Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
C.C. 13P1of 2.73/0 1 E LIRE 3000 6 8 N 9 CANCELLERIA O 1 A I / I Z 5 4 R / A . 6 R A N 2 EPU T T - . S R I U . B P B G . I E L D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R L R L A CG063531 T E A . D B D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Y Oggetto A E I L T 1 R S 3 N SEZIONE TRIBUTARIA I E Tributaria 1 E A T S . Caudono ex E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2413/91 M - Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI R.G.N. 18855/98 2683 Dott. AN PAOLINI Bel. Consigliere Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.11/10/00 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L3960 sul ricorso proposto da: # 1 FEB. 2001 IL CANCELLIERE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI tempore, 7 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
FE OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 109, difeso dall'avvocato BERTOLONE BIAGIO, giusta delega in calce;
controricorrente nonchè contro 2000 DI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1639 . N -1- $ FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BERTOLONE BIAGIO, che lo difende, giusta delega in calce;
- controricorrente avversO la sentenza n. 12/97 della Commissione depositata iltributaria regionale di NAPOLI, 28/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. AN PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ་ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Napoli, all'epoca operante, pronunciando, con decisione n. 468/21/94, sul reclamo proposto da AN AR e da IL TO, coniugi, avverso l'avviso di accertamento n. 4991003662, con il quale l'Ufficio distrettuale II.DD. di Castellamare di Stabia aveva rettificato in aumento i redditi assoggettabili ad IRPEF e ad ILOR da loro dichiarati per il 1989, dichiarò estinto il giudizio istituito a seguito della produzione del reclamo cennato sul rilievo che i reclamanti risultavano essersi avvalsi del meccanismo di definizione agevolata delle pendenze tributarie di cui alla L. n. 413 del 30.12.1991. вов Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. Castellamare di Stabia, la Commissione di tributaria regionale della Campania, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs 31.12.1992 n. 546, con sentenza del 28 ottobre 1997, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice considerando che "esattamente i giudici di 1° grado hanno dichiarato l'estinzione del giudizio, atteso che tanto si ricava dal disposto dell'art. 34 L. 413/91 che 3 preclude ogni ulteriore indagine di merito qualora, come nella specie, risulti presentata dichiarazione integrativa". Il Ministero delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, per quanto consta, non notificata. AN AR e IL TO resistono al ricorso, ad essi notificato il 29 ottobre 1998, con controricorso del 4 dicembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle finanze, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso, censura la sentenza nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Campania deducendo evidenziarsi nella stessa, da un lato, "violazione e falsa applicazione artt. 34, 37 e 38 L. 413/91, e, dall'altro, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" suscettibili di rilevare a mente dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.": più specificamente, prospetta essere il contestato "opinamento giudiziale erroneo”, perché "frutto di una non condivisibile lettura dei pertin anti articoli di legge e di un travisamento 4 del tenore degli atti depositati in giudizio"; evidenzia non riscontrarsi nel caso esaminato "le condizioni per l'operatività delle disposizioni dell'art. 34 testè citato", perché tale norma " 'concerne la dichiarazione estintiva della controversia ovvero i casi di condono relativi a periodi di imposta già accertati", mentre "il presente contenzioso fiscale è disciplinato dall'art. 37 della legge 413, che appunto concerne la presentazione di dichiarazione integrativa in accertamento e che non comportaassenza di definizione automatica"; puntualizza, al considerato riguardo, che "secondo la previsione dello stesso articolo 37, e come verificatosi nella Сов fattispecie, gli Uffici, successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie e sempre che il reddito accertabile superi la franchigia determinata dalla norma", e che, quindi, "per il conseguente giudizio.…………………..il legislatore non ha previsto estinzioni di sorta", dovendo il giudizio medesimo "avere regolare svolgimento quanto all'indagine di merito, seppure limitatamente al reddito e all'imposta eccedenti la franchigia riconosciuta 5 volte dal più citato art. 37 della L. 413/91”. La p.a. ricorrente conclude accampando che "la sentenza qui impugnata è censurabile anche per l'aspetto motivazionale non essendosi affatto dato carico il giudicante di esporre le ragioni che lo hanno determinato a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 34 invece di quella di cui al successivo art. 37, nel contempo omettendo una corretta lettura del testo dell'istanza integrativa formulata dal contribuente e versata agli atti del giudizio". La doglianza è fondata nei termini di seguito precisati. oll Le disposizioni degli artt. 32 a 38 L. C 30.12.1991 n. 413, contemplando meccanismi intesi ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi, accordano ai contribuenti la possibilità di perseguire lo scopo considerato mediante presentazione di dichiarazioni integrative;
suddividono, peraltro tali dichiarazioni in due categorie a seconda che con esse il contribuente intenda, o non, definire una volta per tutte la sua fiscale, correlativamente ponendo la posizione distinzione fra dichiarazioni integrative comportanti la definizione automatica delle imposte (artt. 32, 34 e 38), preclusive di ogni ulteriore attività accertativa da parte dell'amministrazione finanziaria e produttive dell'estinzione di ogni controversia giudiziale in atto fra questa ed il contribuente dichiarante, e dichiarazioni integrative C. d. semplici, che limitano, senza escluderla del tutto, la potestà accertativa dell'amministrazione anzidetta e, nel caso di pendenza fra la medesima ed il contribuente di controversia, non determinano l'estinzione della vertenza ed impongono la relativa prosecuzione con riguardo alla differenza fra imponibile accertato o accertabile ed imponibile dichiarato in via di integrazione. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza censurata, ha dichiarato estinto il giudizio relativo alla vertenza tributaria di cui in narrativa sul rilievo dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione integrativa da parte dei contribuenti nella totale carenza, però, di ogni indagine e di ogni accertamento circa la riducibilità della dichiarazione cennata all'una ○ all'altra delle due categorie surrichiamate, e quindi, circa la riscontrabilità, non, della 7 relativa attitudine a produrre la sanzionata estinzione del giudizio e della lite. Nel contesto dato, risalta all'evidenza la riscontrabilità nella discussa pronuncia dei vizi di motivazione e degli errori di diritto denunciati con il ricorso. Il gravame, consequenzialmente, va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa, per un rinnovato esame, nonché per il regolamento delle spese anche della presente fase processuale di legittimità (da raccordarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza), va rinviata dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale della Campania diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità, A I R dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria E L 1 L E C C x regionale della Campania diversa da quella che ha E N 1 : R 0 A 1 E C I reso la decisione cassata. L m N I a L s E O a т T C C Così deciso in Roma, nella camera di consiglio A N T I A ия дровый, швали што еей босов. S C O della Sezione tributaria della Corte Suprema di L P I i E g D g cassazione, 1'11 ottobre 2000. O Lieven mi IL CANCELLIERE C1 R O Amaldo Casano C do Glans