Sentenza 20 aprile 1994
Massime • 1
Qualora il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quindici giorni, depositi la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia, è necessario far luogo a comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito perché cominci a decorrere il termine stabilito per l'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/04/1994, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 11
Dott.Ferdinando Zucconi Galli Fonseca Presidente
1.Dott. Piero CALLÀ Consigliere REGISTRO GENERALE
2. " NA AL " N. 20906/93
3. " AS RO "
4. " ZO AL (rel.) "
5. " UN AR "
6. " LE AI "
7. " UR DO SA "
8. " IO TA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IT ZO n. a Napoli il 16/10/1974.
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze (Minori) in data 15/5/1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. ZO AL;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI;
che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla stessa Corte di Appello perché esamini l'appello.
Svolgimento del processo
Il G.U.P. del Tribunale per i minorenni di Firenze, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato il 12 maggio l992 e dep in cancelleria il 9 giugno 1992, dichiarava il minore OR ZO responsabile dei delitti di rapina , di lesioni personali lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Con appello del 13 ottobre 1992, pervenuto in cancelleria il successivo 20 novembre 1992, l'imputato chiedeva, in via preliminare, il rinvio degli atti al G.U.P, "onde procedere alla notifica della sentenza agli aventi diritto e, nel merito instava per il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere e per l'accoglimento di altre richieste subordinate. La Corte di Appello di Firenze, Sezione per i minorenni, con sentenza in data 15 maggio 1993, dichiarava inammissibile l'appello, perché tardivo, osservando che, poiché la sentenza era stata depositata, oltre il quindicesimo giorno, ma nel trentesimo giorno della sua deliberazione, non era dovuto alcun avviso di deposito della stessa in quanto l'art.548 c.p.p. sancisce l'obbligo di tale avviso soltanto quando "la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno".
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del OR, denunciando, la violazione degli art.127, 128, 438, 544 e 585 c.p.p., nonché dell'art.178 lett. c) e 548 comma 2 stesso codice,
sul rilievo che, poiché la sentenza era stata depositata dopo il termine previsto dall'art.544 co.2 c.p.p. era dovuto l'avviso di deposito della stessa, secondo la disposizione dell'art.548 stesso codice e che, comunque, tale avviso era reso obbligatori dal disposto dell'art.128 c.p.p., applicabile nella specie, vertendosi in ipotesi di provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio.
La trattazione del ricorso, originariamente assegnata alla seconda sezione penale, è stata, da tale sezione, rimessa a queste Sezioni Unite, rilevandosi che, sulla questione oggetto del gravame si era venuto a creare un contrasto di indirizzi, avendo, la stessa sezione, con giurisprudenza innovativa affermato il principio che non è dovuto l'avviso del deposito della sentenza, quando la sua motivazione sia depositata entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo, in quanto sulla prescrizione dettata dall'art.548 c.p.p., non ha inciso la riduzione da trenta a quindici giorni assegnati per la redazione dei motivi dall'art.6 del D.L. 1 marzo 1991 n.60, convertito in legge 22 aprile 1991 n.133.
Motivi della decisione
Per una migliore comprensione della questione e della decisione, sembra opportuno premettere che, nella sua originaria formulazione, l'art.544. secondo comma c.p.p. stabiliva che nel caso di impossibilità di provvedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza in camera di consiglio - il giudice doveva provvedervi non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia. In coerenza con tale disposto normativo, l'art.548, co.2 c.p.p. prevedeva la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al pubblico ministero e la notificazione dell'avviso stesso alle parti private, nell'ipotesi che il deposito non fosse stato effettuato entro il trentesimo giorno dalla data della pronuncia. Infine, l'art.585, c. 2,lett. c) c.p.p., fissa il "dies a quo" dell'impugnazione della scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'art.548, secondo comma, c.p.p. nel giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito. In siffatta sequenza di norme, ordinatamente dirette a disciplinare i tempi di redazione e di deposito della sentenza non contestualmente motivata, le modalità' di informazione alle parti del deposito avvenuto oltre il termine normativamente previsto e l'inizio di decorrenza dei termini per le impugnazioni , si è venuto ad inserire il disposto dell'art.6 del D.L. 1 marzo 1991, n.60, convertito in legge 22, aprile 1991 n.133, che, modificando il secondo comma dell'art.544 c.p.p., ha ridotto a quindici i giorni per la redazione della motivazione non contestuale. La predetta norma ha lasciato, però, inalterato il termine di trenta giorni previsto dall'art.548, co. 2, c.p.p., al cui eventuale superamento è collegato l'obbligo di comunicazione e notificazione alle parti dell'avviso di deposito.
Il mancato coordinamento tra le citate disposizioni ha provocata un'evidente discrasia normativa. per la quale si è posto, in giurisprudenza, il problema della necessità, o meno, per il decorso del termine di impugnazione, della notifica e della comunicazione dell'avviso di deposito per le sentenze depositate fra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dalla data della pronuncia, allorquando il giudice non abbia fissato un termine maggiore di quindici giorni per il deposito della motivazione.
Come si è già evidenziato, l'indirizzo interpretativo ampiamente prevalente ha risolto in senso affermativo il problema e da esso si è discostata una sola decisione, che è pervenuta alla conclusione di segno contrario, ritenendo insuperabile la lettera della norma. Orbene, questo Supremo collegio ritiene che, poiché la comprensione dei testi legislativi non può attestarsi alla loro riduzione ad una mera formula espressiva, per la quale è sufficiente ridurre il testo ad un discorso intelligibile, controllando il significato delle singole parole che lo compongono ed i nessi grammaticali posti tra le varie parole, ma deve comprendere uno sforzo ermeneutico per rendere quei testi attualizzabili ed organicamente inseriti nel contesto normativo del quale fanno parte, quando l'interpretazione letterale di una norma pone questa in evidente contrasto con il significato discendente da altre disposizioni facenti parte del medesimo testo e con i principi basilari che risultano fissati dal testo stesso, per il superamento della disarmonia che se ne evidenzia deve prescindersi da siffatta interpretazione e deve farsi ricorso all'interpretazione logico - sistematica. La correttezza e la coerenza di siffatta metodologica interpretativa sono rese evidenti dal disposto dell'art.12 delle disposizioni preliminari al C.C., che, nell'indicare i metodi dell'interpretazione giuridica, fa riferimento, oltreché, al significato letterale delle parole, alla volontà del legislatore e, quindi, alla ratio legis.
Ciò posto, va osservato che, dall'assetto normativo che governa il sistema delle impugnazioni, si deduce chiaramente come questo sistema sia informato al collegamento del decorso automatico dei termini per proporle, alternativamente, alla data prevista dalla legge, od a quella fissata dal giudice, con la conseguenza, che il mancato rispetto di una di tali date, impone la notifica e la comunicazione di deposito della sentenza per far scattare l'inizio del decorso del termine per impugnare.
Da tanto discende l'obbligo di provvedere alla comunicazione ed alla notificazione dell'avviso di deposito alle parti aventi diritto a proporre impugnazione, ogniqualvolta la sentenza non sia depositata entro il quindicesimo giorno dalla pronuncia - che è il termine preventivamente fissato dalla legge -, ovvero entri il diverso termine indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza e portato a conoscenza delle parti con la lettura di questo in udienza.
In tali sensi devono ritenersi coordinati i disposti dall'art.544, co.2 e 548 c.p.p., giacché solo tale coordinamento pone le parti in condizione di conoscere con certezza l'esatto "dies a quo" del decorso del predetto termine ed evita - come, peraltro, di già riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto 26/30 luglio 1993, n.364 - che possano sorgere condizioni di disparità di trattamento tra parti versanti in una identica situazione processuale - la diversa soluzione, difatti, porta inevitabilmente ad ammettere che, mentre l'imputato, od il P.M. di procedimenti nei quali - il giudice depositi la sentenza nei quindici giorni o fissi preventivamente la data di superamento di tale termine oltre gli ulteriori quindici giorni, avranno a disposizione per le impugnazioni l'intero periodo di tempo, normativamente previsto, le stesse parti godranno, invece, di un periodo di durata inferiore quando la sentenza venga depositata, senza alcuna loro inerzia od attività colpevole, tra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dalla decisione - e tra imputato più accorto al processo - perché presente all'udienza - e quello meno accorto, che, rimanendo contumace, conserva il diritto a godere dell'intero, periodo stabilito per la proposizione del gravame, anche nella seconda ipotesi di deposito della sentenza. Dovendosi, pertanto, concludere che, nel caso in cui il giudice, pur non avendo fissato un termine maggiore di quello di quindici giorni a lui normativamente assegnato, depositi la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia è obbligatorio che la Cancelleria Faccia luogo a comunicazione, o notificazione dell'avviso di deposito, ai fini della decorrenza dei termini stabiliti per l'impugnazione, deve, nella fattispecie in esame, disporsi l'annullamento della sentenza impugnata, apparendo evidente, in relazione al suddetto principio, che non poteva ritenersi intempestivo l'appello proposto dall'imputato, non essendo stato, a questo, notificato l'avviso di deposito della sentenza e non essendo, ancora, iniziato a decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione.
Va, quindi, disposto il rinvio alla Sezione per minorenni della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame dell'appello, azione annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e invia alla Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Bologna, per nuovo esame.
Roma, 2O aprile 1994.