Sentenza 9 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2003, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D PO DIT0 1 1 8 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONCORRENZA SEZIONE PRIMA CIVILE SLEALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R. G. N. 4667/01 Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 196 Dott. Walter CELENTANO Consigliere 46 Rep. Dott. Sergio DI AMATO Rel. Consigliere - Ud. 03/07/2002 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MALANCA MOTORI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso # l'avvocato ROMANO CERQUETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO BORDONI, GABRIELE BORDONI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
IE CI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in 2002 ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso l'avvocato EUGENIO 1497 TAMBURELLI, che lo rappresenta e difende unitamente 1 all'avvocato SILVIA SALVATI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente MALAGUTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO DELL'AMORE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
DASPA SPA;
- intimata avverso la sentenza n. 1092/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica # udienza del 03/07/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Panariti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 La NC Motori s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna la PA s.r.l., la IE AC & C. s.n.c. e la GU s.p.a. perché venisse accertato che la PA s.r.l. e la IE Fo- gacci & C. s.n.c. avevano omesso di restituire alla Ma- lanca Motori s.r.l. le attrezzature, i disegni ed i progetti relativi alla fabbricazione di alcuni compo- nenti del motociclo 125 OB ONE III serie ed inoltre che la GU s.p.a. aveva utilizzato dette attrezzature e disegni per la produzione del ciclomotore GU RST 50; pertanto, la società attrice chiedeva la con- danna delle società convenute al risarcimento dei danni ad essa cagionati con gli atti di concorrenza sleale così commessi. Quasi contemporaneamente la GU s.p.a. conve- niva in giudizio, innanzi allo stesso Tribunale, la Ma- lanca Motori s.r.l., chiedendo di accertarsi che nella # attività di produzione e commercializzazione del ciclo- motore RST-50 non aveva posto in essere atti di concor- renza sleale in danno della Malança Motori s.r.
1.. I giudizi, nei quali si costituivano le parti ri- spettivamente convenute, venivano riuniti. Dopo l'espletamento di una c.t.u., diretta ad accertare se per la fabbricazione del ciclomotore GU RST50 po- tessero essere stati utilizzati stampi, attrezzature, disegni e progetti del motociclo NC OB ONE III se- rie e dopo l'espletamento di prove orali, la causa ve- niva trattenuta in decisione dal Tribunale di Bologna, che, con sentenza del 14 aprile 1998, dichiarava legit- tima, nei confronti della NC Motori s.r.l., l'attività svolta dalla GU s.p.a. e rigettava tutte le domande proposte dalla NC Motori s.r.l.. Avverso detta sentenza la NC Motori s.r.l. proponeva appello, che la Corte di Bologna rigettava con sentenza del 28 settembre 2000, osservando che: 1) dalle conclusioni del c.t.u. era emerso che i serbatoi, i telai ed i forcelloni ammortizzatori utilizzati dai due motocicli non erano identici;
in particolare, il serbatoio del motociclo GU era stato realizzato con uno stampo che non poteva dirsi identico a quello con cui era stato realizzato il serbatoio del motociclo NC;
del resto, da documenti prodotti dalla IE H AC s.n.c., era risultato che questa aveva fatto rottamare nel dicembre 1986 gli stampi e le attrezzatu- re necessarie per la realizzazione dei serbatoi Malan- ca, mentre il ciclomotore GU era stato prodotto soltanto successivamente;
2) anche per i telai il c.t.u. aveva concluso che esistevano tra i due motoci- cli differenze che la Corte descriveva e giudicava si- gnificative, precisando che, all'avvio della produzione 4 del ciclomotore GU, stampi, attrezzi e disegni, relativi a telaio e forcellone, realizzati dalla PA per la NC Motori s.r.l., erano stati sottoposti a sequestro penale, a seguito della querela per appro- priazione indebita presentata dalla stessa NC Mo- tori s.r.1.; 3) la maschera di saldatura utilizzata per assemblare gli elementi del telaio era stata progettata e costruita dalla PA, senza alcun apporto della Ma- lanca Motori s.r.l., che aveva solo espresso il proprio gradimento;
4) doveva essere esclusa una ipotesi di concorrenza sleale confusoria fondata sulla semplice "ispirazione"; in particolare, la NC Motori s.r.l. non aveva provato l'utilizzazione di propri disegni e progetti per la realizzazione dei serbatoi ed anzi era risultato che la NC Motori s.r.l. si era limitata a consegnare un progetto di massima rappresentato da un modello di serbatoio di una nota casa motociclistica giapponese;
quanto alla realizzazione di telai e for- celloni era emerso che la NC Motori s.r.l. non aveva realizzato alcun progetto, essendosi limitata а fornire il disegno del telaio di una moto giapponese sul quale venivano riportate le modifiche apportate al prototipo;
conseguentemente il disegno prodotto in giu- dizio dalla NC Motori s.r.l. non era il disegno "di progetto del telaio", ma "di rilievo del telaio co- struito dalla PA"; 5) le stesse circostanze eviden- ziavano la mancanza di originalità del telaio e del serbatoio del ciclomotore NC, con la conseguenza che doveva escludersi l'esistenza di un know-how tute- labile;
6) neppure poteva parlarsi di sottrazione di segreto aziendale atteso che il lavoro di progettazione e realizzazione era stato eseguito dalle società PA e AC, alle quali la NC Motori s.r.l. aveva solo fornito una idea di massima, ed atteso che non ri- sultava che le prime avessero inteso trasferire alla NC il frutto del loro lavoro;
7) non sussisteva- no, oltre quelle esaminate, ulteriori condotte della GU, suscettibili di assumere rilievo alla stregua dell'art. 2598, n. 3 c.c., considerato anche che i com- portamenti imitativi "non confusori” e. quindi, irrile- ' vanti ex aert. 2598, n. 1, non assumono rilievo nell'ambito di fattispecie atipiche di concorrenza sleale;
8) nella specie, inoltre, si doveva escludere il requisito della idoneità del comportamento addebita- to a danneggiare l'altrui impresa, considerato che mol- to prima del lancio sul mercato del ciclomotore Malagu- ti la NC Motori s.r.l. aveva cessato ogni attività produttiva;
né era stata raggiunta la prova della per- dita di chances in ordine alla possibilità di vendita della linea di produzione del motociclo OB ONE terza serie;
9) la cessazione della produzione da parte della NC Motori s.r.l. escludeva una situazione di con- correnza, prima ancora che di concorrenza sleale;
10) quanto alle attrezzature acquistate dalla NC Moto- ri s.r.l. e lasciate presso la AC, si doveva escludere che il convenuto prestito d'uso potesse in- tendersi come un deposito finalizzato ad una successiva utilizzazione per la costruzione del motociclo OB ONE terza serie;
infatti, non solo la NC Motori s.r.l. non aveva provato un tale contenuto dell'accordo, ma il suo dissesto aveva reso impossibile già dal 1985 l'eventualità di una produzione del motociclo;
a ciò doveva aggiungersi che, dopo la transazione intervenuta tra le parti in ordine al corrispettivo dovuto alla Fo- gacci, doveva escludersi che la NC avesse un ulte- riore interesse ai beni strumentali, come era conferma- to dal fatto che per più di un anno non erano stati ri- # chiesti alla AC, che, comunque, aveva diritto di utilizzarli liberamente, alla stregua del prestito d'uso pattuito a suo favore;
11) nella specie si doveva escludere anche un illecito ex art. 2043 c.c. poiché, da un lato, era stata accertata l'inesistenza di un di- ritto della NC Motori s.r.l. all'uso esclusivo di know-how, disegni e stampi e, d'altro canto, non era stato dimostrato che la AC e la PA avessero 7 utilizzato proprio gli stampi della NC per la rea- lizzazione della moto GU. Avverso detta sentenza la NC Motori s.r.l. propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo il- lustrato anche con memoria. La GU s.p.a. e la s.r.l. IE AC resistono con controricorso. La PA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo la NC Motori s.r.l., premesso di avere fondato la propria domanda sulla "violazione dei doveri di correttezza e di lealtà di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c., in stretta correla- zione con l'illiceità del contegno, da valutarsi alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 2043, 1768 e 1804 stesso codice", lamenta che erroneamente la Corte di appello abbia escluso la proprietà della Ma- lanca sulle attrezzature prodotte dalla AC e dalla PA, atteso che le stesse, in virtù di un accordo transattivo, erano state pagate, prevedendone il "prestito d'uso" alla AC ed alla PA, ma presup- ponendo così la proprietà della NC, con conseguen- te logica esclusione della possibilità di utilizzarle nell'interesse di un concorrente diretto della NC. La Corte di appello era caduta in errore sia per avere trascurato la bolla di consegna che nel gennaio 1988 accompagnava la restituzione, dalla PA alla NC, del materiale in prestito d'uso, sia la fattura 242\1985 della AC nella quale si faceva riferimen- to alla circostanza che le attrezzature rimanevano presso le ditte che le avevano fabbricate "per eseguire la produzione"; inoltre, la Corte di appello aveva con- traddittoriamente ritenuto che la NC, pur avendo inteso conservare la proprietà di attrezzature che ave- va fatto produrre e che aveva pagato, avesse tollerato che le stesse fossero impiegate dal proprio più diretto antagonista commerciale. Pertanto, si doveva concludere che il prestito d'uso convenuto tra le parti andava ri- condotto allo schema del comodato con riserva di diret- to utilizzo;
evidente era, perciò, la violazione da parte dei comodatari AC e PA del divieto ex art. 1804, 2° CO. , di concedere a terzi il godimento della cosa senza il consenso del comodante. La conser- vazione della proprietà delle attrezzature non poteva essere esclusa per la cessazione della produzione della NC, in quanto l'assunto postulava una irreversibi- lità della relativa decisione che non trovava riscontro negli intenti della NC, la quale aveva conservato la proprietà delle attrezature e, comunque, sia pure con una attività di sola commercializzazione, era SO- pravvissuta per anni alla cessazione della produzione. 9 Per la stessa ragione non poteva essere escluso un dan- no potenziale rispetto ad una impresa quiescente ma non estinta. La condotta delle società AC e PA, do- veva considerarsi illecita alla stregua degli artt. 1803 e 2043 c.c. e lesiva del diritto assoluto di libe- ra iniziativa imprenditoriale della NC. Dell'illecito doveva rispondere anche la GU s.p.a., considerato che essa non poteva non conoscere l'origine delle attrezzature e degli stampi, come era dimostrato dal fatto che la GU e la PA, circo- stanza inutilmente sottoposta allla Corte di merito, avevano negato la paternità dei disegni e progetti sui quali era stato elaborato e prodotto il ciclomotore Ma- laguti RST50. Dalla illiceità delle condotte discendeva anche la sussistenza di una ipotesi di concorrenza sleale per violazione dei doveri di correttezza e leal- tà commerciali imposti dall'art. 2598 n. 3 c.C., invo- cabile anche in presenza di una modesta differenziazio- ne del prodotto rispetto ad altri prodotti concorrenti. Infine, la ricorrente si duole che, disattendendo i ri- sultati della c.t.u., la Corte territoriale abbia escluso che la PA e la AC abbiano usato gli stampi della NC. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, come riferito in narrativa, ha escluso, con articolata 10 motivazione, che le società PA e IE AC, per la produzione del ciclomotore della s.p.a. GU, abbiano utilizzato stampi, attrezzature e disegni di proprietà della NC o, comunque, da esse realizzati per conto della stessa NC. Tale circostanza, con- siderato che il fatto costitutivo della domanda era stato indicato appunto nell'abusiva utilizzazione di stampi ed attrezzature, rappresenta la principale ratio decidendi. Soltanto in via logicamente subordinata la Corte di Bologna ha affermato, con specifico riferimen- to ai rapporti intercorsi tra la società NC e la società AC, che quest'ultima avrebbe avuto il di- ritto di utilizzare liberamente le attrezzature lascia- tele in prestito d'uso dalla NC. Egualmente in via logicamente subordinata, la Corte di Bologna ha escluso che il comportamento addebitato alle appellate fosse idoneo a danneggiare la NC Motori s.r.l., conside- rato che questa aveva da tempo cessato la propria pro- duzione. A fronte di tali rationes decidendi, la ricor- rente concentra le proprie censure sulla affermazione che le attrezzature della NC potessero essere uti- lizzate anche a vantaggio di un concorrente e sulla esclusione della potenzialità del danno. Quanto alla principale ratio decidendi, e cioè l'esclusione in con- creto della utilizzazione di stampi, disegni ed attrez- 11 zature, la ricorrente si limita ad estrapolare una fra- se della relazione del c.t.u. nella quale si afferme- rebbe che per produrre il ciclomotore GU sarebbe- ro stati usati proprio gli stampi relativi al motociclo NC о almeno potrebbero essere stati usati stampi sostanzialmente identici e probabilmente derivati о ispirati a quello fatto costruire dalla ricorrente. Pertanto, secondo la ricorrente, la Corte di meri- to avrebbe travisato le conclusioni del consulente tec- nico. La sentenza impugnata, peraltro, non si è limita- a prestare adesione alle conclusioni del consulenteta tecnico, intendendole nel senso che i serbatoi, i telai ed i forcelloni ammortizzatori utilizzati dai due moto- cicli non erano identici, ma, come riferito in narrati- va, ha anche escluso la materiale possibilità di uti- lizzazione di stampi ed attrezzature realizzati per la società NC, osservando che la società IE Fo- # gacci aveva fatto rottamare il materiale, in epoca an- teriore alla produzione del ciclomotore GU, e che stampi, attrezzi e disegni relativi a telaio e forcel- lone, realizzati dalla società PA, erano stati sot- toposti a sequestro penale. Da ciò consegue, evidente- mente, che le conclusioni del consulente tecnico, che la stessa ricorrente intende nel senso della possibili- tà e non della certezza dell'utilizzazione di stampi ed 12 attrezzature della NC, non rappresentano l'argomento decisivo nell'ambito della motivazione ed il loro supposto travisamento non travolge, per incon- ciliabilità, le ulteriori decisive argomentazioni della Corte bolognese. Ciò premesso, si deve osservare che il preteso travisamento delle conclusioni del consulente tecnico configura una ipotesi di travisamento del fatto che può farsi valere soltanto con il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (così, specificamen- te in tema di consulenza tecnica, Cass. 25 gennaio 2002, n. 885). Inoltre, la censura non prende in consi- derazione la sostanza del ragionamento ed il procedi- mento logico attraverso il quale il giudice è pervenuto al suo convincimento, limitandosi, inammissibilmente, a proporre una diversa ricostruzione del fatto, sulla ba- se delle supposte conclusioni del consulente tecnico. 女 Alla inammissibilità del ricorso, per questa parte, consegue l'assorbimento degli altri profili, attinenti alla motivazione subordinata della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ri- corrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, 13 s.r.l. IE AC, in € 7000,00 quanto agli onorari e in € 210,00 quanto agli esborsi in favore della e, in favore della s.p.a GU, in € 8000,00 quanto agli onorari e in € 240,00 quanto agli esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2002. Il Consigliere estensore Songso thi duado Il Presidente Rosario De Musis Sergio Di Amato Pollyan's Di CORTE SUPREM O CASSAZIONE Prime Scene Civile Depositato Cancelleria - 9 GEN. 2003 IL CANCELLIPAE IL CANCELLIERE Luisa Passineti if 14