Sentenza 16 ottobre 2015
Massime • 1
Non è ammissibile la revoca della remissione di querela, trattandosi di atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazione da parte del querelato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la correttezza della decisione del giudice di pace che aveva ritenuto priva di effetto la revoca della remissione di querela, anche se intervenuta in epoca antecedente all'accettazione da parte dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Differimento della riforma Cartabia e lex mitior: sollevata questione di incostituzionalitàAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 23030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23030 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2015 |
Testo completo
230 30/ 1 6 30 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 3060 Dott. MAURIZIO FUMO Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere -N. 4718/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA IN N. IL 05/07/1963 nei confronti di: MA IN N. IL 10/09/1935 avverso la sentenza n. 415/2012 GIUDICE DI PACE di CATANIA, del 10/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Birritteri che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, l'avvocato Giuseppe Costa che si è associato alle richieste del P.G. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10.3.2014 il Giudice di Pace di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti di MA NO (n. il 10.9.35) per i reati ascrittigli di ingiuria e lesioni in danno di MA NO (n. il 5.7.63), perchè estinti per intervenuta remissione di querela con relativa accettazione.
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la p.o., MA NO (n. il 5.7.63), che, -dopo aver premesso che alla prima udienza del processo, assente l'imputato, il ricorrente rimetteva la querela e il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 16/12/2013 per l'eventuale accettazione da parte dell'imputato e non essendo ancora intervenuta l'accettazione della querela, il ricorrente si recava nella cancelleria del Giudice di Pace di Catania ed ivi con formale atto, depositato in data 07/11/2013 revocava la precedente remissione, spiegando i motivi del proprio ripensamento, ma ciononostante il Giudice di Pace di Catania, all'udienza del 16/12/2013 riteneva "non conforme a legge la revoca della remissione della querela", essendo detta remissione "incondizionabile" e "irrevocabile" invitando, pertanto, l'imputato a dichiarare se intendesse accettare la remissione, cosa che in tale sede avveniva;
-lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità di decadenza di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge in relazione agli articoli 340 c.p.p. e 152 c.p., atteso che il Giudice di Pace di Catania ha errato nel ritenere irrevocabile la remissione di querela in epoca anteriore alla sua accettazione;
nel caso di specie, la remissione della querela risultava formalmente incondizionata, di talché appare superflua e fuorviante la ovvia specificazione del Giudice, secondo cui la remissione è "incondizionabile"; la possibilità di revocare la remissione della querela - quando non sia ancora intervenuta accettazione espressa o tacita da parte del querelato, discende dal principio generale in materia di perfezionamento degli atti giuridici bilaterali, avendo appunto la 1 g remissione di querela la natura di atto bilaterale;
pertanto finché il "contratto" non si sia perfezionato la unilaterale "proposta" può essere revocata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il ricorrente si duole del fatto che pur avendo egli proceduto alla remissione della querela proposta nei confronti dell'imputato ed alla successiva revoca di tale remissione, antecedentemente all'accettazione dell'imputato, determinante, nella sostanza, l'eliminazione della remissione ed il ripristino della status quo ante con piena operatività della querela originariamente proposta - il Giudice di Pace non ha tenuto conto della revoca essendo l'atto di remissione irrevocabile, dichiarando estinto estinti per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione.
2. L'assunto del ricorrente circa l'ammissibilità della revoca della remissione della querela, con i conseguenti effetti caducatori da essa scaturenti, è destituito di fondamento. Per un corretto inquadramento della tematica relativa all'ammissibilità della revoca della remissione di querela, in assenza di disposizioni normative sul punto, non può che analizzarsi preliminarmente la natura giuridica dell'atto di remissione, ossia della dichiarazione della p.o. contraria alla volontà di persistere nella querela causando così il blocco dell'ulteriore corso del processo. * 2.1. All'uopo non può non tenersi conto dei principi affermati da * questa Corte (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011), proprio in merito alla natura della remissione della querela di cui agli artt. 152 e ss. c.p., in stretta relazione a quella della "accettazione" della remissione ex art. 155 c.p.. E' stato evidenziato in proposito che il querelato può accettare espressamente la remissione della querela, con formalità analoghe a quelle previste per l'atto di remissione (art. 340, comma 1, cod. proc. pen.), ma se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una "accettazione tacita". Infatti, nonostante che la rubrica dell'art. 155 cod. pen. sia intitolata (impropriamente) "Accettazione della remissione", ciò che normativamente si richiede (comma primo) è che il querelato non abbia "espressamente tacitamente" ricusato la remissione;
verificandosi la "ricusa tacita" "quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione"; infatti il 2 comportamento concludente preso in considerazione dall'art. 155, comma primo, cod. pen., non è, dunque, quello attraverso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positivo di accettazione ma uno negativo di rifiuto, sicchè può dirsi, allora, che l'accettazione si presume, purché non vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato che si trovi di accettarein grado о rifiutare. Tanto ha consentito alla giurisprudenza ed alla dottrina di qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità. (Sez. U, n. 27610 del 25/05/2011).
3. Qualificato, dunque, come unilaterale l'atto di remissione di querela assimilabile ad una revoca, mediante una manifestazione - esplicita o implicita di volontà, della domanda di sanzione della p.o., ossia ad una rinuncia "al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promovimento dell'azione penale", occorre verificare se tale "revoca" sia a sua volta "revocabile" e a tale quesito non può che darsi risposta negativa, stante la descritta natura giuridica della remissione, già in sé una revoca o rinuncia. E' vero che non è estranea al nostro ordinamento la facoltà di revocare una rinuncia (cfr. ad esempio la facoltà di revocare la rinuncia all'eredità ex art. 525 c.c.), ma tale ipotesi, proprio per la sua eccezionalità, è normativamente disciplinata in quanto va ad incidere e produrre effetti su situazioni che, nel frattempo, all'esito della rinuncia, si sono per così dire stabilizzate. E nessuno dubita in proposito che la revoca della rinuncia, in quanto previsione eccezionale, non possa estendersi analogicamente sino ad assurgere ad una categoria generale di riferimento. A maggior ragione nel caso della remissione di querela, già in sé istituto peculiare, specificamente disciplinato, un'eventuale revoca per poter trovare ingresso avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista. non è In conclusione dunque può affermarsi il principio che ammissibile la revoca della remissione di querela e conseguentemente nella fattispecie in esame non merita censura la valutazione del Giudice di Pace che ha ritenuto tamquam non esset la revoca della remissione e 3 万 pienamente operante la remissione di querela, dichiarando estinti i ་ reati. ་ Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Nose Rosa Pezzullo Maurizio Fumo esingomy DEFOMTATA IN CANCELLERIA addi 31 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cemala Lanzuise use ༧ +