Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2002, n. 15371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15371 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
**-- A ISTR EG D.P.R. R A D IA DEL E R T SI 1 537 1/ 02 A ESEN T IE. ee SEN U IB I T A 131 R T REPUBBLICA ITALIANA IN NOM EL POLO ITALIANO I CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria "Accertamento Jalore invil straordinaria" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 7319/98Dott. ARio Cron. 35959 Rel. Consigliere Dott. ARio CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 16/11/00 Dott. Antonio MERONE ConsigliereDott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso 10 studio dell'avvocato MORELLI LATERZA PAOLO, giusta MASSIMO, difesa dall'avvocato procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO BARI;
intimati avversO la sentenza n. 54/97 della Commissione 2000 tributaria regionale di BARI, depositata il 31/01/98; 1915 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. ARio CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MORELLI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto l'inammissibilità; in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7319SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La VI srl ricorre per cassazione deducendo tre complessi ed articolati motivi avverso la sentenza 31 gennaio 1998 n. 54/97 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha rigettato Cappello della contribuente e dell'ufficio avverso la pronuncia di primo gradoche, nel decidere su ricorso avverso avvise di acces Formento di valore relativo and INVIM straord, overa ridotto il valore accertato.. Il Collegio osservava che nella specie non si versa nell'ipotesi di accertamento fondato su "mere formule prive di contenuto, dal momento che vi è un'accurata descrizione quantitativa e qualitativa dell'immobile e risulta una relazione di stima sommaria eseguita dall'UTE su altro immobile di proprietà dell'INA”. Ne deduceva che non è nullo l'avviso di accertamento, in quanto idoneo al suo scopo e, quindi, valido ed esente da vizi sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione. Tuttavia il Collegio osservava, altresì, che l'accertamento dell'Ufficio anche se valido non appare esaustivo al fine della motivata determinazione del valore, dal momento che il criterio di valutazione, se pur individuabile dal contesto della stima o da altri elementi di raffronto, non è congruamente svolto, né rende possibile riscontrare un' immediata correlazione tra gli elementi presi a base della valutazione e l'importo indicato come valore finale in contrapposizione a quello dichiarato dalla società. Il Collegio quindi riesaminando gli elementi di valutazione forniti dagli appellanti, avuto riguardo alle intrinseche ed estrinseche caratteristiche dell'immobile e ai valori dei piani, ricava un valore complessivo di lire 21.040.000.000. L'importo, così calcolato, potrebbe rappresentare il valore dei cespiti alla data dell'ottobre 1991, ma vi sono insiti elementi di presunzione che possono essere confutati, e poiché esso non è distante dal valore determinato dalla Commissione di II grado di Bari, il Collegio ritiene più congruo quello determinato dal giudice di prime cure in lire 20.600.100.600 secondo i parametri catastali.N Soggiunge il giudice tributario che, se è vero che tali parametri non sono stati posti quali criteri per la determinazione della base imponibile, ma è anche vero che sono stati previsti come punto di riferimento per stabilire la congruità o meno dei valori dichiarati dal contribuente. La Amministrazione si è costituita in udienza chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il complesso ricorso della contribuente deve essere rigettato. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 112 c.p.c. e 36 D. Leg. N. 546/1992, 2° comma nn. 3 e 4- omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c. 1° comma nn. 3 e 5, sostenendo la nullità della pronuncia di primo grado. Con il secondo motivo, posto sotto la medesima epigrafe del primo, la ricorrente deduce la nullità dell'a aviso di accertamento. Con il terzo motivo la ricorrente deduce nullità della decisione della Commissione Tributaria Regionale per contraddittoria motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere, falsa esposizione dei fatti, in relazione all'art. 360 c.p.c. 1° comma nn. 3,4 e 5 L'articolato insieme di considerazioni esposte dalla ricorrente richiede una valutazione per filoni tematici, prescindendo dall'ordine di esposizione, in quanto spesso argomenti simili o identici sono ripetuti. Si deve preliminarmente osservare che tutte le argomentazioni rivolte contro la sentenza di primo grado sono inammissibili in quanto i vizi della sentenza di primo grado (fatta eccezione per le ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 59 del D. Leg. 546/1992) vengono assorbiti e superati dalla sentenza di secondo grado che sostituisce quella di primo grado, e dunque contro la sentenza di secondo grado si deve accentrare il ricorso. Per quanto attienine alle censure contro la pronuncia di secondo grado, la ricorrente, in primo luogo la ricorrente deduce che erroneamente il giudice tributario avrebbe respinto la eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. La censura è infondata perché il giudice ha dato atto che l'ufficio ha indicato elementi di valutazione, sia pure ritenuti non persuasivi in sede giudiziaria e dunque trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'avviso di accertamento di valore è nullo sol quando non consenta di individuare il tema di discussione cioè non indichi il valore del bene e il criterio astratto seguito dall'ufficio. Invero l'avviso di accertamento sia delle imposte dirette sia di quelle indirette deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'imponibile, dell'aliquota applicata, dell'imposta liquidata, dei criteri richiamati ai fini della rettifica. Solo a seguito dell'impugnazione giudiziaria esperita dal contribuente l'amministrazione finanziaria sarà tenuta a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ed incorrendo nel rischio della soccombenza ove la prova non sia raggiunta (cfr. ex pluribus Cass. 29 agosto 2000 n. 11314). Del tutto correttamente dunque il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover scendere ad una valutazione circa il merito della controversia. In tale operazione la Commissione Tributaria ha svolto adeguate considerazioni indiziarie richiamando anche il criterio di valutazione automatica, non come parametro vincolante, ma come possibile strumento per sciogliere una incertezza (nel caso di specie poi a vantaggio del contribuente). La ricorrente appunta le sua critiche sulle singole considerazioni svolte dal giudice, ma tali valutazioni debbono essere considerate unitariamente nel loro insieme: stima UTE, valutazioni di beni analoghi compiute dall'INA, dati circa la collocazione che dell'immobile, nel loro insieme hanno consentito di pervenire con sufficiente т razionalità ad una conclusione, tra l'altro ben più favorevole al contribuente rispetto alle pretese del Fisco. E' ben vero che il Fisco non può in corso di giudizio fondare la sua pretesa su criteri diversi rispetto a quelli dedotti nell'avviso di accertamento (Cass. 20 settembre 1996, n. 8387; Cass. Sez. Un. 26 ottobre 1988, n. 5783), ma è anche vero che grava sul giudice di merito il potere-dovere di provedere, entro i limiti tracciati dalle parti ad una valutazione che, nel quadro del principio secondo cui l'onere della prova grava sul fisco, tenga conto di tutti gli elementi acquisiti nella causa, spaziando fra i limiti costituiti dal valore dichiarato dal contribuente e da quello indicato dalla amministrazione (Cass. Sez. Un. 19 marzo 1992, n. 3464). Quindi il ricorso deve essere rigettato. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 16 novembre 2000. MA LL UZ AR LE DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi -4 NOV. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio