Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In tema di frode fiscale, non può automaticamente ritenersi la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, poiché il necessario rapporto pertinenziale con il reato non è ravvisabile "ictu oculi", ma va specificamente individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento ablativo, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo, non essendo sufficiente l'astratta possibilità di destinare il denaro a tal fine a farlo ritenere cosa pertinente al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/09/2007, n. 38600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38600 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/09/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 1154
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 7888/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO VI;
avverso l'ordinanza in data 19 dicembre 2006 del Tribunale per il riesame di Vicenza;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 20 settembre 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 19 dicembre 2006, il Tribunale per il riesame di Vicenza, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, disponeva il dissequestro e la restituzione a NO VI dell'autovettura Rover discovery 23 HP tg. AJ 339 NX e rigettava per il resto la richiesta.
In particolare, il Tribunale, nel ricostruire i fatti, osservava preliminarmente, che GI GA era indagato per i reati di emissione di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti, di omessa dichiarazione dei redditi per gli anni 2002, 2003 e 2004, relativamente ad alcune società di cui era amministratore, nonché del reato di occultamento di documenti contabili, non avendo tenuto i registri obbligatori ne' conservato alcuna fattura. Rilevava altresì che nella sua abitazione, a seguito di perquisizione operata dalla polizia giudiziaria, erano stati rinvenuti documenti bancari che dimostravano l'esecuzione di numerosi versamenti in contanti ed assegni per complessivi Euro 124.000,00 circa, effettuati tra il novembre del 2005 e l'aprile del 2006, su cinque libretti di deposito al portatore e due conti correnti intestati tutti a NO VI, convivente dello stesso GI, nonché altra documentazione attestante acquisti di beni mobili e immobili.
Poiché la NO aveva presentato dichiarazioni di redditi per gli ultimi dieci anni per un importo complessivo di circa Euro 36.000,00 (trentaseimila/00), si procedeva nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., e si disponeva il sequestro preventivo di alcuni c/c e, libretti di deposito, autovetture e di un appartamento.
Ciò posto, osservava il Tribunale che le argomentazioni poste a base del provvedimento ablatorio apparivano del tutto condivisibili con particolare riferimento alla circostanza che i versamenti sui c/c e sui libretti erano stati effettuati nell'arco di cinque mesi dal novembre del 2005 all'aprile del 2006, e cioè subito dopo l'inizio delle verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, di cui il GI era a conoscenza.
Quanto all'immobile patimenti sequestrato, osservava il Tribunale che consistenti elementi documentali, analiticamente indicati, portavano a ritenere che il GI fosse l'effettivo acquirente dell'immobile.
Infine, il Tribunale disponeva la restituzione alla NO dell'autovettura indicata in premessa atteso che l'epoca del passaggio di proprietà, risalente al lontano 1994, consentiva di affermare che la stessa non fosse stata acquistata con denaro costituente profitto illecito dell'attività delittuosa attribuita a GI.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione NO VI personalmente deducendo, con un unico articolato motivo, inosservanza di legge con specifico riferimento all'art. 321 c.p.p.. Sostiene in particolare la ricorrente l'erroneità del presupposto del sequestro in quanto non tutti i beni che si trovavano nella disponibilità del GI potevano considerarsi corpo di reato: in particolare, attesa la natura dei reati contestati, potevano legittimamente ritenersi corpo di reato solo le somme che il GI non aveva versato all'erario, con conseguente insussistenza del fumus del reato di riciclaggio ipotizzato nei confronti della ricorrente. Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che il Tribunale non avrebbe congruamente valutato la circostanza che negli anni precedenti al 2005 la NO aveva acquistato diverse autovetture di non modico valore, circostanza che lasciava pacificamente presumere una consistente disponibilità economica di gran lunga superiore a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, con specifico riferimento all'immobile sequestrato, la ricorrente afferma che l'acquisto sarebbe avvenuto con l'accensione di un mutuo ipotecario di durata ventennale e, inoltre, che non vi sarebbe stata alcuna motivazione in ordine al periculum in mora. Infine, sostiene la ricorrente che la circostanza che il GI sarebbe l'effettivo acquirente dell'immobile in questione, sarebbe fondata su un contratto preliminare di compravendita, privo di sottoscrizione, e, quindi, di nessun valore probatorio perché, trattandosi di un bene immobile, il contratto preliminare deve essere fatto nelle stesse forme del contratto definitivo a pena di nullità. Infine, rileva la ricorrente che la moto Yamaha sequestrata sarebbe stato acquistata nel 2003 e, quindi, in epoca di gran lunga anteriore ai fatti di riciclaggio che le sono stati contestati e che riguardano gli anni 2005/2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, anche se per motivi parzialmente diversi da quelli dedotti.
È vero quanto afferma il Tribunale che, per giurisprudenza consolidata, in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, non è consentito in sede di legittimità verificare in concreto la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato nei termini di sommarietà tipici della fase delle indagini preliminari, e che nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione, a mente dell'art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710); nella specie, va però osservato che il provvedimento impugnato, dopo aver ritenuto sussistenti entrambe le notitiae criminis ipotizzate dal pubblico ministero, sia con riferimento alla posizione del GI che con riferimento a quella della convivente NO (reati di frode fiscale, quanto al primo e di riciclaggio, quanto alla seconda), ha automaticamente dedotto la sussistenza del rapporto pertinenziale tra le somme di denaro (e i beni sequestrati) e i reati contestati agli indagati, senza idonea motivazione. Viceversa, vertendosi in tema di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., questo collegio osserva che sia pur nei limiti connaturati al procedimento in esame, il provvedimento che dispone il sequestro deve pur sempre riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali sono svolte le indagini: e qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro depositate presso istituti di credito (e quindi beni che non sono normalmente destinati alla commissione di reati), il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati deve essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo: l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato. (Cass., sez. 1, sentenza n. 325 del 20/01/1994, Rp. 197134). Tale motivazione si impone soprattutto ove venga prospettata la commissione di reati fiscali, come nella specie, attesa la pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato che le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il quantum di imposta non versata all'erario. E tale principio vale, ovviamente, anche nelle ipotesi, come nella specie, in cui venga contestato anche il reato di fatturazione di operazioni inesistenti o di omessa dichiarazione dei redditi, giacché lo scopo e l'esito di tali frodi fiscali è pur sempre quello di sottrarre al fisco quanto gli è dovuto (cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 3272 del 1998). In altri termini, in tema di frode fiscale, non può automaticamente ritenersi legittimo un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso istituti bancari, poiché non è ravvisabile ictu oculi il rapporto pertinenziale con il reato, non trattandosi di prodotto o profitto del medesimo e non potendosi affermare che i valori depositati siano cose e utilità create, trasformate o acquisite con la condotta criminosa ovvero acquistate mediante la realizzazione della prima (Sez. 3, sentenza n. 2206 del 07/12/1992, Rp. 192669). Eo magis, tali considerazioni si impongono con riferimento alla posizione della NO alla quale viene contestato il reato di riciclaggio di beni di provenienza delittuosa e, segnatamente, di beni asseritamente provenienti dalle disponibilità del GI e che quest'ultimo avrebbe "accumulato" omettendo di presentare negli anni le dichiarazioni di redditi o ottenendo indebite detrazioni di I.V.A..
L'annullamento va disposto con rinvio, per consentire idonea motivazione sul punto del rapporto pertinenziale tra i reati e i beni sottoposti a vincolo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007