Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 2
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo della entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario, rientra negli apprezzamenti di merito affidati al giudice disciplinare, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici.
Nel caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio della magistratura militare irrogativa della sanzione dell'ammonimento a magistrato ritenuto responsabile di un illecito disciplinare commesso con una pluralità di scritti, non può avere ingresso la denunziata omissione di motivazione in relazione alla mancata considerazione di una causa di giustificazione in riferimento ad uno degli scritti indicati nel capo di incolpazione, non concernendo tale censura un punto decisivo della motivazione, atteso che qualsiasi illecito disciplinare giustifica, di per sè, quantomeno l'irrogazione della più lieve delle sanzioni (quale è, appunto, l'ammonimento), sicché la sanzione disciplinare è destinata comunque a rimanere in piedi anche qualora la responsabilità del magistrato sussista per uno solo degli scritti. (Nel caso di specie la sanzione disciplinare era stata inflitta perché il magistrato militare era stato ritenuto responsabile di avere - sia con una lettera inviata al CMM, sia con una memoria presentata alla Corte militare d'appello nel procedimento incidentale di ricusazione promosso nei suoi confronti - rivolto, con espressioni offensive, accuse ad un collega; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto privo di rilievo l'esame della censura relativa alla mancata considerazione, nella sentenza impugnata, del diritto di difesa dell'incolpato come giudice ricusato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9971 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME, elettivamente domiciliato in LOCALITA1,
presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTRO DELLA DIFESA;
- intimati -
nonché contro a seguito di ordinanza dibattimentale di integrazione del contraddittorio in data 12/10/2000;
nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1/00 del consiglio della Magistratura Militare di LOCALITA2, depositata il 07/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il Consiglio della magistratura militare, giudicando nel procedimento disciplinare promosso contro il dott. ME, giudice a latere del Tribunale militare di LOCALITA2 nel processo NOME3, ha emanato la sentenza del 19 ottobre 1999, depositata il 7 febbraio 2000, con cui ha assolto il ME dai primi due capi di incolpazione per insussistenza degli addebiti e lo ha dichiarato responsabile del terzo capo di incolpazione, irrogandogli la sanzione dell'ammonimento.
È opportuno trascrivere integralmente quest'ultimo capo di incolpazione (che è l'unico che rileva in questa sede): violazione dell'art. 18 R.D. 31.5.1946 n. 511, per avere mancato al dovere di correttezza, compromettendo il prestigio e la credibilità dell'istituzione giudiziaria militare. In particolare il dott. ME, in una memoria presentata alla Corte militare d'appello nel procedimento incidentale seguito alla ricusazione proposta dal P.M. il 17.6.1996, lamentando la strumentalità della pubblicazione sul quotidiano NOME4 di notizie che lo mettevano in cattiva luce, asseriva che queste "avrebbero dovuto essere oggetto di stretto segreto d'ufficio, per lo meno da parte dei rispettivi pubblici depositari" ed insinuava che tra gli autori della loro divulgazione, definiti "tristi e turpi", "formalmente trinceratisi dietro un vile anonimato, ma facilmente individuabili", potesse esservi il dott. NOME5, non nominato, ma inequivocabilmente identificato come "il magistrato militare che, al presente, svolge servizio presso il Consiglio della Magistratura Militare in qualità di segretario" ed "è, contemporaneamente, uno dei sostituti del procuratore militare presso la Procura militare della Repubblica di LOCALITA2". In una nota diretta al Consiglio della Magistratura Militare in data 4.9.1996, (il dott. ME) tornava sull'argomento asserendo ancora che le notizie pubblicate dal NOME4 costituivano "evidenti manipolazioni.... di parti di atti e documenti" in possesso soltanto del Consiglio stesso e "messi, illecitamente e fraudolentemente, a disposizione dell'articolista" ed aggiungendo che "identica fuga di notizie, ad opera dell'identico e vile depositario infedele" si desumeva anche da altro articolo pubblicato dal settimanale NOME6 del 15.8.1996. In tal modo, (il dott. ME) violava il dovere di correttezza, poiché, pur sapendo che le notizie in questione attenevano a fatti che erano oggetto di discussione in sedute pubbliche del Consiglio della Magistratura Militare ed erano, quindi, tutt'altro che segrete, e che, comunque, la relativa documentazione, o parti di essa, era stata consegnata, per motivi di carattere istituzionale o per altri giustificati motivi, ad una molteplicità di soggetti ed uffici, non esitava a rivolgere le suddette gravi accuse all'indirizzo di un collega - il dott. NOME5 - che aveva reso una testimonianza a lui sfavorevole in un procedimento disciplinare a suo carico celebratosi nel 1995". Il Giudice disciplinare ha osservato che sussisteva "l'elemento materiale dell'incolpazione", "stante la chiarissima identificazione della persona cui lo scritto è rivolto"; ha soggiunto che le notizie delle quali il ME aveva lamentato la divulgazione non erano segrete e che l'accusa da lui rivolta al collega aveva "il carattere di avventatezza e superficialità", onde sussisteva anche l'elemento psicologico.
Avverso la sentenza del Consiglio della Magistratura Militare in sede disciplinare il dott. ME ha presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione.
1. - Con il primo motivo il ricorrente deduce "omessa motivazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.", lamentando, innanzitutto, che la sentenza impugnata, pur applicando la sanzione per l'intero capo di incolpazione, faccia riferimento soltanto ad uno dei due scritti in esso indicati, e cioè alla memoria presentata alla Corte militare d'appello nel procedimento incidentale di ricusazione. Secondariamente, il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha motivato sull'esistenza delle frasi di accusa al collega (non nominato) e sul loro carattere doloso, ma nulla ha detto "sul perché questo fatto costituisse una violazione dei doveri" del magistrato, rendendolo immeritevole della considerazione di cui egli deve godere o compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario. Al riguardo occorre tenere presente che la memoria alla Corte di appello, in cui le frasi erano contenute, era un atto processuale inserito in un procedimento incidentale di ricusazione in cui "il dott. ME aveva la duplice veste di giudice di un procedimento penale e di accusato di comportamenti aventi comunque riflessi gravemente negativi per il suo prestigio e la sua immagine professionale". La ricusazione è stata rigettata ed il contenuto della memoria è stato recepito dalla Corte di appello, che non ha disposto la cancellazione delle frasi indicate nel capo di incolpazione, "evidentemente non giudicandole offensive per alcuno". Il ricorrente, quindi, lamenta che sia "stata omessa totalmente la motivazione sul perché e sul come costituiscano illecito disciplinare le frasi virgolettate, peraltro estrapolate da un più ampio contesto, che - ove considerato - avrebbe dato loro il giusto valore, ben diverso da quello attribuitogli dal giudice disciplinare".
Il motivo di ricorso è infondato in tutte le censure proposte. In ordine alla prima censura (relativa al fatto che la - sentenza impugnata prenda in considerazione soltanto uno dei due scritti indicati nel capo di incolpazione), è vero che la pronunzia censurata si riferisce, nell'esporre la tesi difensiva del ME, alla memoria da lui presentata alla Corte militare di appello nel procedimento incidentale di ricusazione contro di lui proposto dal P.M. nel processo NOME3, e non menziona anche l'altro scritto inviato dal dott. ME al Consiglio della Magistratura Militare in data 4 settembre 1996. Va però osservato che l'esame delle frasi indicate come offensive nel capo di incolpazione viene dalla motivazione della sentenza impugnata riferito ad ambedue i detti scritti del dott. ME, poiché la nota del 4 settembre 1996 al Consiglio della Magistratura Militare costituisce, secondo l'incolpazione, una ripetizione della precedente memoria inviata dal dott. ME alla Corte militare di appello. Si legge, infatti, nel capo di incolpazione (trascritto in narrativa) che, con la nota del 4 settembre 1996, il dott. ME "tornava sull'argomento" ripetendo sostanzialmente le accuse già rivolte nella precedente memoria nei confronti del magistrato militare dott. NOME5. Onde deve ritenersi che la valutazione di "avventatezza e superficialità" di tali accuse, effettuata dal Collegio disciplinare militare, vada riferita ad ambedue gli scritti del dott. ME indicati nel capo di incolpazione.
La sussistenza del fatto per cui è stata affermata la responsabilità disciplinare del dott. ME non è qui contestata. Esso consiste nell'avere il dott. ME rivolto al collega magistrato l'accusa di avere diffuso alla stampa notizie che lo mettevano in cattiva luce, accusa formulata con espressioni offensive (il collega accusato era incluso tra gli autori della divulgazione qualificati "tristi e turpi", le notizie diffuse erano considerate "evidenti manipolazioni" di documenti, messi "illecitamente e fraudolentemente" a disposizione della stampa) e rivelatasi del tutto infondata ("senza nessun supporto di logica e di fatto", come si esprime la sentenza impugnata).
Il ricorrente deduce che tali accuse non potevano essere considerate illecito disciplinare perché costituenti atti di esercizio del diritto di difesa a lui spettante nel procedimento di ricusazione instaurato nei suoi confronti ed avente riflessi gravemente negativi per la sua persona, e lamenta che tale aspetto della fattispecie non sia stato in alcun modo considerato dalla pronunzia impugnata.
Al riguardo va osservato che la denunziata omissione di motivazione non concerne un punto decisivo. Il diritto di difesa del dott. ME come giudice ricusato, se può in astratto assumere rilievo rispetto alla memoria da lui inviata alla Corte militare di appello chiamata a giudicare sulla dichiarazione di ricusazione proposta nei suoi confronti, è completamente estraneo alla nota che lo stesso dott. ME ha inviato al Consiglio della Magistratura Militare, il quale non ha alcuna attribuzione nel procedimento di ricusazione. Consegue che l'omessa considerazione del diritto di difesa del dott. ME quale giudice ricusato non può inficiare il giudizio di responsabilità in ordine al secondo suo scritto indicato dall'incolpazione, e cioè alla nota del 4 settembre 1996 al Consiglio della Magistratura Militare. Poiché al dott. ME è stata inflitta la più lieve delle sanzioni disciplinari (l'ammonimento), essa rimane giustificata anche qualora sia ritenuta la sua responsabilità per uno solo dei due scritti indicati nel capo di incolpazione, con la conseguenza che va considerato privo di rilievo l'esame della censura relativa all'altro scritto, e cioè a quello inviato al giudice competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione (in senso conforme sul principio Cass. 5 marzo 1993 n. 2676). L'affermazione di responsabilità del dott. ME deve, quindi, ritenersi correttamente motivata per quanto attiene alla nota da lui inviata al Consiglio della Magistratura Militare. Il giudice del merito ha ritenuto che il rivolgere "volontariamente" (e cioè dolosamente) ad un collega accuse aventi "il carattere di avventatezza e superficialità" e formulate in termini pesantemente offensivi concretizzi l'illecito disciplinare contestato al dott. ME, e cioè la violazione del "dovere di correttezza" tale da "compromettere il prestigio e la credibilità dell'istituzione giudiziaria militare".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 5 febbraio 1996 n. 949, 2 luglio 1994 n. 6274), la valutazione della gravità della condotta del magistrato incolpato di un illecito disciplinare, anche sotto il profilo dell'entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario, rientra negli apprezzamenti di merito affidati all'organo disciplinare e non può essere oggetto di riesame in questa sede di legittimità. Consegue che non può questa Corte valutare se, come viene richiesto dal ricorrente, alle frasi virgolettate indicate nel capo di incolpazione sia da attribuirsi un valore diverso da quello datogli dal giudice disciplinare e tale quindi da togliere al fatto la gravità e la rilevanza disciplinare ravvisate in sede di merito. Questo punto è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale è partita proprio dall'esame della tesi difensiva dell'incolpato secondo cui il carattere offensivo delle sue accuse doveva essere escluso se si fosse considerato l'intero contesto del suo scritto. La contraria valutazione su tale punto del giudice del merito non può essere, come si è detto, qui riesaminata.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 18 del d.lgs. 31.5.1946 n. 511, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Premesso che la struttura "elastica" del citato art. 18
consente di sindacare, sotto l'aspetto della violazione di legge, il rispetto, da parte del giudice disciplinare, dei valori della deontologia professionale dei magistrati desunti dalle fonti interne all'ordinamento della magistratura, il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha "riempito l'art. 18 in esame di contenuti non corrispondenti ai valori dell'ordinamento giudiziario, se ha ritenuto costituire illecito disciplinare un atto processuale ad uso interno avente lo scopo non di ledere il prestigio dell'ordine giudiziario, ma di salvaguardare l'immagine e il prestigio di un magistrato - impegnato in un importante processo penale - attraverso un'autodifesa intesa anche a scongiurare uno spregiudicato e strumentale uso della ricusazione in violazione del principio del giudice - naturale, sancito dall'art. 25 della Costituzione". Il motivo di ricorso è infondato.
Si è già detto, in relazione al primo motivo del ricorso, che priva di rilievo è ogni censura con cui si prospetta la mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, del fatto che il dott. ME, giudice in un importante processo penale, era stato ricusato ed aveva diritto di difendersi nel procedimento di ricusazione. Tale censura, infatti, concerne uno solo dei due episodi per i quali è stata affermata la responsabilità disciplinare del dott. ME e non può riguardare l'altro episodio, che non si inserisce in detto procedimento. Consegue che lo scritto inviato dal dott. ME al Consiglio della Magistratura Militare non può essere considerato esercizio di "un'autodifesa" diretta ad evitare una violazione del principio del giudice naturale nel menzionato processo penale.
3. - In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato.
Poiché nessuno degli intimati si è costituito manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001