Sentenza 14 agosto 1999
Massime • 1
La morte della parte attrice intervenuta prima della notificazione della citazione o del deposito del ricorso determina l'estinzione del mandato conferito al difensore e, conseguentemente, la nullità della "vocatio in ius" e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta, tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad "litem" oltre la morte del mandante ha carattere del tutto eccezionale e non può trovare applicazione al di là delle ipotesi espressamente previste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/1999, n. 8670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8670 |
| Data del deposito : | 14 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO 11 33, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 260/95 del Tribunale di PARMA, depositata il 20/01/96 r.g.n.61/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito l'Avvocato Giuseppe LI MARZI per delega Avv. Paolo BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore, giudice del lavoro, l'erede di RR MA esponeva di avere inutilmente presentato all'INPS la domanda, poi seguita dal ricorso amministrativo, diretta ad ottenere l'applicazione della pronuncia n. 314/85 della Corte costituzionale (ovvero di una delle altre numerose successive sentenze con le quali era stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme escludenti la "doppia integrazione al minimo", per il periodo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 638/83). Chiedeva pertanto la riliquidazione di quella, delle due pensioni, inferiore al minimo e non più integrata, con decorrenza dalla data del relativo diritto, nonché la "cristallizzazione", a decorrere dal 1 ottobre 1983, della pensione stessa ai valori all'epoca raggiunti e la corresponsione di tutte le maggiori somme conseguentemente spettanti, oltre rivalutazione ed interessi al saldo. Instauratosi il contraddittorio, l'Istituto eccepiva l'improponibilità della domanda, negando, altresì, la operatività della "cristallizzazione" come richiesta.
Entrambe le eccezioni venivano respinte dal Pretore che accoglieva le domande.
L'Istituto impugnava la decisione e l'adito Tribunale di Parma, con sentenza del 14 dicembre 1995-20 gennaio 1996 rigettava l'appello e compensava per la metà le spese di causa, ponendo l'altra metà a carico dell'appellante.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS formulando due motivi. Resiste AR IG, quale erede di RR MA con controricorso.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il primo motivo l'INPS deduce violazione degli artt. 100, 101, 164 e 299 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., eccependo la nullità dell'intero processo, in quanto RR MA, parte attrice, risulta essere deceduta il 7 novembre 1992 - come è pacifico e documentato -, e quindi ben due anni prima della sua costituzione con deposito del ricorso introduttivo del giudizio avvenuto il 28 ottobre 1994.
Il motivo è fondato.
È noto che, per l'art. 1722 n. 4 c.c., il mandato si estingue, fra l'altro, "per la morte ... del mandante". Nell'ambito del processo esiste tuttavia, in forza dell'art. 300 c.p.c., il principio della ultrattività del mandato, fino a tanto che il procuratore costituito non dichiari in udienza l'evento interruttivo (l'interruzione si verifica ipso iure se la parte è costituita personalmente;
se la stessa è contumace, il fatto interruttivo non esplica effetti finché non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. - art. 300, c. 3 e 4). L'art. 300 c.p.c. trova applicazione allorché la morte si verifichi dopo la costituzione in giudizio, mentre se sia avvenuta prima della costituzione, il processo è immediatamente interrotto, salvo che coloro cui spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione (art. 299 c.p.c.). La stessa applicabilità dell'art. 299 c.p.c. presuppone, peraltro, che vi sia gia, stata la vocatio in ius, che, cioè, l'atto di citazione sia stato già notificato alla controparte o che il ricorso sia stato già depositato in cancelleria. Ai fini di una valida vocatio in ius è necessaria, viceversa, l'esistenza attuale delle parti;
la morte dell'attore intervenuta anteriormente, comporta l'estinzione del mandato, in forza del principio generale di cui all'art. 1722 n.4 c.c., determinando la nullità della citazione o del ricorso (e dell'eventuale intero giudizio che ne è seguito);
resta esclusa in tal caso, in mancanza dell'instaurazione di un valido rapporto processuale, l'applicabilità dell'art. 111 c.p.c., nonché dell'istituto dell'interruzione del processo. Le norme sulla interruzione del processo, in quanto costituenti deroga al principio generale richiamato, contenuto nell'art. 1722 n. 4 c.c., sono, infatti, di stretta interpretazione e non possono estendersi oltre i casi previsti.
Pertanto, conformemente al consolidato orientamento di questa Corte (v., per tutte, Cass.5 dicembre 1994 n. 10437), deve affermarsi che il decesso della parte attrice avvenuto prima della notificazione dell'atto introduttivo o del deposito del ricorso comporta la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, atteso che il contraddittorio fra le parti si istituisce dopo che la domanda sia stata portata a conoscenza della parte convenuta e tenuto altresì conto che il principio dell'ultrattività del mandato e della sopravvivenza della procura ad litem oltre la morte del mandante, derogando alle regole generali di cui agli artt.1722, n.4, c.c. e 83 e 84 c.p.c., ha carattere del tutto eccezionale e va perciò contenuto, nella sua applicazione, entro lo stretto ambito delle norme che lo prevedono (art. 1728 c.c. e 300 c.p.c.). L'accoglimento di tale motivo rende superfluo l'esame del secondo - con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.47 D.P.R. 639/70 e art.6 D.L. n. 103 del 29 marzo 1991, convertito in legge 1 giugno 1991 n.166, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. - che viene così assorbito.
Nulla per le spese relative a questo giudizio ed ai precedenti gradi di merito ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio. Nulla per le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 1999