Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 2117
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Sentenza 18 novembre 2003

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cartella sanitaria che il medico competente redige su ogni soggetto sottoposto alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. d) (la cui violazione è sanzionata dall'art. 92, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994), deve contenere i rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e deve essere completa, in quanto deve fornire all'interessato una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto, al fine di poterne controllare le possibili ricadute negative anche sul lungo termine; ne' tale contenuto può essere superato dalla esistenza della relazione sulla valutazione dei rischi, effettuata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, cod. proc. pen. D.Lgs. n. 624 del 1994 custodita presso l'azienda, in quanto a differenza di quest'ultima la cartella può essere sempre richiesta dal dipendente e, comunque, gli viene consegnata al momento della risoluzione del rapporto lavorativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 2117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2117
    Data del deposito : 18 novembre 2003

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