
dovendo poi le distanze dell'art. 873 c.c. essere rispettate anche nei rapporti tra il fondo comune (nella specie, il muro perimetrale dell'edificio, in comproprietà fra le parti) e quello di proprietà esclusiva (v. Cass. 18.2.1987 n. 1755;
Cass. 24.6.1971 n. 2000), non rileva che la costruzione fronteggi in altezza e lunghezza solo la parte dell'edificio di cui i ricorrenti, con esclusione però del muro perimetrale, sono unici proprietari. In ordine alla seconda questione va osservato che le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa (v. Cass. 22.12.1978 n. 6165). Questi principi sono affermati nelle sentenze n. 13.3.1989 n. 1268 e n. 23.10.1991 n. 11217 di questa Corte, richiamate non a proposito a sostegno del ricorso, nelle quali pur con riferimento ad ipotesi diverse (la prima riguarda le costruzioni come quella in esame non in appoggio, ne' in aderenza;
la seconda costruzioni in appoggio o aderenza ad un muro addossato a quello in cui si aprono le vedute) ribadiscono che la distanza dell'art. 907 c.c. dev'essere in ogni caso osservata.
La sentenza ha motivato "per relationem", ritenendo di condividere le argomentazioni del pretore (pag. 8), l'accertata violazione dell'art. 907 c.c.; e non è sul punto censurabile avendo tenuto conto dei rilievi formulati dagli appellanti alla decisione di primo grado (v. Cass.
8.6.1998 n. 5612; Cass.
4.2.1998 n. 1129). Con il secondo motivo denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione in ordine alla loro richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica contraddetta da due relazioni di parte specie in ordine all'appoggio del vecchi frantoio all'edificio condominiale e alla natura di muro comune dello stesso;
inadeguata è anche la motivazione circa il mancato rispetto dell'art. 873 c.c.. Anche questo motivo va respinto.
La valutazione dell'opportunità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (v. Cass.20.12.1994 n. 10972). La sentenza impugnata ha fornito anche una motivazione al riguardo (v. pag. 6); mentre per il rispetto delle distanze dell'art. 873 c.c. si richiama (pag. 8) quanto precisato per le vedute;
la motivazione è fatta per relationem alla pronunzia del pretore - ma è esauriente -.
Non è dovuto rimborso di spese processuali in mancanza di un'attività difensiva del ER.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.