Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8224
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, e, quindi, ove sia temporalmente applicabile la convenzione di Roma 19 giugno 1980 (resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975), secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, sempre che la legge destinata a regolare il contratto non risulti scelta pattiziamente dai contraenti. (Nella specie, riguardo a contratto di vendita di cosa futura da realizzare da parte dell'alienante, avente ad oggetto un macchinario industriale, contratto non esaurentesi con l'esecuzione pura e semplice della pattuita consegna, ma prevedente a carico della società tedesca fornitrice anche l'obbligazione di installazione mediante suoi tecnici e di concreta messa in funzione presso lo stabilimento della società italiana, nonché la garanzia di buon funzionamento, le S.U. hanno ritenuto che il collegamento più stretto fosse configurabile con l'Italia).

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8224
Data del deposito : 6 giugno 2002

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