Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9971
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo della entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario, rientra negli apprezzamenti di merito affidati al giudice disciplinare, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici.

Nel caso di ricorso per cassazione avverso sentenza del Consiglio della magistratura militare irrogativa della sanzione dell'ammonimento a magistrato ritenuto responsabile di un illecito disciplinare commesso con una pluralità di scritti, non può avere ingresso la denunziata omissione di motivazione in relazione alla mancata considerazione di una causa di giustificazione in riferimento ad uno degli scritti indicati nel capo di incolpazione, non concernendo tale censura un punto decisivo della motivazione, atteso che qualsiasi illecito disciplinare giustifica, di per sè, quantomeno l'irrogazione della più lieve delle sanzioni (quale è, appunto, l'ammonimento), sicché la sanzione disciplinare è destinata comunque a rimanere in piedi anche qualora la responsabilità del magistrato sussista per uno solo degli scritti. (Nel caso di specie la sanzione disciplinare era stata inflitta perché il magistrato militare era stato ritenuto responsabile di avere - sia con una lettera inviata al CMM, sia con una memoria presentata alla Corte militare d'appello nel procedimento incidentale di ricusazione promosso nei suoi confronti - rivolto, con espressioni offensive, accuse ad un collega; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto privo di rilievo l'esame della censura relativa alla mancata considerazione, nella sentenza impugnata, del diritto di difesa dell'incolpato come giudice ricusato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/2001, n. 9971
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9971
    Data del deposito : 21 luglio 2001

    Testo completo