Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02 12 1 /0 1 REPUB IN NON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 5876/98 Consigliere Cron.4417 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo - Consigliere Ud. 01/12/00 MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - il+ EER 2001 rappresentante pro tempore,persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, CG06405 giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPRIMA DI CASALT UFFICIO BARI- GAETTI ILDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA Falasciata copia legais | Sig CONCETTI 2000 MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato 5144 CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, D & MOR 581 -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 405/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 03/12/97 R.G.N. 20866/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo L'INPS impugnava la decisione del Pretore di Modena che aveva accolto il ricorso di AE LD e statuito la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'INPS a titolo di pensione, ai sensi dell'art.52 della legge n.88 del 1989. Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 3 dicembre 1997, respingeva l'appello ritenendo anche la liquidazione provvisoria della pensione, che aveva dato luogo alla corresponsione di somme non dovute all'assicurato, soggetta alla disciplina della sanatoria delle prestazioni indebite ex art. 52 citato. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste il AE con controricorso. Motivi della decisione L'INPS, con l'unico motivo, deduce violazione dell'art. 52 della legge n.88 del 1989 nonché dell'art. 1, commi 260 e segg., della legge n.662 del 1996 (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto decidere la controversia alla luce dello “ius superveniens” costituito dalla legge 662/96, applicabile in via esclusiva per il periodo interessato, con la conseguente necessità di accertare il reddito percepito dall'assicurata nell'anno 1995 per procedere eventualmente al recupero nei limiti di quanto stabilito nel comma 261 del predetto art.
1. Il ricorso è da accogliere con le precisazioni che seguono. La sentenza impugnata è stata pronunciata con riguardo a prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 1996, com'è reso manifesto dall'essere la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito essa stessa precedente a tale data;
ed ha fatto applicazione della disciplina previgente alla legge 23 dicembre 1996 n.662, il cui art.1, commi 260, 261, 262, 263, 265, detta una nuova disciplina della indebita 3 erogazione, per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria.. Tale nuova disciplina degli indebiti anteriori al 1996, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte, avallata, da ultimo, dall'intervento delle Sezioni Unite (sentenza n.30 del 2000, resa in sede di risoluzione di contrasto), è completamente sostitutiva di quella previgente e non già applicabile nel solo caso in cui, alla stregua di quest'ultima, possa configurarsi un'obbligazione restitutoria a carico dell'assicurato, come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di appello. La sola ipotesi che, sempre secondo la ricordata sentenza delle Sezioni Unite e le successive conformi decisioni della Sezione Lavoro (vedi Cass. 19 giugno 2000 n.8309, 28 luglio 2000 n. 9967, 29 luglio 2000 n.10008), rimane esclusa dalla necessaria applicazione dello “ius superveniens" costituito dalla legge n.662 del 1996 è quella in cui l'indebito sia stato recuperato prima della proposizione della domanda giudiziale – sussistendo in tal caso una situazione giuridica esaurita sotto l'impero della disciplina previgente - mentre è da escludere che gli indebiti recuperati nelle more del processo possano considerarsi sottratti all'ambito temporale di efficacia della medesima legge, sicchè è in base alla relativa disciplina che deve essere valutata la fondatezza di eventuali istanze restitutorie dell'assicurato rispetto a tali recuperi. Alla stregua di questo composito regime giuridico della fattispecie, si impone, come del resto hanno ritenuto le Sezioni Unite con la sentenza n.30 del 2000 citata, l'integrale cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sì da consentire al giudice del merito i necessari accertamenti di fatto, come, rispetto agli indebiti non ancora recuperati, gli apprezzamenti concernenti la consistenza reddituale del pensionato o l'osservanza dei limiti introdotti alla legittimazione passiva rispetto alla pretesa recuperatoria (dal momento che il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo sempre il dolo del pensionato medesimo, come precisato, con disposizione ulteriormente sopravvenuta, dall'art.38 della legge n.448 del 1998); ovvero, con riguardo ai recuperi già avvenuti (per i quali si impone la sopra esposta diversità di trattamento, a seconda delle condizioni temporali del loro perfezionamento) ed alle domande di restituzione avanzate dal pensionato, l'indagine sulla esatta portata delle domande stesse, ai fini di stabilire se esse abbiano ad oggetto soltanto somme recuperate anteriormente all'introduzione del giudizio o, più genericamente, i recuperi in corso, eventualmente destinati a protrarsi nelle more del processo. Al giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Bologna, si rimette anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore frame pranzi fa ll . fill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D Depositata in Cancelleria , O L L 14 FEB. 2001 O B 3 3 oggi, 5 0 1 IL COLLABORATORE . . A T S N S R DI CANCELLERIA 3 A A ' T 7 L - , L 8 A E - S 1 D E 1 P I S S I I E N D N E G G S A G T O I E S A L A O D P O A T E M , L T I I L O R A E R I T D D D S I E O T G E N R E S E 4