Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la cartella sanitaria che il medico competente redige su ogni soggetto sottoposto alla sua sorveglianza ai sensi dell'art. 17, comma primo, lett. d) (la cui violazione è sanzionata dall'art. 92, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994), deve contenere i rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e deve essere completa, in quanto deve fornire all'interessato una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto, al fine di poterne controllare le possibili ricadute negative anche sul lungo termine; ne' tale contenuto può essere superato dalla esistenza della relazione sulla valutazione dei rischi, effettuata ai sensi dell'art. 4, comma secondo, cod. proc. pen. D.Lgs. n. 624 del 1994 custodita presso l'azienda, in quanto a differenza di quest'ultima la cartella può essere sempre richiesta dal dipendente e, comunque, gli viene consegnata al momento della risoluzione del rapporto lavorativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2003, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01885
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 000877/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ LO;
avverso SENTENZA del 23/09/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il P.M. nella persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso: rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. MAX GIORDANO MARESCALCHI (Pisa). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18.10.2002, il Tribunale di Lucca sd Viareggio ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste, il medico BU EL dai reati previsti dagli artt. 17 ci lett. b e d DLvo 626/1994 (non avere tenuto aggiornata la cartella clinica e di rischio di un dipendente e non avere sottoposto due lavoratori alle periodiche visite mediche).
In riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 23.9.2002, ha assolto l'imputato dagli illeciti di cui all'art. 17 lett. b citato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (in quanto depenalizzato dal DLvo 25/2002), mentre ha ritenuto BU responsabile della residua contravvenzione e lo ha condannato alla pena di giustizia. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. In sunto rileva la totale insussistenza dei fatti posti a fondamento della decisione ed, in particolare, che i lavoratori fossero esposti a rischi ambientali specifici;
sul tema il ricorrente precisa quali fossero le modalità di lavoro dei dipendenti e lamenta che le prove documentali e testimoniali, che confermavano il suo assunto, non siano state esattamente valutate.
Quanto alla violazione dell'art. 17 c. 1 lett. d DLvo 626/1994, precisa come sia carente una norma che indichi quali rischi lavorativi debbano essere segnalati in cartella e ritiene inesatta la conclusione della Corte territoriale secondo la quale tutti i rischi contenuti nel documento di valutazione, specifici per i vari dipendenti, debbano essere riportati nella loro cartella. Ciò anche perché tale interpretazione del testo normativo collide con la tutela del segreto industriale previsto dall'art. 9 c. 3 DLvo 626/1994. Il Collegio rileva che le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi come le, pur articolate, deduzioni del ricorrente inerenti alla insussistenza degli illeciti di cui all'art. 17 c. 1 lett. b DLvo 624/1994 (capi B e C della rubrica) non siano pertinenti in quanto i fatti non hanno più rilevanza penale come correttamente rilevato dalla Corte territoriale. Anche le censure concernenti il reato previsto dall'art. 17 c. 1 lett. d DLvo citato (capo A), ma riguardanti la esposizione di PI UC a derivati e residui di oli esausti ed al rumore, non sono di attualità in quanto i Giudici hanno ritenuto solo la esposizione, sia pure saltuaria, del lavoratore ad acido cloridrico. Tale conclusione è contestata dal ricorrente con censure in fatto - tendenti ad una rinnovata ponderazione delle prove, alternativa a quella operata dai Giudici di merito - che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.
Dopo questa precisazione, si rileva che la problematiche che il caso pone riguarda le modalità con le quali deve essere redatta la cartella sanitaria che il medico competente redige su ogni soggetto sottoposto alla sua sorveglianza ed, in particolare, se la stessa debba annoverare i rischi lavorativi.
Sul tema è vero, come sostiene il ricorrente, che la norma (art. 17 c. 1 sub d DLvo 626/ 1994) indica solo che il medico, sotto la propria responsabilità, debba istituire ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
la disposizione non precisa quali siano le indicazioni sanitarie necessarie o minime che il documento in questione debba contenere.
Il testo normativo, tuttavia, non può fare seriamente dubitare che il riferimento ai rischi specifici ai quali è sottoposto ogni lavoratore sia una informazione inconferente dal momento che il Legislatore ha, almeno, precisato che la cartella è "sanitaria "e "di rischio"; anche l'ambito di attività del medico competente, così come desunto dal Capo 4^ del DLvo 626/1994, chiarisce che il controllo di tale sanitario, sulla salute dei lavoratori e sulla loro idoneità alle singole mansioni, ha come primario referente la loro esposizione ad agenti patogeni.
Pertanto il tenore letterale della norma e la sua ratio porta a concludere che la cartella assolva la sua piena funzione a tutela della salute del lavoratore se riporta, soprattutto in vista della sua possibile mobilità, i rischi specifici ambientali al quale lo stesso è sottoposto.
Il contenuto informativo in esame non può essere ritenuto esuberante per la esistenza della relazione sulla valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro a sensi dell'art. 4 c. 2 DLvo, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva. A sostegno di tale conclusione, basta rilevare che la cartella può sempre essere richiesta dal dipendente e gli viene consegnata al momento della risoluzione del rapporto lavorativo (art. 4 c. 8 DLvo 626/1994); essa non può essere incompleta in quanto l'interessato deve entrare in possesso di una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto al fine di controllarne le possibili negative ricadute anche sul lungo termine. La preoccupazione del ricorrente (secondo il quale la possibile indebita rivelazione del contenuto della cartella potrebbe collidere con l'obbligo del segreto industriale) non incide sugli obblighi del medico e sulla strattura della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004