Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04740/0 1 01 REPUBBLICA ITALI OLO ITALIANO IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto MUTUO O SCONTO SEZIONE TERZA CIVILE INTERPRETAZIONE. DEL CHURADI Co местото Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 9340/98 Dott. RA SABATINI Consigliere 10491/98 Cron. 10157 Dott. Luigi RA DI NANNI Consigliere Rep. 1662 Dott. Alberto - Rel. Consigliere TALEVI AMATUCCI Consigliere Dott. Alfonso - Ud. 06/10/00 ha pronunciato la seguente SEN TENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 QUATTRINI PIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1.3.0 MAR. 200 DEI VILLINI N. 4, presso lo studio dell'avvocato €1-5 L3000 ARTURO CC, che lo difende unitamente all'avvocato OZZOLA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ON SC, RI LI;
intimati e sul 2° ricorso n° 10491/98 proposto da: RI LI, elettivamente ON SC, domiciliati in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio 2000 1560 dell'avvocato SALVUCCI ANTONIO, che li difende, giusta -1- delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti e ricorrenti incidentali UFFICIO COPIE Richiesta copia legale nonchè contro dal Sig. CC per diritti 1000+4 QUATTRINI PIO;
-25 MAG-2001- IL CANCELLIERE - intimato avversO la sentenza n. 1046/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 17/12/1996, depositata il 03/04/97; RG. 3508/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica €0,52 L.1000 CANCELLERIA Consigliere Dott. Alberto udienza del 06/10/00 dal TALEVI;
udito l'Avvocato ARTURO CC;
AX093660 udito l'Avvocato ANTONIO SALVUCCI;
AX093653 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AX093654 Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il AX093655 rigetto di entrambi i ricorsi;
BC439407 BC439408 BC433403 AU228639 AU228640 CANCELLE 80259205 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. SALVUCC per diritti L. Though 11-16 2001. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE RI PI chiedeva al Presidente del Tribunale di Frosinone l'emissione di un decreto ingiuntivo per lire 15.600.000, oltre interessi convenzionali e spese, nei confronti di NA RA e LL NA, allegando un credito di pari importo per n. 12 effetti cambiari e precisando che gli interessi, nella misura del 30% annuo erano stati pattuiti con scrittura privata 23/2/1982. Il Presidente del Tribunale emetteva il richiesto decreto e NA e LL proponevano opposizione con atto 30/7/1990, esponendo che la pretesa creditoria era stata già soddisfatta in sede di conversione del pignoramento nel processo di esecuzione immobiliare n. 189/1983. L'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 20 dicembre 1993/27 gennaio 1994, revocava il decreto di ingiunzione, e condannava gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto, della somma di lire 18.938.600, a titolo di corresponsione degli interessi convenzionali dal 19.7.85 fino al 7.9.90, detratta la somma di lire 5.102.500 già versato per credito accessorio (interessi legali) nel procedimento, di LIRE 2000 esecuzione. Osservava che tra le parti era stato stipulato un contratto di mutuo con CANCELLER la previsione di interessi convenzionali nella misura del 30% annuo per il caso di mancato pagamento dei titoli;
che i titoli erano stati pagati in sede di procedimento esecutivo, mentre gli opponenti restavano debitori degli interessi convenzionali. BE139717 Osservava che tali interessi dovevano essere calcolati dal 19/7/1985 sino al 7/9/1990, data del pagamento dei titoli, poiché per il periodo precedente si era BE139718 verificata la prescrizione del credito ex art. 2948 n. 4 c.c. Liquidava tali interessi BE139701 in lire 18.938.600 previa detrazione degli interessi legali già corrisposti unitamente BE139702 al pagamento della sorte. BE139703 3 BE139704 BE139705 Il NA e la LL proponevano appello chiedendo dichiararsi che nulla era da loro dovuto al RI. RI PI chiedeva la conferma del decreto opposto e, in via di appello incidentale, la condanna del NA e della LL al pagamento della ulteriore somma di lire 97.928.655 per interessi convenzionali oltre rivalutazione monetaria. Con sentenza 17.12.96 - 3.4.97 la Corte di Appello di Roma rigettava entrambi gli appelli compensando tra la parti le spese del grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione RI PI. Hanno resistito con controricorso NA RA e LL NA. Il RI ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi. Il NA eccepisce l'improcedibilità del ricorso in quanto le cartelle dattiloscritte che lo compongono sono spillate “senza alcun timbro di congiunzione". Il rilievo non può essere accolto in quanto la tesi in diritto (evidente presupposto dell'eccezione in esame) secondo la quale gli atti difensivi in genere (non vi sarebbe infatti motivo per affermare una regola diversa con riferimento agli atti innanzi ai Giudici di merito) ed in particolare il ricorso per cassazione dovrebbero essere composti da fogli uniti con “timbro di congiunzione" non trova valido fondamento in alcuna norma o principio di diritto. Il ricorrente RI lamenta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1382, 1283 e 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Insufficiente - motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 112 c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 4 360 nn. 3 e 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. Affermato che la domanda relativa agli interessi sull'ammontare dei capitale costituito dagli importi dei titoli insoluti è proponibile ed è accoglibile in base ad una precisa ed indiscutibile prova documentale in cui una clausola prevede espressamente l'applicazione della misura convenzionale dei 30% annuo sulla sorte non corrisposta a termine di contratto, il Tribunale ha riconosciuto valida l'eccezione sollevata dai debitori di prescrizione dei credito per interessi a norma dell'art. 2948 n. 4 c.c. Ha statuito che al creditore RI competono gli interessi pattuiti nel tasso del 30% con decorrenza dal 19/07/1985 (cioè 5 anni a ritroso dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 19/7/1990 e non già dalla scadenza dei titoli) fino alla data del 7/9/1990, data in cui si perfezionò la conversione del pignoramento con il definitivo versamento delle somme liquidate per conversione e messe a disposizione a favore dei creditori. Il credito del RI, ad avviso dei Tribunale, ammonterebbe a L. 18.938.600, importo ottenuto calcolando in base al capitale fruttifero (L. 15.600.000) gli interessi al saggio annuo dei 30% e previa detrazione degli interessi al saggio legale attributi dal G.E. per l'importo di L.
5.102.500. La Corte di Appello, decidendo con ricorso per relationem alla motivazione adottata dal Tribunale, è incorse in errori di diritto. In punto di diritto il ricorrente ha eccepito che la prescrizione incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che si ha per interrotta (art. 2943 c.c.) dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, conservativo od esecutivo, dalla domanda proposta in corso di un giudizio ed anche da ogni altro atto che venga a costituire in mora il debitore. Ha osservato che gli interessi convenzionali stabiliti con la scrittura privata 22/03/1982 erano esigibili, in caso di insoluti, dalla scadenza progressiva dei 24 titoli, cioè dal 5 30/4/82 al 31/3/84; di conseguenza il dies a quo per computare il periodo prescrizionale di 5 anni di cui all'art. 2948 n. 4 non decorre dal 30/4/82 al 30/4/87 e dal 31/3/84 al 31/3/87, in relazione alle singole scadenze degli effetti cambiari e come previsto dalla or ora citata scrittura. L'attuale ricorrente ha enumerato e descritto gli atti interruttori dei termine prescrizionale come sopra indicato costituiti da: 1) atto di intervento nella procedura esecutiva n. 189183 in data 09/2/84; 2) atto di integrazione dell'istanza di intervento con aggiunta degli interessi commerciali convenuti nella scrittura privata in data 12/06/1984; 3) atto di rettifica ed integrativo in merito agli interessi con i quali è stato chiesto che agli importi precettati vengano aggiunti gli interessi commerciali pattuiti dalle parti, come da scrittura privata dei 18/10/84; 4) atto di precetto notificato il 23/4/86 con il quale, oltre alla sorte capitale, vengono richiesti interessi commerciali pattuiti con la scrittura privata dei 22/03/82; 5) istanza in data 03/04/86 di intervento nell'esecuzione n. 189/83 per la somma precettata in data 23/04/84 con gli interessi convenzionali di cui alla scrittura richiamata;
6) atto di precetto 25/2/84 per la sorte capitale e per gli interessi convenzionali con allegato verbale di pignoramento;
7) atto di precetto 27/02/84 per la sorte capitale e per gli interessi convenzionali con allegato verbale di pignoramento;
8) atto di precetto 21/03/84 per la sorte capitale e per gli interessi convenzionali con allegato verbale di pignoramento;
9) istanza di intervento 05/10/84 nell'esecuzione immobiliare mediante i 3 suddetti precetti;
10) lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 22/12/87 scritta dal sig. RI PI ed indirizzata ai sigg.ri NA RA e LL NA, Via Casilina sud n. 80 Ferentino, con la quale viene rimesso, a questi ultimi, il conteggio dei loro dare, compresi gli interessi come da impegno da essi sottoscritto, fino alla data del 27/11/87 per un ammontare complessivo di L. 119.767.721, al 28/11/87 al saldo. La liquidazione degli interessi convenzionali, ferma restando la detrazione della somma di L.
5.102.500 per interessi calcolati in sede di conversione deve essere operata computando il calcolo degli interessi dalle scadenze dei titoli rimasti insoluti. Sul punto la Corte di Appello ha omesso la motivazione, ha insufficientemente motivato. Detta Corte ha rigettato l'appello incidentale per quanto concerne la corresponsione degli interessi convenzionali nella misura dei 30% annuo con capitalizzazione annuale affermando che l'operazione finanziaria di cui alla scrittura privata dei 22/03/1982 non potrebbe qualificarsi come operazione di sconto (la Corte parla di “contratto di sconto bancario" termine invero non adoperato dal ricorrente) difettando il presupposto della cessione dei credito e non rivestendo il RI la qualità di banchiere, ma consisterebbe in un contratto di mutuo con garanzia di cambiali e che, pertanto, la pretesa di capitalizzazione degli interessi si risolverebbe nella richiesta di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. In proposito occorre evidenziare il principio della libertà contrattuale (art. 1322 c.c.) che consente alle parti di liberamente determinare il contenuto del contratto e che l'art. 1283 c.c (che non appare norma di ordine pubblico) consente l'anatocismo solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi almeno per sei mesi. Ciò significa che l'anatocismo è 7 perfettamente legittimo. Trattandosi di operazione di sconto di effetti cambiari (operazione legittima) per la quale è operante per analogia l'uso applicato dalle banche nella capitalizzazione a fine anno, il calcolo degli interessi avrebbe dovuto comprendere la capitalizzazione di essi alla fine di ogni anno e ciò fino al calcolo definitivo. A tale operazione non può attribuirsi il "nomen juris" di contratto di mutuo bensì quello di "sconto" in quanto è prevista l'estinzione del debito a scadenza con capitalizzazione annuale degli interessi (e detrazione anticipata). Nella specie ricorre per l'applicabilità degli interessi anatocistici il presupposto della proposizione di una domanda giudiziale. Esaminando la scrittura 22/3/1982 si deduce senza alcun dubbio che i debitori hanno accettato la determinazione convenzionale degli interessi come una clausola penale operante a seguito di insoluti la quale ha la funzione liquidativa ed al tempo stesso limitativa dei risarcimento. Per l'esatta determinazione degli interessi convenzionali alle rispettive scadenze dei titoli cambiari la Corte di Appello avrebbe dovuto tener presente la relazione del CTU e del consulente tecnico di parte. Avrebbe dovuto anche dovendosi attribuire agli interessi convenzionali natura risarcitoria riconoscere al RI tali interessi non solo sino al 19/7/1990 bensì sino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Frosinone. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato per quanto di ragione. E' infatti esatto che la Corte di merito non ha (ritualmente) preso in esame l'assunto dell'appellante incidentale RI in ordine alla prescrizione. Trattasi di omesso esame di un punto decisivo che comporta l'accoglimento del ricorso con riferimento a questa doglianza. Detto primo motivo non può invece essere accolto con riferimento alla natura del contratto in questione (mutuo o sconto) ed alle questioni correlate. 8 Infatti va anzitutto rilevato che la parte ricorrente non appare contestare specificamente e ritualmente (e comunque una eventuale tesi diversa dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto non esposta in modo rituale e compiuto ed in quanto nuova rispetto a quelle ritualmente esposte in secondo grado) l'applicabilità nella specie dell'art. 1283 c.c., e conseguentemente il suo diritto agli interessi in questione solo nei limiti stabiliti da detto articolo, con l'ulteriore conseguenza che per la sussistenza del diritto stesso nella specie occorre l'applicabilità (sia pure per analogia) degli usi bancari (donde la necessità di stabilire anzitutto la natura del contratto in questione); non sembra comunque inutile osservare che il rilievo secondo cui l'art. 1283 c.c. non sarebbe norma di ordine pubblico (di fronte ad una sentenza di secondo grado che si limita semplicemente a dare implicitamente per scontata l'applicabilità e l'inderogabilità della norma) non integra una rituale doglianza in quanto priva di compiutezza, di specificità, di concludenza e di supporto argomentativo (non viene neppure espressamente precisato se, secondo la tesi del ricorrente, la norma in esame sarebbe derogabile ed in caso di risposta positiva entro quali limiti); e ciò appare ancor più evidente se si considerano le complesse problematiche (con cui almeno in parte è collegata la questione in esame) alle quali dà luogo il concetto (con le questioni correlate) di "ordine pubblico”. Ciò premesso, si osserva che l'assunto della Corte di merito in ordine a detta natura del contratto in questione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Occorre ricordare a questo punto che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia 9 riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); le doglianze in esame invece consistono in sostanza non riescono ad in una diversa valutazione delle risultanze processuali ma evidenziare effettivi vizi logici (o giuridici). Il motivo non può essere accolto neppure con riferimento all'affermazione che si sarebbero dovuti .. riconoscere al RI tali interessi non solo sino al 66 19/7/1990 bensì sino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Frosinone...", in quanto trattasi di doglianza da ritenersi (prima ancora che infondata, in quanto la motivazione anche sul punto appare sufficiente, logica, non contraddittorie e rispettosa della normativa in questione) inammissibile per due ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -1) in quanto non prende ritualmente in considerazione la motivazione sul punto, denunciando specifici vizi logici o giuridici della medesima;
-B) in quanto non è accompagnata da un compiuto e rituale supporto argomentativo (la frase "... dovendosi attribuire agli interessi convenzionali natura risarcitoria..." appare non sufficiente sia in relazione alle problematiche in questione sia in relazione alla motivazione dell'impugnata sentenza). 10 Le ulteriori doglianze non possono essere esaminate in quanto inammissibili, difettando di compiutezza e di adeguato e rituale supporto argomentativo;
nella misura poi in cui si basano su risultanze processuali, come le predette consulenze, sono inammissibili anche perché, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso, non riportano adeguatamente il contenuto delle risultanze medesime (v. tra le altre cass. n. 2802 del 10/03/2000: "Nel giudizio di legittimita' il ricorrente che deduca omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie, ha l'onere, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non o male valutate nonché di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse”). Con il primo motivo di ricorso incidentale NA RA e LL NA denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (art. 360 n. 3) in relazione all'insufficiente od omessa motivazione (Art. 360 n. 5)" esponendo le seguenti osservazioni. la sentenza penale (che pure ha assolto il quattrini per mancata dimostrazione della conoscenza dello stato di bisogno, ovvero dell'approfittamento a danno del fontana) ha definitivamente sancito che gli interessi erano (e sono) usurari. ancora;
a fronte di essa scrittura venivano date le cambiali per l'importo comprensivo degli interessi di cui alla scrittura stessa. e allora nel mentre, la scrittura (riguardo agli interessi stabiliti) è stata dichiarata inefficace perché contraria a norme imperative di diritto di natura penale, dall'altra la scrittura, con la dazione degli interessi, si è esaurita (il credito di cui alla scrittura si è travasato in quello portato dagli effetti cambiari). Il motivo è inammissibile sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 11 3 sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 5, per cinque ragioni, ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto non prende specificamente e ritualmente in considerazione la motivazione sul punto (peraltro comunque immune da vizi logici e giuridici) della Corte di Appello (la quale ha chiaramente basato l'insussistenza della nullità della convenzione sulla base del giudicato penale di assoluzione perché il fatto non sussiste;
ed ha esposto una sufficiente motivazione esplicita ed implicita- in ordine alle ulteriori doglianze in questione); -B) in quanto non precisa ritualmente (ed in particolare suffragando le doglianze con un rituale supporto argomentativo) né quali siano le norme violate e/o falsamente applicate né in cosa consistano i vizi logici lamentati;
occorre ricordare che la parte che propone un ricorso per cassazione non può limitarsi ad una sostanziale ripetizione delle medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado ha esplicitamente od esplicitamente esaminato e motivatamente respinto, ma deve denunciare specifici vizi concernenti detta motivazione;
-C) in quanto, in relazione alle norme che disciplinano l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, non precisa su quale norma si fonderebbe la doglianza e se la sentenza penale è stata emessa in seguito a dibattimento;
-D) in quanto, sempre in relazione a dette norme, non precisa se e perché detta sentenza penale dovrebbe essere considerata opponibile alla controparte in relazione alla posizione e/o alla partecipazione o possibilità di partecipazione di questa al processo penale predetto;
- E) in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non riporta adeguatamente i brani della sentenza penale e della scrittura predetta su cui intende basare le sue tesi (v. tra le altre Cass. n. 2802 del 10/03/2000 cit.). Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (Art. 360 n.3 in 12 relazione all'art. 360 n.5)" esponendo le seguenti doglianze. Il RI avanzava la richiesta (per la quale poi presentava ricorso per decreto ingiuntivo) nel corso della procedura esecutiva immobiliare dove aveva azionato le cambiali protestate. La richiesta gli veniva rigettata. Quell'ordinanza (di valenza decisoria) doveva essere dall'interessato tempestivamente impugnata;
in difetto di tale atto v'è acquiescenza, di modo che la riproposizione della domanda (a processo esecutivo terminato dopo la conversione, effettuata) viola il principio del ne bis in idem. Il motivo è inammissibile. Infatti anche in tal caso i ricorrenti incidentali si sono limitati a ripetere in sostanza le medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado ha esaminato e motivatamente respinto, omettendo di esaminare detta motivazione (peraltro comunque immune, anche su tale punto, da vizi logici o giuridici) per denunciarne specifici vizi. 66Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Art. 360 n. 3 in relazione all'art. 360 n. 5)" esponendo le seguenti doglianze: - a) avvenuta la prescrizione, il rapporto non può, tornare a rivivere in un secondo tempo, b) ultrapetizione;
nella resistenza all'opposizione a decreto (nella fase di Tribunale prima e in quella d'appello poi) il RI richiedeva solo e soltanto la conferma del provvedimento monitorio e non anche la eventuale condanna del NA al pagamento di una qualche somma diversa. Il Tribunale, pertanto, non poteva processualmente (una volta revocato il decreto), condannare l'opponente a una qualche cifra. Anche il terzo motivo deve ritenersi inammissibile sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 3 sia per la parte in cui denuncia vizi ex art. 360 n. 5, per due ragioni ciascuna delle quali già di per sé decisiva: -A) in quanto non prende specificamente in considerazione la motivazione sul punto della Corte di 13 Appello (la quale ha esposto una esauriente motivazione in ordine alle doglianze in questione); -B) in quanto non precisa ritualmente (e suffragando le doglianze con un rituale supporto argomentativo) né quali siano le norme violate e/o falsamente applicate né in cosa consistano i vizi logici lamentati;
anche in tal caso i ricorrenti incidentali non potevano limitarsi a ripetere in sostanza le medesime argomentazioni che la sentenza di secondo grado aveva (implicitamente od esplicitamente) esaminato e motivatamente respinto (con motivazione peraltro immune da vizi logici e giuridici), ma dovevano denunciare specifici vizi concernenti detta (sussistente) motivazione. Sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso incidentale va respinto. L'impugnata decisione va dunque cassata in relazione all'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale. La causa va rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma alla quale va rimessa la pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione;
rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso a Roma il 6.10.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE 2 Des 80000 Ab RATE SOMA 2 330000 torila MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 DELLE 0 ris Giovanni Giambattistaanni Gjembatt 330.00 e UFFICIO B late tohen Registrate in Servizi Depositata in Cancelleria 21647 F ent Area Trecen (D.ssa Mana Grazia DIF "Responsabile Servizio Arti Glu Oggi, lì Il Dirigeate al n. 3 0 MAR 2001 14 Wine . M RACCACHIN p IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A r P YD M O I A Z R U 1 S 0 0 E N O Mi