Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
Integra il delitto di atti osceni in luogo pubblico, e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, in quanto l'intenzionalità di tali gesti ha inequivoca attinenza con la sfera sessuale piuttosto che con il comune senso di decenza.
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Gli atti osceni in luogo pubblico, puniti dall'art. 527 cp, in alcuni casi sono reato e in altri sono puniti solo con la sanzione amministrativa pecuniaria Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico Bene giuridico tutelato Elemento oggettivo Il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico L'elemento soggettivo Aspetti procedurali e circostanze aggravanti Differenza con il reato di atti contrari alla pubblica decenza Articoli su atti osceni Cosa sono gli atti osceni in luogo pubblico Fino a poco tempo fa l'art. 527 del codice penale considerava reato il compimento di atti osceni in luogo pubblico disponendo che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/03/2010, n. 15676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15676 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 641
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36451/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.S., nato a
(OMISSIS);
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 15/6/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Gazzara Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, con sentenza del 14/7/04, dichiarava S.S. responsabile del delitto di cui all'art. 527 c.p., e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, per essersi sbottonato i pantaloni ed esposto i genitali toccandoli, al passaggio di D.N.V., minore di anni 12. La Corte di Appello di Bari, chiamata a pronunciarsi sull'appello avanzato dal prevenuto, con sentenza del 15/6/09, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
-ha errato il giudice di merito nel ritenere attendibili i genitori della p.o., essendo rilevabile, ictu oculi come il narrato offerto da essi sia intriso non solo da contraddizioni, ma anche di riferimenti a fatti e circostanze poco credibili;
-il fatto in ogni caso non è sussumibile nella ipotesi di cui all'art. 527 c.p., ma semmai in quella di cui all'art. 726 c.p.;
-ha errato, altresì, il giudice di merito nel rigettare la richiesta di assunzione di nuovi testi, formulata dalla difesa del prevenuto, di cui le deposizioni avrebbero permesso di acclarare la verdicità o meno delle deposizioni di D.N.L. e D.P.L.
(genitori della minore);
-la Corte territoriale ha omesso di esaminare le precise, dettagliate e circostanziate critiche mosse con l'atto di appello, essendosi limitata a richiamare per relationem il discorso giustificativo svolto dal Tribunale;
-mancata applicazione della L. n. 241 del 2006 in ordine al mancato riconoscimento dell'indulto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La sentenza impugnata si palesa sorretta da logica ed esaustiva argomentazione motivazionale e dal vaglio a cui è stata sottoposta non sono ravvisabili i vizi eccepiti in ricorso.
In via preliminare si ritiene di dovere osservare che la struttura propositiva a mezzo della quale la difesa dello S. articola le censure alla sentenza resa dalla Corte barese è articolata su una rilettura delle emergenze istruttorie, con trascrizione integrale delle deposizioni della p.o. e dei di lei genitori, per poi, passare all'integrale riproposizione dei motivi di appello, evidenziando delle omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale, nel non riscontrare puntualmente le doglianze in esso gravame sollevate. Orbene, il giudice di legittimità non è il giudice della prova, al contrario del giudice di merito, e viene ad esso inibito di procedere ad una rianalisi estimativa della piattaforma istruttoria, essendogli attribuito il potere di accertare la correttezza della motivazione e della applicazione della legge.
Nella specie il Tribunale, prima, e la Corte distrettuale, poi, hanno osservato che, sebbene tra la famiglia D.N. e lo S.
non intercorressero rapporti di buon vicinato, i denunzianti a dibattimento hanno ricostruito la vicenda, in termini assolutamente sovrapponibili a quanto rappresentato nella istanza di punizione, col rendere dichiarazioni assolutamente collimanti tra loro. Contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, secondo il decidente la coerenza delle dichiarazioni suddette non è stata smentita da alcun elemento di segno opposto e rende credibile che il prevenuto abbia posto in essere la condotta illecita contestatagli. Sul punto della derubricazione del reato, di cui alla imputazione, in quello di cui all'art. 726 c.p. il giudice osserva che l'essersi l'imputato sbottonato i pantaloni ed esposto i genitali, toccandoli, non è sussumibile nella contravvenzione di cui all'art. 726 c.p., atteso che tali gesti, intenzionali, hanno inequivoca attinenza con la sfera sessuale (Cass. 5/11/08, n. 46356; Cass. 2/6/2000, Piancone;
Cass. 30/10/01, Bellano), piuttosto che con il comune senso di decenza.
Quanto argomentato sul punto dalla Corte territoriale è corretto e segue l'indirizzo in materia dettato dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, tra le due fattispecie - artt. 527 e 726 c.p. - è rinvenibile una differenza sia qualitativa che quantitativa. Sul piano qualitativo è stato osservato che l'atto osceno ha quasi sempre un contenuto di tipo sessuale, non così invece l'atto contrario alla pubblica decenza che, più genericamente, comprende tutte quelle condotte che arrecano offesa al pudore in quanto tenute in violazione di norme etico-sociali che impongono decoro, riserbo e compostezza.
Sul piano quantitativo, invece, si ravvisa un diverso grado di offesa al bene giuridico tutelato dalle due norme: negli atti osceni il sentimento della moralità sessuale viene leso in maniera così intensa da provocare disprezzo e repulsione in chi vi assista, negli atti contrari alla pubblica decenza, invece, si arreca offesa a quel riserbo che è doveroso mantenere in tutto ciò che attiene alla sfera sessuale, generando fastidio, disagio, riprovazione a causa della violazione di norme del costume, che impongono di mantenere, in dati ambiti, il decoro e la riservatezza (Cass. 3/7/97, n. 8959). Di poi, in merito alla eccezione di omessa, ingiustificata riapertura dibattimentale, o meglio di erronea applicazione del disposto dell'art. 507 c.p.p., al fine di assumere le testimonianze di alcuni vicini di casa, si rileva che in materia al giudice è attribuito il potere sussidiario di integrazione probatoria, a condizione che lo stesso decidente ne ravvisi la indispensabilità ai fini della decisione (Cass. S.U. 6/11/92, Martin). Orbene, nella specie la Corte territoriale ha rilevato che la valenza delle accuse non è inficiata dal fatto che non siano stati sentiti ulteriori testi, ritenendo pienamente esaustivo il quadro probatorio, tale da permettere di potere decidere, senza ulteriori integrazioni istruttorie, ritenute superflue ed inconferenti.
Inammissibile è la censura formulata con l'ultimo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione dell'indulto, rilevato che la relativa istanza non è stata formulata davanti ai giudici di merito, per cui la stessa non può essere dedotta come motivo di impugnazione in questa sede (Cass. 24/9/98, Burgio;
Cass. S.U. 3/2/95, Avena);
potrà esserlo in sede esecutiva ex art. 572 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2010