Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 79018 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986. N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 R.G.N. 18108/01 MATERIA TRIBUTARIA Ud. 20/9/02 ITALIANA REPUBBLICA Cron. 11373 05450/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rej SEZIONE TRIBUTARI composta dai signori: E E N O AR AN presidente L dott. Francesco I I Z A V S I S dott. Massimo ODDO consigliere A C C 8 I E 1 D cons. relater dott. EP MARZIALE N A 0 M E 9 O R I dott. EP V.A. MAGNO consiglie P P 7 U S M E T dott. Antonio MERONE consigliere R A . . O C C N ha pronunciato la seguente: Imposte sui redditi/Calamità naturali/ Sospensione della riscossione/ SENTENZA Recupero/Base imponibile/ Determinazione sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DELLE FINANŽE DELLO STATO, in persona del Ministro: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
RI IA MA;
EP Marziale 3248 +intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia n. 297/1/00 del 12 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2002 dal relatore cons. EP Marziale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generalc dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che la signora RI HI CH proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Perugia avverso l'iscrizione a ruolo delle somme concernenti il recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi, la cui riscossione era stata sospesa fino al 31 dicembre 1985 dall'art. 13 quinquies, primo comma, d.l. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363] in favore dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1984; che la ricorrente assumeva che la determinazione della base imponibile era stata effettuata al lordo, anziché al netto delle somme dovute a titolo d'imposta, la cui riscossione era stata sospesa, in violazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 EP Marziale 2 bis, del di 30 dicembre 1985 n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46; che il ricorsa veniva accolto;
che l'appello proposto dall'Ufficio avverso detta decisione era respinto dalla Commissione tributaria regionale;
che l'Amministrazione finanziaria chiede la cassazione di tale sentenza con un motivo di ricorso;
che l'intimata, alla quale il ricorso è stato notificato il 26 giugno 2001, non resiste. Considerato in diritto che l'Amministrazione finanziaria denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 28, legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13, primo comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 13 quinquies d.l. 26 maggio 1984, n. 159 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363); dell'art. 3, comma 2 bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 46); dell'art. 2, d.l. 29 maggio 1989, n. 202; dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre censura la sentenza impugnata per aver1973, n. 597 - affermato che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui EP Marziale 3 riscossione era stata sospesa in applicazione di quanto disposto dall'art. 13, quinquies, d.l. 159/84, la base imponibile andava base imponitu al netto di tali determinata cateniana somme;
che il citato comma 2 bis dell'art. 3, d.l. 791/85, disponendo che le "somme relative alla sospensione delle imposte dirette ...noл concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR", offre argomenti per ritenere che con tale disposizione il legislatore abbia inteso concedere ai soggetti sopra indicați anche un'agevolazione ulteriore, consistente nell'esclusione dalla base imponibile delle somme corrispondenti all'importo delle imposte la cui riscossione era stata sospesa;
che tale convincimento è avvalorato dal tenore dell'art. 2, quarto comma, 29 maggio 1989, n. 202 con il quale, in relazione alle "zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987", si è stabilito che le somme concernenti il pagamento di tributi il cui pagamento sia stato sospeso possono essere "dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno nel quale ne .[sia] stato eseguito il versamento" (Cass. 18 aprile 2000, n. 4945; 15 maggio 2000, nn. 6194 e 6201); EP che l'agevolazione, originariamente concessa solo con riferimento all'IRPEF, è stata successivamente generalizzata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il cui art. 13, comma primo, ha previsto che "le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette": che tale orientamento di politica legislativa non può dirsi contraddetto dall'art. 28, legge 13 maggio 1999, n. 133, in quanto detta disposizione, pur affermando che "le somme dovute a titolo di imposte e contributi il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche non costituiscono un onere ai fini delle imposte sui redditi', ha fatto salva deducibile LLL l'applicazione dell'art. 11, legge 18 febbraio 1998, n. 28, il quale precisa che "la sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte a contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venir meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge"; EP 5 che resta conseguentemente fermo il principio, già desumibile dalla normativa anteriore, della rideterminazione dell'imponibile, al termine della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 25 giugno 2001, n. 8659; 26 luglio 2001, n. 10237; 24 agosto 2001, n. 11248; 18 gennaio 2002, n. 512); che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere quindi respinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto in questa sede alcuna attività difensiva
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2002 Il Presidente Вяткина Окт Westensore L'esté کر LIERE лове DEPOSITA -7 APR. 2003 Oggi IL CARCL EP Marziale