CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16176 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA Stefano nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Magistrato di sorveglianza di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. AS;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del 16 agosto 2025 con il quale era stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 irrogata a Stefano PA con la semilibertà sostitutiva. Il Giudice dell’opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato, era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi non vi aveva provveduto, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblico ministero procedente;
sicché era stata disposta la conversione non riscontrando, ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981, condizioni di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale. L’ordinanza impugnata, quindi, pur a fronte di istanza di rateizzazione, reputata inammissibile (in quanto modalità di esecuzione del pagamento che, nella specie, non era stato effettuato, né offerto in forma rateale) e di Penale Sent. Sez. 1 Num. 16176 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 24/02/2026 2 conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità e detenzione domiciliare, ha confermato la disposta conversione nei termini di cui al provvedimento opposto (v. p. 2). 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. M. C. Panebianco, affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui al provvedimento SIEP n. 634/2024, reso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenuta definitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato si trova ristretto da oltre due anni, prima agli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casa circondariale di Messina, fino al 22 ottobre 2025, momento in cui è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. PA ha svolto attività lavorativa in carcere per quattro mesi, dal mese di febbraio fino al 23 ottobre 2025. Questi è titolare di un autoveicolo targato BY333ZS, per il quale, tuttavia, è stata denunciata la perdita di possesso, mentre l'autovettura Fiat Punto a lui intestata risulta venduta a Rosario Puglisi il 29 dicembre 2016, ancorché non si sia mai provveduto al formale passaggio di proprietà. Si tratta di soggetto in atto privo di redditi, dunque impossibilitato ad adempiere diversamente da come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza. Peraltro, si deduce che l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede che al mancato pagamento della multa o dell'ammenda, nel termine indicato, segua la conversione in semilibertà sostitutiva nel caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendano impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda segua la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutiva ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato è titolare di reddito pari a euro 1.291,81 dall’altro, ha rilevato che l’esistenza di tale disponibilità economica viene desunta dalla titolarità di tre vetture, due delle quali non sono più nel possesso del ricorrente, peraltro, con immatricolazione risalente. Né il riferimento ai precedenti per reati in tema di stupefacenti è sufficiente a ritenere il possesso di proventi derivanti da attività illecita. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. P. Viola, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all’art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall’art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella 4 detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell’insolvenza, disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall’articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102; quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103 Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindi anche se la condanna in esecuzione è divenuta definitiva prima della cd. Riforma Cartabia, si applica l’art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutive hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 – 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01). 1.2. Nel caso al vaglio, dunque, ciò che viene scrutinata e ritenuta dal Magistrato di sorveglianza è l’insolvenza del condannato e si ritiene esclusa l’impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di tre veicoli;
inoltre, si segnala la titolarità di un reddito dichiarato pari ad euro 1.269,81, importo reputato insufficiente a sostenere i costi di gestione dei descritti tre veicoli e che, dunque, viene considerato non esclusivo ma senz’altro accompagnato da altri proventi derivati da attività illecita (si richiamano precedenti per spaccio di stupefacenti). Sotto tale ultimo profilo, si osserva, però, che il ragionamento del Magistrato di sorveglianza viene contrastato con argomenti fondati, con i quali il provvedimento impugnato non si confronta compiutamente. Invero, si ha che uno dei tre veicoli è un motociclo, che per uno dei tre mezzi è stata denunciata la perdita di possesso e che per l’autovettura modello Fiat Punto è documentato l’avvenuto trasferimento di proprietà a un terzo soggetto, risalente al 2016. 5 Il ragionamento svolto e, in via astratta, plausibile, non tiene conto di tali emergenze documentali che, in concreto, incidono sulla linearità delle conclusioni del Magistrato di sorveglianza in sede di opposizione. Va considerato, infatti, che, in quella sede, l’esistenza di disponibilità economica è stata desunta dalla titolarità dei veicoli sopra indicati, in considerazione, evidentemente, anche dei costi di gestione di questi. Sicché, il conseguente ragionamento circa l’evidente esistenza di ulteriori redditi provenienti dall’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti, per la quale il ricorrente ha riportato condanna, appare lacunoso e non completo a fronte di un’acclarata situazione di disagiate capacità economiche (vista l’entità del tutto esigua del reddito risultante all’Anagrafe tributaria). 2. Consegue l’annullamento della impugnata ordinanza perché, all’esito di nuovo esame, il Magistrato di sorveglianza, del tutto libero nell’esito, provveda a colmare il riscontrato difetto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AS EP IA
udita la relazione svolta dal consigliere B. AS;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, A. P. Viola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento del 16 agosto 2025 con il quale era stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 irrogata a Stefano PA con la semilibertà sostitutiva. Il Giudice dell’opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato, era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi non vi aveva provveduto, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblico ministero procedente;
sicché era stata disposta la conversione non riscontrando, ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981, condizioni di assoluta impossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale. L’ordinanza impugnata, quindi, pur a fronte di istanza di rateizzazione, reputata inammissibile (in quanto modalità di esecuzione del pagamento che, nella specie, non era stato effettuato, né offerto in forma rateale) e di Penale Sent. Sez. 1 Num. 16176 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 24/02/2026 2 conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità e detenzione domiciliare, ha confermato la disposta conversione nei termini di cui al provvedimento opposto (v. p. 2). 2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. M. C. Panebianco, affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui al provvedimento SIEP n. 634/2024, reso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Messina, relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenuta definitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato si trova ristretto da oltre due anni, prima agli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casa circondariale di Messina, fino al 22 ottobre 2025, momento in cui è stata concessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. PA ha svolto attività lavorativa in carcere per quattro mesi, dal mese di febbraio fino al 23 ottobre 2025. Questi è titolare di un autoveicolo targato BY333ZS, per il quale, tuttavia, è stata denunciata la perdita di possesso, mentre l'autovettura Fiat Punto a lui intestata risulta venduta a Rosario Puglisi il 29 dicembre 2016, ancorché non si sia mai provveduto al formale passaggio di proprietà. Si tratta di soggetto in atto privo di redditi, dunque impossibilitato ad adempiere diversamente da come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza. Peraltro, si deduce che l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede che al mancato pagamento della multa o dell'ammenda, nel termine indicato, segua la conversione in semilibertà sostitutiva nel caso in cui le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendano impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda segua la conversione nel lavoro di pubblica utilità sostitutiva ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato è titolare di reddito pari a euro 1.291,81 dall’altro, ha rilevato che l’esistenza di tale disponibilità economica viene desunta dalla titolarità di tre vetture, due delle quali non sono più nel possesso del ricorrente, peraltro, con immatricolazione risalente. Né il riferimento ai precedenti per reati in tema di stupefacenti è sufficiente a ritenere il possesso di proventi derivanti da attività illecita. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. P. Viola, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni». L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», e all’art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro è completato dall’art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella 4 detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell’insolvenza, disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità, disciplinato dall’articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102; quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103 Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindi anche se la condanna in esecuzione è divenuta definitiva prima della cd. Riforma Cartabia, si applica l’art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutive hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto, soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 – 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. Riforma Cartabia, Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01 e Sez. 5, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01). 1.2. Nel caso al vaglio, dunque, ciò che viene scrutinata e ritenuta dal Magistrato di sorveglianza è l’insolvenza del condannato e si ritiene esclusa l’impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di tre veicoli;
inoltre, si segnala la titolarità di un reddito dichiarato pari ad euro 1.269,81, importo reputato insufficiente a sostenere i costi di gestione dei descritti tre veicoli e che, dunque, viene considerato non esclusivo ma senz’altro accompagnato da altri proventi derivati da attività illecita (si richiamano precedenti per spaccio di stupefacenti). Sotto tale ultimo profilo, si osserva, però, che il ragionamento del Magistrato di sorveglianza viene contrastato con argomenti fondati, con i quali il provvedimento impugnato non si confronta compiutamente. Invero, si ha che uno dei tre veicoli è un motociclo, che per uno dei tre mezzi è stata denunciata la perdita di possesso e che per l’autovettura modello Fiat Punto è documentato l’avvenuto trasferimento di proprietà a un terzo soggetto, risalente al 2016. 5 Il ragionamento svolto e, in via astratta, plausibile, non tiene conto di tali emergenze documentali che, in concreto, incidono sulla linearità delle conclusioni del Magistrato di sorveglianza in sede di opposizione. Va considerato, infatti, che, in quella sede, l’esistenza di disponibilità economica è stata desunta dalla titolarità dei veicoli sopra indicati, in considerazione, evidentemente, anche dei costi di gestione di questi. Sicché, il conseguente ragionamento circa l’evidente esistenza di ulteriori redditi provenienti dall’attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti, per la quale il ricorrente ha riportato condanna, appare lacunoso e non completo a fronte di un’acclarata situazione di disagiate capacità economiche (vista l’entità del tutto esigua del reddito risultante all’Anagrafe tributaria). 2. Consegue l’annullamento della impugnata ordinanza perché, all’esito di nuovo esame, il Magistrato di sorveglianza, del tutto libero nell’esito, provveda a colmare il riscontrato difetto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA AS EP IA