Sentenza 7 luglio 2016
Massime • 1
La rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.
Commentari • 10
- 1. Art. 629-bis - Rescissione del giudicatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Rescissione del giudicato (art. 629-bis) In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. DL 137/2020, convertito con modificazione dalla L. 176/2020, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (Sez. 5, 24111/2022) In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento, ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente, deve essere riferita all'accusa contenuta in un …
Leggi di più… - 2. Difensore di ufficio non accetta elezione di domicilio: come notificare l'imputato? (Cass. 42603/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 ottobre 2023
Mancato assenso del difensore di ufficio alla domiciliazione non legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto allo stesso difensore secondo il meccanismo di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4, pena la adozione di un sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato. Qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il D.Lgs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, la notificazione dell'atto di …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 dicembre 2020
- 4. Domicilio eletto presso il difensore di ufficio e rescissione del giuncato (Cass. 33623/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2020
Quando risulti la elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stesse: vi è la connessione logica e funzionale tra il processo in assenza e il rimedio ripristinatorio della rescissione del giudicato, che impone di adottare le medesime regole di apprezzamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato, su cui grava l'onere di dedurre …
Leggi di più… - 5. La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/07/2016, n. 36855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36855 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2016 |
Testo completo
36 855 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 972/2016 -Presidente - MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N. 12660/2016 FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IM nato il [...] avverso la sentenza del 09/12/2015 del TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
ches chiede l' amminililità lette/sentite le conclusioni del PG del ricors Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1 Con sentenza del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Milano dichiarava IM AR colpevole del delitto a lui ascritto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., commesso il 19 marzo 2010, declinando false generalità per apparire minore d'età e, con la recidiva contestata, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione. La sentenza diveniva irrevocabile il 25 gennaio 2016. 2- Il condannato, a mezzo del proprio difensore, propone istanza di rescissione del giudicato, ai sensi dell'art. 625 ter cod. proc. pen.. Afferma di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna, e del processo stesso, solo il 23 febbraio 2016 ad esito di un casuale controllo della sua posizione all'ufficio esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. In precedenza si era limitato a sottoscrivere il verbale di identificazione, redatto il 23 marzo 2010, dal quale emergeva che aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio che gli era stato nominato. Nel corso del processo era rimasto, però, sempre assente, ed il difensore di ufficio (che era rimasto anch'egli assente nel processo, venendo nominato altro difensore in sua sostituzione) non l'aveva mai contattato, così che doveva ritenersi la sua incolpevole ignoranza del processo. Certamente non vi era prova che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza né risultava che avesse rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, come dispone l'art. 175 cod. proc. pen. per diversa ma analoga fattispecie processuale. L'unico atto formale conosciuto era, pertanto, il verbale di identificazione. Si ricorda che la sentenza della Corte EDU Sejdovic imponeva che l'accusato fosse compiutamente informato dell'accusa. Informazione che, nel caso concreto, non poteva essere desunta dal rapporto con il difensore posto che questi era stato nominato d'uffico e si era poi disinteressato del processo. Si argomenta poi che, in tema di restituzione in termine,si era passati dalla presunzione di conoscenza alla presunzione di non conoscenza. Si annota come, nella giurisprudenza di merito, si fosse sollevata questione di legittimità in ordine alla mancata previsione della notifica all'imputato degli atti di impulso processuale quando questi abbia eletto domicilio non presso il difensore di ufficio ma presso il difensore d'ufficio, in considerazione della maggiore labilità di tale rapporto. Si chiede, infine, che questa Corte, in considerazione della fondatezza delle argomentazioni proposte, disponesse la sospensione dell'esecuzione della sentenza, ricorrendo l'ipotesi (prevista dalle Sezioni unite di questa Corte) della 1 eccezionale gravità, posto che la patita condanna, unitamente alle precedenti, avrebbe comportato l'immediato ingresso del AR nel circuito carcerario. 3 Il Procuratore generale di questa Corte chiede venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto non presentato dal procuratore speciale ma da altro professionista, come, invece, impone l'art. 625 ter, comma 2, cod. proc. pen., in deroga all'art. 582 del medesimo codice. Peraltro l'avere omesso di nominare un difensore di fiducia e l'avere omesso di tenere i contatti con il difensore di ufficio costituisce quella colpa evidente che impedisce di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato.
4- La difesa, con memoria, replica alle argomentazioni del Procuratore generale, osservando che la disposizione contenuta nell'art. 625 ter cod. proc. pen. deve correttamente riferirsi all'esercizio del dirotto di proporre l'istanza di rescissione e non al suo materiale deposito. Ed è pacifico che, nel parallelo caso previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., si richieda che la sola proposizione del ricorso, e non anche il suo deposito, sia ad opera del procuratore speciale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per due distinte ragioni.
1 - E' inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, perché la richiesta di rescissione del giudicato è stata presentata non dal difensore munito di procura speciale ma da un suo incaricato, così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 625 ter, comma 2, cod. proc. pen., che ne prevede la "presentazione" (e, quindi, il deposito materiale in cancelleria oltre che la redazione, la "proposizione") "personalmente" dall'interessato o dal difensore, munito, appunto, della procura speciale. La norma è considerata, sul punto, di stretta interpretazione, derogando così alla facoltà, prevista in via generale dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., di presentare gli atti di impugnazione "a mezzo di incaricato" (da ultimo: Sez. 5, n. 14058 del 16/02/2016, Bthouri, Rv. 266552). La rescissione del giudicato è, infatti, un mezzo di impugnazione straordinaria e ne consegue che le regole proprie fanno eccezione alle norme generali. Né può diversamente concludersi, come preteso dalla difesa, in considerazione dei diversi arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., posto che tale norma non pone alcuna specifica limitazione alla facoltà di presentazione del ricorso che, pertanto, ben può essere effettuato da un incaricato, secondo la regola generale prevista dall'art. 582 cod. proc. pen.. 2 - La richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile anche perché manifestamente infondata. 2 Si è già avuto modo di affermare, infatti, che la rescissione del giudicato, ex art. 625 ter cod. proc. pen., non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, Degasperi, Rv. 266368). L'eventuale negligenza del difensore, pur d'ufficio ma presso il quale il condannato ha eletto domicilio, nel seguire il processo non può certo costituire la prova "che l'assenza (del condannato, dal processo) è stata dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza del procedimento", l'unica causa che consente la rescissione del giudicato, muovendosi, com'è evidente, le due situazioni su piani distinti: la conoscenza dell'esistenza del processo e la diligenza nel parteciparvi.
3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maurizio Fumo letuizi بندست ا مست DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl - 5 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camfele Lenzulee n u 3