Sentenza 27 febbraio 2003
Massime • 1
Tenuto conto che in materia di sanzioni amministrative non è prevista dalla legge 689/1981, (che regola in via generale gli illeciti amministrativi), una norma analoga a quella di cui all'art. 133 bis cod. proc. (introdotta proprio dalla legge 689/1981), nonché che quest'ultima, essendo di carattere eccezionale, non è perciò applicabile in via analogica, il giudice non ha - in essa materia - il potere di determinare l'entità della sanzione al di sotto del limite edittale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FI IU ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 265/99 del Pretore di BERGAMO, depositata il 30/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. FF GI NE, con ricorso 12 febbraio 1998, impugnò dinanzi al Pretore di Bergamo un'ordinanza-ingiunzione, emessa dal Ministero delle politiche agricole in relazione a una violazione dell'art. 63, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il Pretore, instaurato il contraddittorio, con sentenza depositata il 30 aprile 1999, rigettò l'opposizione, ma ridusse l'ammontare della sanzione "in via equitativa".
Avverso tale sentenza il Ministero delle politiche agricole ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 2 giugno 2000 all'FF. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 10, 12 e 23 della legge n. 689 del 1981, 63, comma 3, della legge n. 428 del 1990, per avere il Pretore ridotto la sanzione oltre il limite minimo previsto dall'art. 63, comma 3, della legge n. 428 del 1990. Il ricorso è fondato.
L'art. 63, comma 3, della legge n. 428 del 1990 dispone che "i soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità e omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte", sono puniti "con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire duecento milioni".
Nel caso di specie la sentenza impugnata ha accertato la violazione di tale norma, ma il Pretore ha ridotto la sanzione a lire cinque milioni, cioè al di sotto del minimo di legge, così violando il disposto dell'art. 63, comma 3, della legge n. 428 del 1990, non conferendogli alcuna norma il potere di ridurre al di sotto del minimo previsto dalla legge la sanzione amministrativa. In materia di sanzioni amministrative non esiste, infatti, una norma analoga a quella dell'art. 133 bis del codice penale, che entro certi limiti consente al giudice, in determinati casi, di determinare la pena al di sotto del limite edittale;
d'altro canto deve ritenersi che l'art. 133 bis costituisce norma eccezionale, come tale non applicabile in via analogica alle sanzioni amministrative, come si evince anche dal fatto che esso è stato introdotto nel codice penale proprio con la legge n. 689 del 1981, che regola in via generale gli illeciti amministrativi e non contiene, riguardo a questi, alcuna norma corrispondente. Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata limitatamente alla rideterminazione della sanzione. Decidendosi la causa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., la sanzione va rideterminata nella misura di dieci milioni - convertiti in euro 5.164,57 - irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, corrispondente al minimo previsto dalla legge, con la conferma della rateizzazione stabilita dal Pretore.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della sanzione e decidendo nel merito la ridetermina in euro 5164,57 ferma restando la rateizzazione già prevista. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003