Sentenza 26 gennaio 2004
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto di una ex dipendente Alitalia al beneficio di biglietti gratuiti e altre facilitazioni di viaggio, ritenendo che gli atti negoziali di concessione dei benefici concernevano i soli lavoratori che avessero acquisito il diritto al pensionamento a carico del Fondo Volo mentre erano alle dipendenze Alitalia, laddove la ricorrente, cessata dal servizio a 42 anni, aveva acquisito il diritto alla pensione tre anni dopo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2004, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM VI VI, elettivamente domiciliata in Roma, via Gregorio VII, n. 416, presso l'avv.Massimo Clementi, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ALITALIA, LINEE AEREE ITALIANE SpA, in persona dei procuratori Leopoldo Conforti e Claudio Carli, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne, n. 8, presso l'avv, Maurizio Marazza, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 34907 data 8 novembre 2000 (R.G. 60895/94 e 28781/96);
sentiti, nella pubblica udienza dell'8 luglio 2003:
il cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della cau gli avv.ti, Clementi e Marazza;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generalale che ha concluso ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma ha accolto integralmente, previa riunione, gli appelli dell'Alitalia, Linee Aeree Italiane SpA, contro la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva accertato il diritto di VI VI MI a biglietti gratuiti, e altre facilitazioni di viaggio, e contro la sentenza dello stesso giudice di condanna della società al pagamento per il titolo indicato della somma di L. 6.695.250 (con revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla stessa società, emesso per un importo maggiore).
Il Tribunale ha rigettato le pretese dell' MI perché gli atti negoziali di concessione dei benefici rivendicati identificavano i destinatali nei soli lavoratori che avessero acquisito il diritto al pensionamento a carico del Fondo Volo mentre erano alle dipendenze dell'Alitalia, mentre, nel caso di specie, si trattava di dipendente cessata dal servizio all'età di 42 anni, che aveva acquisito successivamente il diritto alla pensione (con il compimento dell'età di 45 anni). Per la Cassazione della sentenza ricorre per tre motivi VI VI MI, che ha depositato anche memoria difensiva;
resiste con controricorso la società.
Sono state depositate memorie di entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, perché la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i benefici relativi ai viaggi aerei risultavano concessi ai dipendenti che avevano maturato i requisiti oggettivi (di contribuzione) per la pensione alle dipendenze dell'azienda (e non di altre aziende), restando priva di rilievo la circostanza che il requisito soggettivo (l'età) fosse sopraggiunto dopo la cessazione del rapporto, così come previsto dalla risoluzione dell'Associazione Internazionale Vettori Aerei, contemplante, ai fini delle agevolazioni di viaggio, il raggiungimento dello status di pensionato "anche se non viene corrisposta la pensione".
Il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'ordine di servizio n. 47 del 1981, deduce che il significato delle parole usate in questo testo, nel riferimento esclusivo al "diritto al pensionamento con il Fondo-Volo mentre erano alle dipendenze dell'Alitalia", senza menzionare il requisito dell'età (espressamente menzionato, invece, per il personale di terra), rendeva palese l'intenzione di considerare soltanto l'acquisizione del requisito contributivo in costanza di servizio (15 anni); deduce ancora che l'interpretazione avrebbe dovuto essere condotta alla stregua dell'art. 1368, secondo comma, c.p.c. siccome era risultato che l'azienda non aveva mai in precedenza negato i benefici in questione agli ex dipendenti, ne' poteva ritenersi che avesse un qualche potere discrezionale al riguardo.
Con il terzo motivo è denunciata erronea o omessa applicazione dell'art. 1374 c.c., in relazione all'art. 1375 dello stesso codice, perché, sussistendo l'obbligo dell'azienda nei confronti della generalità dei dipendenti, il precetto di buona fede imponeva che fosse esteso a coloro che maturavano l'età pensionabile dopo la cessazione del servizio, con decorrenza dalla predetta data. I suesposti motivi, da esaminare unitariamente in quanto concernenti tutti l'interpretazione dello stesso atto negoziale, non sono fondati, siccome il Tribunale ha correttamente accertato gli elementi di fatto decisivi per la risoluzione della controversia, alla stregua dell'unico controllo consentito al giudice di legittimità. Le violazioni dei precetti legali in ordine al procedimento interpretativo dei contratti non sussistono: nel rispetto dell'art. 1362 c.c., 1^ comma, è stata considerato il testo letterale e ricostruita l'intenzione dell'azienda di accordare il beneficio ai soli dipendenti che avessero conseguito il diritto alla pensione di anzianità all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (non, quindi, in periodo successivo e alle dipendenze, eventualmente, di altre aziende); ne' è stato violato il disposto del secondo comma dello stesso articolo, giacché la ricorrente, parlando genericamente di assenza di poteri discrezionali dell'azienda nella concessione collegati ai "meriti" dei dipendenti e della formazione di un uso in tal senso (richiamando precedenti della giurisprudenza della Corte sulla questione), non ha invocato il solo fatto che avrebbe potuto assumere rilievo decisivo, che cioè la concessione fosse stata data per prassi aziendale anche a dipendenti che in costanza di rapporto di lavoro avevano maturato il solo requisito contributivo ai fini della pensione.
Quest'ultimo rilievo vale altresì a sgomberare il campo dalla questione relativa al criterio di cui all'art. 1368, secondo comma, c.c. atteso che è rimasto estraneo agli accertamenti compiuti nel giudizio di merito il fatto rappresentato da una pratica generale di estensione dei benefici ai dipendenti che non avevano maturato il diritto alla pensione.
Deve altresì escludersi la violazione dell'art. 1363 c.c. norma applicabile esclusivamente alle clausole dello stesso atto di autonomia e non con riguardo a clausole contenute in atti negoziali diversi: il riferimento è al richiamo ai pretesi diversi contenuti della regolamentazione valevole per il personale a terra (la cui posizione, del resto, non è comparabile con il personale iscritto al Fondo Volo). Quanto al richiamo della risoluzione n. 200 TATA, che sarebbe alla base della concessione dei benefici di viaggio da parte dell'Alitalia, deve dirsi che si invoca un elemento non decisivo, siccome l'irrilevanza attribuita, nella predetta risoluzione, al fatto che "la pensione non venga corrisposta" non implica l'irrilevanza del possessori requisiti per richiederla. Sotto il profilo del vizio della motivazione, quanto già osservato esclude che possano imputarsi al Tribunale omissioni o insufficienze nella considerazione di fatti decisivi, ed è sicuramente rispondente alla logica giuridica ritenere che per acquisizione del diritto al pensionamento debba intendersi il perfezionamento dell'intera fattispecie attributiva del diritto, con il possesso del duplice requisito della contribuzione e dell'età, non di uno solo degli elementi della fattispecie medesima, in difetto di qualsiasi ulteriore indicazione limitativa contenuta nel testo negoziale. Il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese del giudizio di Cassazione per giusti motivi, ravvisati nell'esito difforme dei giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004