Sentenza 5 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di immunità parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quinto, della L. n. 140 del 2003 - disponendo che, qualora il giudice abbia rimesso alla Camera cui il membro del Parlamento appartiene la questione circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dalla predetta Camera - non stabilisce un termine entro il quale tale delibera dev'essere adottata, a pena di inefficacia o di decadenza, con la conseguenza che essa può intervenire in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima o seconda statuizione di condanna e, in tal caso, è destinata a porre nel nulla l'attività pregressa. La fissazione di tali termini riguarda, invece, l'autorità giudiziaria, la quale fin dal momento della trasmissione degli atti alla Camera deve provvedere alla sospensione necessaria del procedimento, ancorché questa non precluda il compimento di atti non ripetibili e degli atti urgenti, ed essa è destinata a protrarsi sino al momento della deliberazione ovvero non oltre il termine di novanta giorni, decorrente dal momento della ricezione degli atti da parte della Camera interessata, con facoltà di proroga; decorso tale termine, il processo penale deve riprendere il suo corso ma può essere vanificato per effetto di una delibera di insindacabilità che in qualsiasi momento intervenga, ponendo nel nulla l'attività pregressa.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza-ricorso (d'ora innanzi: ricorso) iscritta al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, il Tribunale ordinario di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che fossero riconducibili alla prerogativa di insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, talune condotte dell'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi, integranti, secondo l'ipotesi accusatoria, i reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2007, n. 18672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18672 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/02/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 265
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 10852/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. CICCONI Giampaolo, il 24.2.2006, difensore di GA TO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 26 gennaio 2006;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non punibilità ai sensi dell'art. 68 Cost., comma 1;
Sentito, altresì, l'avv. BORASI AN, difensore della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. SALVATORE PINO, anche in sostituzione dell'avv. CICCONI Giampaolo che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni del PG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del programma televisivo AR quotidiani, trasmesso dall'emittente Canale 5 il 16.2.1999, l'on. TO AR - secondo la formulazione della rubrica - offendeva la reputazione di RE AN RI, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affermando testualmente: .....perché il suo amico specialista in tailleur, dottor RE, ha mentito davanti alla Commissione Antimafia dichiarando che lo Stato non aveva pagato una lira per il sequestro Sgarella. E quello dovrebbe diventare Procuratore Generale, quello che ha mentito davanti agli uomini dello Stato, davanti al popolo e davanti al Parlamento. A seguito di querela della persona offesa, lo AR era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Brescia, del reato di diffamazione aggravata, ai sensi della L. n. 223 del 1990, art. 30, commi 1 e 4, in relazione all'art. 595 c.p., comma 3, alla L. n. 47 del 1948, artt.3 e 13.
Con sentenza del 12 dicembre 2002, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava il parlamentare responsabile del reato di diffamazione ascrittogli e, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di reclusione. Lo condannava, altresì, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidati in Euro 25.000,00, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dai difensori dell'imputato, la Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la pena inflitta all'imputato in Euro mille/00 di multa, confermando nel resto, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso la decisione anzidetta, i difensori dell'imputato hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione, deducendo le ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dall'avv. Cicconi è affidato a quatto motivi. Con il primo, deduce violazione e carenza motivazionale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 68 Cost., comma 1. A dire di parte ricorrente, l'intervenuta delibera dell'organo parlamentare, nella seduta del 25 gennaio 2006, avrebbe dovuto comportare il proscioglimento del ricorrente in quanto non punibile, per avere formulato le espressioni ritenute offensive nell'esercizio delle sue prerogative parlamentari e, comunque, la sentenza del giudice di appello era inesistente in quanto emessa da autorità ormai priva di potere giurisdizionale, proprio a seguito dell'anzidetta delibera d'insindacabilità, di guisa che per riacquistare la giurisdizione avrebbe dovuto sollevare conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale. Il secondo motivo deduce violazione di legge e/o erronea motivazione in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni di nullità delle notifiche relative all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 16.11.1999 e del decreto che dispone il giudizio per l'udienza del 2.5.2002 e conseguente nullità delle dichiarazioni di contumacia, sul rilievo che la dichiarazione di domicilio a suo tempo resa dall'imputato era insufficiente od inidonea, sicché le notifiche avrebbero dovuto essere fatte presso lo studio del difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Per questo, la dedotta nullità non avrebbe potuto ritenersi sanata per i motivi erroneamente indicati dal giudice di appello, cioè che gli avvisi fossero stati ritirati da persona delegata dall'imputato. Il terzo motivo denuncia omessa motivazione in ordine alla nullità della notifica dell'invito per la presentazione per sommarie informazioni del 19.5.1999. Nessuna motivazione era stata resa sulla relativa eccezione, fondata sul rilievo che l'avviso era stato notificato alla madre non convivente dell'imputato e presso l'abitazione della stessa (non corrispondente, peraltro, a quella dell'imputato), la quale si era detta disposta a consegnare l'atto al destinatario.
Il quarto motivo deduce violazione di legge, omessa e/o carenza di motivazione in ordine all'applicazione delle esimenti del diritto di critica o di cronaca.
Il ricorso proposto dall'avv. Salvatore Pino è, a sua volta, affidato ai seguenti motivi.
Il primo deduce erronea applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 68 Cost., con riferimento all'intervenuta delibera d'insindacabilità, osservando, al riguardo, che nessuna rilevanza avrebbe potuto avere il fatto che la stessa delibera fosse stata emessa oltre la scadenza del termine di legge dalla relativa richiesta, trattandosi di termine meramente ordinatorio. Il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritte di cronaca e di critica, riconoscibile, quanto meno, sotto il profilo dell'errore colposo.
Il terzo motivo denuncia mancata assunzione di prove decisive, segnatamente le escussioni dei parlamentari firmatari di interpellanze sull'argomento trattato nel corso della trasmissione televisiva. Si trattava, infatti, di richieste di chiarimenti sul presunto pagamento del riscatto ai sequestratori e, in alcune di esse, si affermava che alcuni magistrati avessero dichiarato il falso innanzi alla Commissione Antimafia.
Il quarto motivo deduce errore od assenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni di nullità delle notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio. Critica, in proposito, l'argomento del giudice di appello, che aveva rilevato come, trattandosi di notifica effettuata a mezzo posta, doveva presumersi che la persona incaricata al ritiro fosse munita di apposita delega e su questo potesse fondarsi la presunzione di conoscenza degli atti. Inoltre, l'irritualità dell'elezione di domicilio avrebbe dovuto comportare l'obbligo della notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Del tutto privo di motivazione era anche il rigetto dell'eccezione di nullità dell'invito per la presentazione per sommarie informazioni del 19 maggio 1999.
3. - Rilievo, certamente, pregiudiziale assume la questione relativa alla pretesa insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, alla luce della deliberazione della Camera dei deputati, che, nella seduta del 25 gennaio, ha decretato che i fatti oggetto di giudizio concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni. La delibera è, dunque, intervenuta il giorno precedente alla data di decisione della sentenza impugnata, che non ha potuto tenerne conto. Al riguardo, occorre considerare che, provvedendo sull'eccezione difensiva, la Corte di merito, all'udienza del 14 aprile 2005, aveva trasmesso, ai sensi della L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, (contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., nonché in materia di processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato), copia degli atti al Presidente della Camera dei deputati e, contestualmente, aveva disposto la sospensione del procedimento. In prosieguo, preso atto della mancata comunicazione da parte della Camera e del fatto che era abbondantemente trascorso il termine di novanta giorni di cui alla L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 5, senza che ne fosse stata disposta proroga, la Corte ordinava la prosecuzione del processo, definendo il giudizio con la sentenza impugnata.
Il richiamo ai termini della vicenda processuale è necessario per affrontare il preliminare quesito afferente all'efficacia della delibera, nei tuoi riflessi sull'esito del giudizio, stante il mancato rispetto del termine di cui alla menzionata L. 20 giugno 2003, n. 140, art. 3, comma 5. Ed infatti, la speciale disciplina prevede, al comma 4, che, il giudice, ove non ritenga di accogliere, senz'altro, l'eccezione concernente l'applicabilità dell'art. 68 Cost., comma 1, deve rimettere la questione alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto, provvedendo, senza ritardo, con ordinanza non impugnabile, alla trasmissione di copia degli atti. Al comma 5, è poi stabilito che se il giudice ha disposto in questi termini, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
Orbene, reputa la Corte che il testo della norma non lascia adito a dubbio di sorta che la fissazione di un termine non sia rivolta all'organo parlamentare, nel senso della predeterminazione dell'arco temporale in cui deve necessariamente intervenire la decisione, a pena d'inefficacia o di decadenza. Una lettura siffatta sarebbe, del resto, irragionevole, stante l'impossibilità di un'interpretazione che si traduca nell'imposizione di un vincolo temporale per l'attività del Parlamento, la quale, oltretutto, deve svolgersi, nella fattispecie, in forma assembleare, in esito ad apposita discussione della proposta della Giunta. La fissazione del termine è, invece, rivolta all'organo giudicante ai fini della sospensione necessaria, nel senso che dal momento della trasmissione il procedimento deve essere sospeso, con l'avvertenza che la sospensione non impedisce, però, il compimento di atti non ripetibili ed è destinata a protrarsi sino al momento della deliberazione ovvero non oltre il termine di novanta giorni, decorrente dal momento della ricezione degli atti da parte della Camera interessata, con facoltà di proroga. Decorso inutilmente il termine, il processo penale deve riprendere il suo corso, senza però che questo possa significare che la delibera della Camera non possa intervenire in qualsiasi momento, anche successivo alla pronuncia di condanna. La ratio della norma, così individuata, non lascia spazio a soluzioni ermeneutiche alternative, anche perché si tratta di disposizione dettata dall'esigenza di raccordare la situazione processuale, determinata dalla pregiudiziale dell'insindacabilità, con il principio della ragionevole durata del processo, che il legislatore è obbligato a rispettare in forza del dettato costituzionale dell'art. 3 Cost., comma 2. Certamente, la proposta lettura interpretativa - la sola costituzionalmente orientata - segnala un possibile momento di sofferenza nella dinamica del sistema istituzionale, consentendo un'irragionevole diseconomia in ragione dell'inutile dispendio di attività processuale, destinata a restare vanificata per effetto di una delibera d'insindacabilità, che, potendo intervenire in qualsiasi momento, anche dopo una od anche due statuizioni di condanna, è destinata a porre nel nulla l'attività pregressa. Ed infatti, ove sia condivisa dal giudice nei suoi contenuti sostanziali, la deliberazione anzidetta ha l'effetto ineludibile del proscioglimento dell'imputato, stante la doverosa applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 68 Cost., comma 1. Ma di tale possibile sofferenza non può, certo, farsi carico l'interprete, spettando piuttosto al legislatore porvi rimedio attraverso una puntuale procedimentalizzazione dell'iter parlamentare in tema d'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento. Venendo ora al merito della questione, è principio pacifico che intervenuta la delibera d'insindacabilità, il giudice deve limitarsi a prenderne atto ovvero a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, o per ragioni formali, ogni qual volta il pronunciato della Camera, per il mancato rispetto delle forme di rito, sia espressione di abuso di potere, ovvero per ragioni sostanziali, nel caso in cui non risulti condivisibile il riconosciuto nesso funzionale fra le opinioni espresse ed il concreto esercizio delle funzioni parlamentari. Pacifico il primo profilo, per quanto riguarda, invece, l'aspetto sostanziale, si tratta di verificare il nesso funzionale, consistente nel collegamento tra la condotta del parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni, che costituisce indeclinabile momento di garanzia per impedire che la prerogativa riconosciuta dall'art. 68 Cost., comma 1, si traduca in odioso privilegio e che, sotto l'usbergo dell'immunità, il parlamentare possa, impunemente, offendere la reputazione altrui, con gratuiti attacchi alla persona. Ai fini della pertinente delibazione, è utile puntualizzare, sinteticamente, la fattispecie oggetto di giudizio. Orbene, nel corso di una trasmissione televisiva, in seno ad una rubrica a lui riservata (AR quotidiani), il parlamentare - nel riferirsi al Dott. AN RI RE, Procuratore della Repubblica di Milano, che, all'epoca, aspirava all'ufficio di Procuratore Generale - lo definiva specialista in tailleur e riferiva che lo stesso magistrato, in sede di audizione innanzi alla Commissione antimafia, aveva dichiarato falsamente che lo Stato non aveva pagato una lira per il sequestro Sgarella e che il clamoroso mendacio rendeva il magistrato indegno di assumere l'alto ufficio richiesto. Occorre, in primo luogo, considerare se, per sede e contesto diffusivo, l'opinione espressa dal parlamentare sia, comunque, riconducibile alla sfera di applicazione della norma costituzionale. Al riguardo, è ben noto che il principio, secondo cui l'attività parlamentare non è solo quella funzionalmente circoscritta alle sedi istituzionali, ma si estende anche oltre quei limiti spaziali (cd. attività extra moenia), costituisce l'approdo di un percorso interpretativo da tempo intrapreso sia dal giudice di legittimità che dalla Corte costituzionale. L'elaborazione giurisprudenziale dell'ambito di esplicazione dell'attività parlamentare ha trovato forma e consacrazione proprio nella citata L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 1.
Tale norma, piuttosto che ampliare l'ambito di tutela, ne ha esplicitato il contenuto proprio in sintonia con l'evoluzione interpretativa di cui si è detto (cfr., nello stesso senso, Cass. sez. 1^, 20.1.2005, n. 1600, rv. 230779). Dispone, infatti, che l'art. 68 Cost., comma 1, si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellante e le interrogazioni, per gli interventi nelle assemblee e negli altri organi delle camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentale, espletata anche fuori del Parlamento. Ai fini della delibazione da compiere nel presente giudizio assume rilievo, in particolare, l'ultimo inciso, nel riferimento testuale ad ogni altra attività di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
Ora, a fronte del formale riconoscimento della rilevanza dell'attività anche esterna, si tratta di stabilire se una trasmissione televisiva, per di più di emittente cd. commerciale (ossia diversa da quella pubblica), possa essere sede di esternazioni siffatte, suscettibili di essere ricondotte all'alveo di tutela dell'art. 68 Cost, comma 1. La risposta al quesito non può che essere positiva, posto che l'ampia accezione della locuzione anche fuori del Parlamento renderebbe arbitraria la limitazione dell'ambito di esplicazione alle ordinarie manifestazioni politiche, come comizi, assemblee, tavole rotonde, pubblici dibattiti et similia. Opinare diversamente significherebbe negare un dato di conclamata conoscenza, ossia la preminente rilevanza che la televisione, anche - e, forse, tanto più - se commerciale, è venuta ad assumere tra i mezzi di comunicazione di massa, anche come formidabile strumento di persuasione e di propaganda politica, rivolgendosi ad un'amplissima platea, smisuratamente più ampia di quella costituita, ad esempio, dai lettori di quotidiani, che, peraltro, nel nostro Paese, secondo ricorrenti indagini statistiche, non si colloca, certo, ai primi posti su scala europea (cfr., per un espresso riconoscimento della riconducibilità dell'esternazione televisiva alla sfera di applicazione dell'art. 68 Cost., comma 1, Cass. Sez. 5^, 23.2.2005, n. 12450, rv. 231691). La necessità di rivolgersi ad un pubblico quanto più numeroso possibile è ineludibile per un parlamentare - tanto più nel vigente sistema elettorale (cfr. Cass. Sez. 5^, 14.12.1999, n. 4678, rv. 215992) - allo scopo di ottenere o rinfocolare il consenso degli elettori. Quanto al merito della questione, intesa alla verifica del rapporto di connessione postulato dalla menzionata L. n. 140 del 2003, art. 3, si osserva che - a parte la colorita espressione specialista in tailleur, in se priva, però, di valenza diffamatoria, alludendo, con ogni probabilità, a certe esposizioni mondane di gran gala, che non sarebbero disdegnate dal Procuratore - il contenuto dell'esternazione riguardava un momento sicuramente istituzionale, e di forte valenza politica, qual'è quello dell'audizione dello stesso magistrato, al tempo capo della Procura della Repubblica di Milano, innanzi alla Commissione antimafia. Il parlamentare, verosimilmente edotto dell'avvenuto pagamento di un riscatto con danaro dell'Erario, argomentava che il magistrato avesse negato la circostanza e che, per il solo fatto del mendacio, non fosse moralmente legittimato ad aspirare alle alte funzioni giudiziarie cui concorreva. Ora, non è ragionevolmente in dubbio che il possibile impiego di danaro pubblico per la liberazione di un sequestrato sia questione d'interesse generale, alla quale è intimamente connesso un riflesso di spiccata valenza politica, in quanto afferente a grandi tematiche di etica dello Stato e di ordine pubblico.
Non v'è dubbio, allora, che, al di là di evidenti asperità di linguaggio o di esasperazioni terminologiche - forse funzionali al tipo di personaggio televisivo, con correlato ruolo di censore e fustigatore, che si era ritagliato, tanto da disporre di apposita rubrica televisiva (dall'eloquente titolo, mutuato dal suo cognome:
AR quotidiani) e, dunque, alle logiche di audience che, notoriamente, presiedono alle strategie aziendali delle emittenti televisive - il parlamentare esprimeva una personale opinione sulla vicenda del sequestro Sgarella ed una critica diretta al comportamento di un importante magistrato. Pur se in chiave incontrovertibilmente denigratoria, per via dell'attribuzione di un mendacio, ritenuto nient'affatto commendevole, specie per un aspirante ad un prestigioso incarico istituzionale, lo AR esprimeva, dunque, un giudizio di valore, connesso sicuramente alla sua funzione parlamentare, per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, perché il riferimento ai contenuti dell'audizione di un magistrato innanzi alla commissione Antimafia è fatto non indifferente per l'opinione pubblica, anche per lo spessore e la notorietà del dichiarante. Non solo, ma quell'audizione aveva avuto luogo proprio innanzi ad una commissione parlamentare e non può, fondatamente, revocarsi in dubbio l'esistenza di un rapporto di immediata connessione tra l'opinione di un soggetto politico e l'attività di una commissione del Parlamento di cui egli stesso è membro. In secondo luogo, perché la critica al magistrato, in quanto titolare della Procura milanese impegnata nella meritoria attività giudiziaria di contrasto alla corruzione, intesa Mani pulite, si riallacciava ad un clima di vivace polemica politica, alimentata dalla coalizione di cui lo AR faceva parte, con riferimento alle modalità di gestione ed ai fini asseritamente politici di quell'attività. Tanto vivace che quella stessa formazione era giunta al punto di muovere al pool, diretto dal Procuratore Borelli, l'addebito di essersi, esso stesso, posto come soggetto politico, anche per gli effetti devastanti che, sul piano della realtà effettuale, l'azione giudiziaria intrapresa aveva avuto sull'esistenza di determinati partiti. E, fondato o meno che fosse, quel rilievo era incontrovertibile espressione di critica politica, che, in quanto connessa alla funzione parlamentare, è stata giustamente ritenuta riconducibile alla sfera di applicazione dell'art. 68 Cost., comma 1. 4. - Per tutto quanto precede, ritiene il Supremo Collegio di dover prendere atto dell'intervenuta deliberazione d'insindacabilità, non ravvisando ragione alcuna per sollevare il conflitto di attribuzioni richiesto dalla parte civile.
Non resta, pertanto, che provvedere come da dispositivo, con il proscioglimento dell'imputato, previo annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 68 Cost. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007