Sentenza 1 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9551 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
0955 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: Presidente R.G. 3614/00 dott. Vincenzo CARBONE Rep. 1939 Consigliere dott. Ugo FAVARA Cron. 25614 Consigliere dott. Roberto PREDEN Consigliere Rel. Ud.
5.2.2002 dott. Michele LO PIANO Consigliere dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE per diritti €1.55 dal Sig. sul ricorso proposto LUG. 2002 da IL CANCELLIERE IZ LV, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Duse n. 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Vassalli, che la difende, anche disgiuntamente, con gli avvocati Aldo Cremonini e Vittoria M. Chi- nes, giusta delega in atti. чик ricorrente
contro
CANCELLERIA Comune di Langhirano, in persona del sindaco pro tempore signor Antonio Vicini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'avv. Patrizia Properzi, difeso dall'avv. Raf- faele Del Sordo, giusta delega in atti. controricorrente 331/2002 Oggetto: Risarcimento danni nonché
contro
Condominio Ivana di Langhirano, AL Assicurazioni, IA NA. intimati avverso la sentenza n. 3671/99 della Corte d'appello di Bologna, emessa il 9 aprile 1999 e depositata il 23 aprile 1999 (R.G. 1295/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 feb- braio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Alberto Gomellini (delegato dall'avv. Francesco Vassal- li); udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IZ LV convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Par- Cur ma, il Condominio Ivana del comune di Langhirano, del quale chiese la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito di una cadu- ta, essendo scivolata su una lastra di ghiaccio formatasi sul pavimen- to del portico del predetto Condominio. Il Condominio si costituì assumendo che responsabile della manutenzione del marciapiede era il Comune, trattandosi di luogo soggetto a servitù di uso pubblico. Intervenne volontariamente in causa la S.p.A. AL, as- sicuratrice delle responsabilità verso terzi del Condominio, che chie- se la chiamata in causa jussu judicis del Comune di Langhirano e di 2 IA NA, proprietaria del negozio antistante il luogo dell'in- cidente, in quanto era stata costei a gettare sul pavimento del portico l'acqua, successivamente trasformatasi in ghiaccio, ed a ricoprire questo con la segatura. A seguito della ordinanza emessa dal G.I. ex art. 107 c.p.c., si costituirono entrambi i chiamati, contestando la propria responsabili- tà. Il Tribunale rigettò la domanda osservando che: 1) dalle deposizioni testimoniali e dalle ammissioni della stes- sa attrice era emerso che sotto il portico si era formata una lunga striscia di ghiaccio, larga circa 20 cm., che IA NA aveva provveduto a ricoprire in maniera ben visibile con segatura;
2) la descritta traccia stava ad indicare in maniera chiara l'esi- stenza di un pericolo, peraltro facilmente prevedibile anche in conse- guenza della temperatura rigidissima, riconosciuta dalla IZ nel suo interrogatorio formale;
3) sarebbe stato possibile per chiunque, ed a maggior ragione per l'attrice, non impedita nella deambulazione, evitare di passare sopra la segatura, anche per le modeste dimensioni della striscia;
4) nella fattispecie mancavano, quindi, i requisiti della obietti- va non visibilità dell'insidia e della soggettiva non prevedibilità: dalle dichiarazioni rese in interrogatorio formale dalla IZ risultava che costei, pur avendo notato la striscia di segatura, vi era passata sopra, senza nemmeno tentare di evitarla, perché aveva fretta, sicché, in conclusione l'incidente doveva essere ascritto a responsabilità esclu- 3 siva dell'infortunata. Avverso tale decisione propose appello la IZ, lamentando che il giudice di primo grado avesse escluso la sussistenza dell'insi- dia, che invece era evidente atteso che la segatura, anziché rendere manifesto il pericolo, era valsa a nasconderlo. La Corte d'appello di Bologna respinse l'impugnazione. Il predetto giudice, premesso che il punto centrale della deci- sione consisteva nello stabilire se l'insidia risultasse manifesta o, meglio, se la lunga traccia di segatura - la cui piena visibilità era stata confermata da tutti i testi ed anche dall'appellante - costituisse o meno un valido segnale di pericolo, osservò che la risposta non po- teva che essere affermativa, sulla base della comune esperienza e, ancor prima, della semplice logica;
secondo la Corte, infatti, la sega- tura non poteva essere stata sparsa per altro motivo che per coprire ed assorbire una qualche sostanza, la cui presenza sul piano del marciapiede era non consueta e non desiderabile;
mentre per altro verso la stessa forma della traccia indicava chiaramente che si do- vesse trattare di un qualche liquido: acqua o, eventualmente, altra sostanza ancor più scivolosa;
in entrambi i casi, quindi, qualsiasi persona di media diligenza avrebbe evitato di calpestare la segatura, anche in considerazione della temperatura particolarmente rigida, ri- conosciuta dalla stessa IZ, e della conseguente prevedibile for- mazione di ghiaccio. La IZ, invece, non si era curata di adottare particolari cautele nel passare sopra la segatura, continuando a camminare con il suo passo spedito;
tale comportamento appariva tanto più incomprensibile considerando che la larghezza della traccia era nell'ordine dei 20-25 cm., e comunque di gran lunga inferiore alla lunghezza di un passo, così che sarebbe stato agevole scavalcarla. Il comportamento dell'attrice quindi, in sé considerato, risultava in- giustificatamente difforme da quello di qualsiasi persona di media avvedutezza e doveva essere considerato come causa efficiente del- l'evento interruttivo del nesso causale con eventuali antecedenti quale, in particolare, l'asserito ma incerto versamento dell'acqua - poi ghiacciatasi da parte della IA. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso IZ LV, la quale ha anche depositato memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Langhirano, men- tre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. гл Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce: «Inosservanza e violazione dell'art. 2051 c.c. - Insufficiente motivazione sul punto. Palese con- traddizione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)». Si deduce che il giudice di merito ha omesso di applicare la presunzione di colpa di cui all'art. 2051 c.c., cosicché sarebbe spetta- to ai convenuti provare il caso fortuito, nella specie non sussistente, per andare esenti da responsabilità. Il motivo è inammissibile. La responsabilità dei convenuti è stata prospettata nelle fasi di merito ai sensi dell'art. 2043 c.c. essendo stato dedotto come causa del sinistro l'esistenza di un pericolo occulto ed addebitato agli stessi 5 la violazione di norme di prudenza e di diligenza dirette alla tutela dell'incolumità altrui. La deduzione nei gradi di merito di siffatta responsabilità, fondata sul generale principio del neminem laedere e sull'attribuzio- ne ai convenuti di comportamenti commissivi (creazione di uno stato di fatto idoneo all'insorgenza di una situazione di pericolo) e omissivi (mancata rimozione o segnalazione della situazione di pericolo in precedenza creata) impedisce che per la prima volta in sede di legit- timità sia dedotta la responsabilità degli stessi convenuti a norma dell'art. 2051 c.c., poiché quest'ultima norma implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti inammissibili nel giudizio di AS (v. in tale senso Cass. sez. un. 7 agosto 2001, n. 10893). Con il secondo motivo di denuncia: «Contraddittorietà ed il- logicità della motivazione». Riprendendo in parte argomenti svolti con il primo motivo si deduce l'illogicità dell'affermazione secondo cui l'aver cosparso di segatura il tratto di pavimento ghiacciato avrebbe dovuto rendere evidente l'esistenza del pericolo;
si afferma, al contrario, che proprio la segatura aveva reso occulto il pericolo costituito dalla formazione del ghiaccio, con la conseguente responsabilità dei convenuti per aver creato ed avere occultato uno stato di pericolo. Il motivo non può trovare accoglimento. Come emerge dalla sintesi della motivazione, riportata nella parte espositiva di questa sentenza, la Corte d'appello ha spiegato in 6 modo chiaro e lineare le ragioni per cui, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui avvenne il fatto, la situazione di pericolo costituita dalla lastra di ghiaccio sulla quale scivolò la IZ, non costituiva un pericolo occulto;
non potevano, infatti, ritenersi sussistenti i requisiti di non prevedibilità e non visibilità costitutivi della insidia, giacché la segatura che sulla lastra di ghiaccio era stata cosparsa, rendeva evi- dente, anziché occultarla, una situazione di anomalia del pavimento, con implicito richiamo dell'attenzione di ogni soggetto dotato di co- mune buon senso a non calpestarla. La Corte d'appello si è poi data carico si spiegare perché in tali circostanze la condotta della IZ dovesse essere ritenuta imprudente ed idonea ad interrompere il nes- so causale esistente tra il fatto della caduta ed eventuali comporta- menti commissivi od omissivi attribuibili ad altri soggetti. Que Tale motivazione non è contraddittoria né illogica. Le deduzioni - ribadite anche nella memoria - che la ricorrente oppone all'opinione della Corte di merito, apparentemente rivolte - almeno secondo l'enunciazione - a denunciarne la contraddittorietà e la illogicità, in effetti costituiscono l'espressione di un punto di vista diverso da quello manifestato dal giudice di merito, e come tali sono inammissibili, poiché non è consentito a questa Corte di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, atteso che l'indagine relativa alla sussistenza di una situazione, che possa essere qualificata come «insidia», e della sua efficienza causale nella determinazione di un evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove la relativa valutazione sia sorretta, come 7 nella specie, da congrua ed adeguata motivazione. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese in favore del Co- mune di Langhirano, unico tra gli intimati ad avere svolto attività di- fensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di AS, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna la ricorrente a rifondere al Comune di Langhirano le spese del giudizio di AS che liquida in € 68,00 (Euro sessantetto (60), oltre ad € 700,00 (Euro settecento/00) per onorario di avvocato. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di AS, il giorno 5 febbraio 2002. Il Presidente 109T 129.11 Il Consigliere est. 20,66 сисоргоно 456T TOT. 14977 IL CANCE RE C1 Dott.ssa Depositata in Cancelleria 1.0702 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Dott.ssa Maria Ajello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG.Registrato in date 11UG 2003 Serie 4. 34632 aln. 2469 Versate C.. 149,77 E (euro..CENTOQUARANTANOVE/77....) p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar! (Dr. M. RACCICHINI) 1° Дайден 3 . 2 0 0