Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, e, quindi, ove sia temporalmente applicabile la convenzione di Roma 19 giugno 1980 (resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975), secondo la legge del paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, sempre che la legge destinata a regolare il contratto non risulti scelta pattiziamente dai contraenti. (Nella specie, riguardo a contratto di vendita di cosa futura da realizzare da parte dell'alienante, avente ad oggetto un macchinario industriale, contratto non esaurentesi con l'esecuzione pura e semplice della pattuita consegna, ma prevedente a carico della società tedesca fornitrice anche l'obbligazione di installazione mediante suoi tecnici e di concreta messa in funzione presso lo stabilimento della società italiana, nonché la garanzia di buon funzionamento, le S.U. hanno ritenuto che il collegamento più stretto fosse configurabile con l'Italia).
Commentario • 1
- 1. Forum litis, compravendita internazionale, individuazione, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
JAZBINSEK GMBH, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PICONE, rappresentata e difesa dall'avvocato REINHARD GEBHARD, giusta procura speciale del Notaio dott. Hasel, depositata in data 20 aprile 2000, in atti;
- ricorrente -
contro
PIBERPLAST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1779/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Reinhard GEBHARD, Lidia CIABATTINI, per delega dell'avvocato Paolo TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PIBERPLAST s.p.a., di nazionalità italiana, avente sede in Voghera, con atto del 14 febbraio 1995, citò dinanzi al tribunale di detto centro lombardo la Jazbinsek GMBH, di nazionalità tedesca: sul dedotto presupposto che nel luglio del 1993 aveva "ordinato" alla convenuta un macchinario denominato "dispositivo di prelevamento ed impilamento per 3 + 3 contenitori per stampo" da affiancare ad una pressa di marca Fahr - Bucher nella quale sarebbe stato montato uno stampo per contenitori plastici, denunciando che tale dispositivo, funzionalmente destinato a meccanizzare ed accelerare la produzione di contenitori di plastica per yogurt, era risultato difforme dal disegno, a suo tempo, inviato dalla venditrice e gravemente difettoso, chiese che, previa risoluzione del contratto revocato in discussione "per fatto e colpa" della controparte, questa venisse condannata a restituirle l'acconto del prezzo versatole ed a pagarle, per il titolo in argomento, d.m. 61.200 con gli interessi correlativi, nonché a risarcirle il danno arrecatole. Il tribunale, con sentenza non definitiva resa il 16 aprile 1996 nel contraddittorio della summenzionata JAZBINSEK GMBH - la quale aveva prospettato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla vertenza ex adverso istituita e la riducibilità di tale vertenza nella sfera di giurisdizione del giudice tedesco dichiarò la giurisdizione del giudice italiano.
Sul gravame della JAZBINSEK GMBH, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29 giugno 1999, data anche questa del contraddittorio delle parti, disattese l'impugnazione, confermò la contestata pronuncia del primo giudice.
La corte distrettuale, dopo aver rilevato doversi ritenere che nella fattispecie "si tratta di un normale contratto di vendita al quale si applica la Convenzione di Vienna" dell'11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva sia in Italia, con L. 11.12.1985 n. 765, sia in Germania, e ciò in conformità con quanto riconosciuto in prime cure dalla stessa appellante, motivò l'adottata decisione evidenziando, in definitiva, ricavarsi dal tenore delle pattuizioni contrattuali intercorse fra le parti circa la messa in funzione ed il collaudo dell'impianto in controversia e circa le modalità ed i tempi del pagamento del relativo prezzo, che la consegna del bene compravenduto, e, quindi, l'adempimento, assunto, mancato, dell'obbligazione dedotta in giudizio doveva avvenire in territorio italiano (in Voghera, nello stabilimento della compratrice), e che da ciò doveva trarsi la conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, perché, alla stregua della convenzione cennata, nonché della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (art. 5, n. 1), resa esecutiva in Italia con L. 21.6.1971 n. 804, nelle vertenze attinenti, come quella discussa, ad obbligazioni contrattuali, il convenuto domiciliato, come la JAZBINSEK GMBH, in uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta è stata o deve essere eseguita. La JAZBINSEK GMBH ricorre, con un articolato motivo, per la cassazione della richiamata sentenza d'appello, notificatale il 14 febbraio 2000.
La PIBERPLAST s.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 12 aprile 2000, con controricorso del 19 maggio 2000.
La controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - la JAZBINSEK GMBH, con il mezzo articolato per suffragare il ricorso - deducendo "insussistenza della giurisdizione italiana" e riscontrabilità nella sentenza impugnata di "violazione dell'art. 360 c.p.c., 1^ comma nr. 1 e nr. 3 e 5, in relazione all'art. 21
della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci, dell'art. 4, commi nr. 1 e 2 della Convenzione di Roma del 19.06.80 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, degli artt. 270 4^ comma e 269 B.G.B." -, assume avere il giudice del merito errato, sotto diversi profili, nell'individuare nel giudice italiano, invece che in quello tedesco, il giudice giurisdizionalmente competente in ordine all'esaminata vertenza.
La società summenzionata evidenzia, innanzi tutto, che la "decisione (censurata) non può che definirsi carente nella motivazione in quanto omette di pronunciarsi sulle molteplici problematiche sollevate in appello, qualifica assai semplicisticamente... il rapporto contrattuale (controverso) quale compravendita, individua il locus destinatae solutionis in pregio alle risultanze documentali ,..., senza alcun riferimento alle norme specifiche da applicarsi ed alla obbligazione dedotta in giudizio": segnatamente, fa presente che "il contratto di cui si controverte non può essere semplicisticamente inquadrato nella compravendita, dato che il dispositivo... prodotto ad hoc da (essa) esponente doveva interagire con altri dispositivi - pressa realizzata da una FAHR - BUCHER - da assembleare in Germania... a cui doveva essere interfacciato uno stampo (Piberplast) per approntare una macchina capace di compiere una serie di operazioni in continua ..."; sostiene che, "in virtù della preponderante e caratterizzante importanza della collaborazione a tre, sia in fase progettuale e costruttiva, sia in fase di montaggio e di messa in funzione", devesi ritenere che "ciò di cui si controverte non è la semplice consegna di macchinario", ma la realizzazione di un dispositivo complesso, connotato "da un'elevata componente tecnologica, dall'unicità della realizzazione, dall'esigenza (delle relative componenti) di interagire fra loro al fine di formare un unico impianto produttivo"; prospetta che, proprio in ragione delle caratteristiche della cosa in oggetto del negozio discusso, la consegna del dispositivo di cui trattasi e del macchinario cui lo stesso fu aggregato, secondo le pattuizioni contrattuali, doveva essere, e venne, eseguita in Germania, presso lo stabilimento della sunnominata FAHR - BUCHER;
lamenta la carenza di motivazione della pronuncia contestata sui temi richiamati ed accampa aver la corte d'appello errato nel ravvisare in Voghera il luogo di consegna del bene negoziato in una situazione in cui detto luogo, alla stregua del materiale istruttorio acquisito, resta individuabile in Gottmadingen, località compresa in territorio tedesco. La ricorrente, quindi, dopo aver denunciato aver la corte distrettuale omesso "ogni indicazione delle specifiche norme della convenzione di Vienna sulla base delle quali si è venuta a determinare la giurisdizione del giudice italiano", sulla premessa che "la determinazione della legge applicabile al contratto (discusso) viene in rilievo ai fini del presente giudizio in relazione all'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27.09.68 che prevede che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita", allega che "la legge applicabile al contratto in oggetto, ai sensi dello art. 4, commi 1 e 2, della Convenzione di Roma del 19.06.80, è la legge tedesca, che è la legge del paese (Germania) con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto"; del paese, cioè, in cui ha sede la parte tenuta a fornire la prestazione caratteristica ed in cui, alla stregua di detta legge, deve essere eseguito il pagamento del prezzo.
La società ridetta soggiunge che, se pure la situazione controversa potesse essere ricondotta nella sfera di operatività della normativa di cui alla convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, "non sussistono norme dalle quali possa dedursi che l'obbligazione contrattuale dovesse essere adempiuta in Italia e, quindi, che sussista la giurisdizione italiana", posto che il trattato internazionale citato "nello stabilire il luogo di consegna dei beni, rimanda, in primo luogo, all'eventuale pattuizione contrattuale", e, nella fattispecie, nel contratto di cui è causa risulta inserita una clausola recante l'obbligo di essa deducente, alienante, di consegnare il bene negoziato alla controparte in una località compresa in territorio germanico, ossia presso la sede della più volte nominata FAHR - BUCHER.
La ricorrente conclude adducendo che, quand'anche la pretesa ex adverso coltivata potesse essere ritenuta integrante azione intesa a far valere la garanzia per, presunti, vizi della cosa comprata. dovrebbe sempre ravvisarsi la giurisdizione del giudice tedesco, stante la compenetrazione esistente fra le obbligazioni di consegnare la cosa negoziata e di garantire l'immunità da vizi che nella vendita gravano sull'alienante.
2) - La PIBERPLAST s.p.a., per contrastare le critiche come sopra mosse dalla controparte alla contestata sentenza della Corte d'appello di Milano, deduce che, essendo "punto pacifico della presente causa quello per cui, trattandosi di una controversia instaurata fra due società appartenenti a Stati che hanno ratificato la Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, la giurisdizione deve essere accertata secondo il disposto dell'art. 5, comma 1 n. 1, che individua come criterio di collegamento per le obbligazioni contrattuali il luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere, eseguita", "l'accertamento del luogo dove l'obbligazione è stata, o deve essere, eseguita passa attraverso la soluzione di due questioni preliminari: che cosa si intende per obbligazione dedotta in giudizio e quale legge (sia da) applicare per individuare il luogo" cennato.
La controricorrente sostiene, quindi, che, risultando la domanda da sè azionata volta ad ottenere la risoluzione del contratto in controversia per vizi della cosa negoziata, nonché il ristoro dei danni correlativi, il luogo destinatae solutionis deve essere, e correttamente dal giudice del merito è stato, identificato in quello della consegna della cosa ridetta;
che, d'altronde, essendosi configurato il contratto in argomento come vendita internazionale di cosa mobile, la "lex cause" risulta essere stata ortodossamente ricercata nella normativa di cui alla convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, resa esecutiva sia in Italia, con L. 11.6.1985 n. 765, sia in Germania, paesi di rispettiva appartenenza delle società contendenti, per la quale il luogo di esecuzione dell'obbligazione gravante sull'alienante va individuato, innanzi tutto, in base alla volontà manifestata al riguardo dai contraenti;
che, nella fattispecie, tenuto conto del tenore delle pattuizioni contrattuali, il ripetuto luogo risulta stabilito nella sede di essa deducente, in Voghera;
che, pertanto, è da avere per incontestabile la giurisdizione del giudice italiano.
La PIBERPLAST s.p.a. assume, ancora, che la competenza giurisdizione di quest'ultimo giudice andrebbe ravvisata anche a mente della normativa ricavabile dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in Italia con L. 18.12.1984 n. 975, afferendo la delibata vertenza a contratto concluso e da eseguirsi in Italia, avente, perciò, con tale paese il collegamento più stretto, e, altresì, in base alla legislazione germanica, avuto riguardo alla natura dell'azione (di garanzia per vizi della cosa compravenduta) da sè esperita.
3) - Ai fini della pronuncia sui confliggenti assunti illustrati e sulla questione di giurisdizione con essi posta, soccorrono le seguenti considerazioni.
A) - La contestata giurisdizione italiana sussiste, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. 31.5.1995 n. 218, in base ai criteri ricavabili dalla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 e resa esecutiva in Italia con L. 21.4.1971 n. 804. Ed invero, a mente dell'art. 5 della convenzione in discorso, il convenuto domiciliato in uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata, o deve essere, eseguita: tale luogo deve essere determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito (cfr., in tal senso, ex multis, Corte di giustizia C.E., sent. 28.9.1999 in causa C- 440/97, nonché Cass. SS.UU. civ., sent. n. 58 del 10.3.2000). Il luogo dove l'obbligazione qui discussa è stata, o doveva essere, eseguita - appunto, in conformità alla legge applicabile al rapporto di cui è causa secondo il diritto internazionale privato italiano - si determina alla stregua della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata in Italia con L. 18.12.1984 n. 975, la quale, nell'art. 4, n. 1, reca che, se, come nella fattispecie, la legge destinata a regolare il contratto non risulti scelta pattiziamente dalle parti, le obbligazioni contrattuali devono intendersi assoggettate alla disciplina ricavabile dalla legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 7714 del 6.8.1998 e successive conformi).
Nel caso in discussione, appare indubitabile essere l'Italia il paese con il quale il negozio considerato presenta il collegamento più stretto.
In proposito, va tenuto conto dei dati, incontroversi o, comunque, documentati, di seguito richiamati.
Il negozio - da avere per configurato come vendita (di cosa futura da realizzare dalla alienante), secondo quanto accertato dal giudice del merito con declaratoria cui l'attuale ricorrente non ha potuto, e saputo, contrapporre allegazioni portanti una diversa specifica definizione del negozio - ha avuto per oggetto la fornitura di una macchina da inserire in un dispositivo complesso, funzionalmente destinato a meccanizzare e ad accelerare la produzione di contenitori di plastica per yogurt, la quale doveva essere idonea all'uso per cui la acquirente la aveva comprata;
l'obbligazione pattiziamente assunta dalla venditrice consisteva, non nella semplice consegna della cosa negoziata ma, anche, e soprattutto, nel montaggio e nella concreta messa in funzione della macchina ad opera di suoi tecnici, i quali dovevano, altresì, istruire il personale della acquirente alla relativa utilizzazione, nonché garantirne il buon funzionamento (sorgendo soltanto nel constatato adempimento di questo l'obbligo della compratrice di versare il saldo del prezzo).
Tutto ciò considerato, e ritenuto che le obbligazioni della venditrice non si esaurivano nel trasferimento della proprietà e nella mera materiale consegna, ma comprendevano anche gli impegni, fondamentali nella economia del contratto, della installazione e della concreta messa in funzione della macchina negoziata presso lo stabilimento dell'acquirente e di garantire a questa il relativo buon funzionamento, è da avere per fermo essere certamente l'Italia il paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto, posto che gli impegni cennati dovevano essere, e per ciò che concerne l'installazione e la concreta messa in opera sono stati, adempiuti in Italia (in Voghera, presso l'opificio della PIBERPLAST s.p.a.).
Da ciò, giusta quanto altra volta statuito da queste Sezioni unite con riferimento a fattispecie omologa a quella di che trattasi (cfr., Cass. SS.UU.. civ., sent. n. 58 del 2000, cit.), discende che deve ravvisarsi la giurisdizione del giudice italiano.
B) - Prima di concludere, si rendono opportune alcune puntualizzazioni.
a) - Non risulta documentato che la PIBERPLAST s.p.a., odierna controricorrente, abbia convenuto di applicare al contratto la legge germanica: sono inconferenti, consequenzialmente, gli assunti della ricorrente circa la disciplina contenuta nel codice civile tedesco in ordine alla regolamentazione delle obbligazioni del genere di quelle considerate.
b) - Non rilevano neppure le deduzioni circa la ipotizzata, applicabilità al caso esaminato della normazione di cui alla convenzione delle Nazioni unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili adottata in Vienna l'11 aprile 1980 e ratificata in Italia con L. 11.12.1985 n. 765, posto che, siccome più sopra evidenziato, nella fattispecie l'obbligazione della alienante non si esauriva con l'esecuzione pura e semplice della pattuita consegna.
C) - Parimenti inconsistente si rileva il richiamo fatto dalla ricorrente ad altre clausole contrattuali - diverse da quelle contemplanti il suo obbligo di installare e di mettere fattualmente in funzione la macchina negoziata in Voghera, presso la compratrice - essendo da escludere che tali pattuizioni abbiano tolto valenza, ai fini in discorso, agli impegni di cui sub A) negozialmente assunti dalla venditrice.
C) - Corollario delle considerazioni fin qui sviluppate è che il ricorso va ravvisato destituito di fondamento e deve essere rigettato, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano sulla discussa vertenza.
4) - Le spese seguono la soccombenza, e, perciò, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano, e condanna la ricorrente nelle spese, che liquida in euro 114,00, oltre euro 2.065,82 di onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002