Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'esistenza di un procedimento pendente a carico dell'indagato per reati ai danni della medesima persona offesa costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere - applicata all'indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e tentato omicidio commessi ai danni della moglie separata - fondato, nonostante la condizione di formale incensuratezza dell'indagato, sulla circostanza della pendenza di altro procedimento per i delitti di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2017, n. 51030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51030 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
51030-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/06/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Presidente - SENTENZA Dott. N. 2076/2017 - Consigliere - Dott. MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE N. 5864/2017- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL EB MI N. IL 01/01/1970 avverso l'ordinanza n. 2753/2016 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 20/12/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
Massimo Galli,the telette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mossimo chiesto il re getto del corso Udit i difensor Avv.; Mr RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20.12.2016 il Tribunale di Roma Sezione Riesame rigettava l'appello proposto da AM El AY avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 20.09.2016 di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Rilevava il giudice che l'appellante era sottoposto a misura detentiva in relazione al reato di maltrattamenti, di sequestro di persona e di tentato omicidio nei confronti della coniuge separata;
che aveva proposto appello affermando di essere incensurato, di svolgere regolare attività lavorativa, di avere una sola altra pendenza penale, egualmente per maltrattamenti in famiglia e condotta persecutoria ai danni della ex moglie;
che ormai non vi era più pericolo di inquinamento probatorio e che disponeva di una dimora. Ma il Tribunale rilevava l'assenza di elementi di novità rispetto alla precedente decisione e osservava che l'incensuratezza non elideva la gravità delle condotte poste in essere e la sussistenza di un carico pendente specifico, il quale rendeva più allarmante il pericolo di recidivanza dell'imputato, descritto dalla persona offesa come propenso alla violenza;
su questa valutazione il decorso del tempo non aveva rilievo così come non dispiegava effetti concreti la possibilità di apporre il dispositivo di controllo elettronico.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che non era stata valutata l'incensuratezza del ricorrente ed era stato sopravvalutato il carico pendente, non recente;
inoltre la motivazione non era congruamente motivata circa la possibilità di applicare il presidio elettronico unito alla contenzione domiciliare. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. La vicenda è stata già in precedenza sintetizzata: il ricorrente si trova sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione all'imputazione di maltrattamenti, di sequestro di persona e di tentato omicidio nei confronti della coniuge separata. La richiesta di applicazione di una misura cautelare più gradata è stata respinta ed il ricorrente ha interposto appello, egualmente rigettato dal Tribunale di Roma, che ha ripercorso gli elementi della vicenda ed è pervenuto alla conclusione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente e di esigenze cautelari pressanti. Nel ricorso le doglianze vertono sulla valutazione della misura cautelare adeguata, articolandosi in tre punti: 1) asserita mancata valutazione della incensuratezza del ricorrente;
2) asserita sopravvalutazione di un carico pendente specifico;
3) asserita manchevolezza della motivazione in ordine alla possibilità di applicare la misura custodiale domestica con presidio elettronico.
2. In ordine alla prima doglianza, va subito detto che non si rileva alcuna manchevolezza nell'ordinanza impugnata: in essa il giudice ha correttamente posto in evidenza che, a fronte della formale incensuratezza del ricorrente (elemento questo che non è stato quindi pretermesso) sussistevano altri fattori da considerare, quali la gravità delle condotte poste in essere e l'esistenza di un precedente giudiziario specifico e cioè la pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, egualmente per reati di analoga natura ai danni della medesima persona offesa. Il giudice ha rilevato che le dichiarazioni della ex moglie del ricorrente (persona offesa dei reati de quibus) hanno posto in evidenza reiterate aggressioni, gravi maltrattamenti, propensione alla violenza e persino un tentato omicidio, oltre che un sequestro di persona commesso ad onta della presenza dei figli. Richiamato questo quadro complessivo, il giudice ha osservato che il mero trascorrere del tempo dall'applicazione della misura cautelare non aveva inciso in alcun modo né poteva ritenersi rilevante lo stato di incensuratezza, giacchè l'esistenza di altro procedimento penale per fatti analoghi rendeva grave il rischio di una recidivanza. Il Tribunale ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l'applicazione della misura restrittiva, specificando gli elementi sui quali era fondato il giudizio di pericolosità, con prognosi di recidiva, che attiene sia alle modalità della condotta che alla personalità del ricorrente, in tal senso ritenendo ininfluente lo stato di incensuratezza del prevenuto. A riguardo si rileva che il provvedimento risulta in sintonia con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in riferimento all'art. 274 lett. c) cod. proc.pen., secondo il quale ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la pregressa incensuratezza dell'indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta (Sez. 2, n.4820 del 30.1.2013, Rv 255679; Sez. 5, n° 42784 del 23.05.2016, Rv 267956).
3. In ordine alla doglianza relativa all'asserita sopravvalutazione di un carico pendente specifico, per come precisato supra non vi è stata alcuna sopravvalutazione, ma mera applicazione di un corretto ragionamento induttivo, seguendo il quale il giudice ha connesso le manifestazioni di pericolosità sociale oggetto del procedimento con quelle delle quali era stato già accusato in precedenza, ai danni delle medesima persona offesa. Ciò è corretto. 2 In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza dell'intensità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274 cod. proc.pen., lett. c), possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti, essendo anche i fatti criminosi in corso di accertamento idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici o ripetute nel tempo in quanto una simile condotta reiterata si fonda su fatti concreti, anche se non compiutamente accertati, e dimostra una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie (Sez. 2, n° 7045 del 12.11.2013, Rv 258786). Nel caso di specie, correttamente il giudice ha preso in considerazione la natura, la tipologia e le modalità che hanno caratterizzato le ulteriori condotte delittuose addebitate al ricorrente, potenzialmente rilevanti ai fini della richiesta valutazione circa il superamento dell'adeguatezza della custodia in carcere.
4. L'ultima doglianza è parimenti infondata. Non risponde al vero che il giudice non abbia adeguatamente motivato sulla possibilità di una differente misura cautelare. In realtà, il Tribunale ha escluso la possibilità stessa di applicare la custodia domestica, ritenendo il ricorrente come una persona del tutto inaffidabile e la custodia in carcere come l'unica misura realmente adeguata. Pertanto, il giudizio del Tribunale sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 3, n° 43728 del 08.09.2016, Rv. 267933). Ed ancora, va osservato che il giudice si è comunque anche espresso in modo esplicito sulla possibilità di applicare strumenti elettronici di controllo, ritenendoli vieppiù inadeguati al caso concreto, poiché non in grado di infrenare un rischio specifico di recidivanza nei confronti della persona offesa. Il ricorso va dunque rigettato, ed al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento sarà trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc.pen.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 Trasmessa copla ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì - 8 NOV 2017 - Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 06 giugno 2017. Il Consigliere relatore Autorio Mindelle Il Presidente (Antonio Minchella) (Francesco Maria Silvio Bonito) DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4