Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38600
CASS
Sentenza 20 settembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di frode fiscale, non può automaticamente ritenersi la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, poiché il necessario rapporto pertinenziale con il reato non è ravvisabile "ictu oculi", ma va specificamente individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento ablativo, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, non essendo sufficiente l'astratta possibilità di destinare il denaro a tal fine a farlo ritenere cosa pertinente al reato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38600
    Data del deposito : 20 settembre 2007

    Testo completo