CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 19330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19330 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NT AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 02/12/2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Ferrari, che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/12/2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di NT AN, avverso il sequestro di una somma di danaro in suo possesso, eseguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 19330 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/03/2023 dai Carabinieri della Stazione di Ostia neil'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il NT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame. Si afferma che dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che oggetto del riesame era il provvedimento di convalida e non solo l'atto di iniziativa della P.G. Era dunque erroneo il non liquet del Tribunale. 2.2. Omessa motivazione sulle doglíanze difensive. Si censura l'ordinanza per non aver affrontato le questioni dedotte con il gravame (inammissibilità della confisca in casi particolari stante il titolo del reato, insussistenza delle ipotesi di confisca obbligatoria che avrebbero legittimato il mantenimento del sequestro). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistente la causa di originaria inammissibilità individuata dal Tribunale. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta invero del tutto condivisibile la decisione del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché avente ad oggetto un atto pacificamente non impugnabile, quale il sequestro "operato dalla P.G. Legione Carabinieri Lazio 'Stazione di Ostia' (cfr. l'epigrafe della richiesta di riesame). Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che il gravame doveva essere ritenuto ammissibile, perché il suo oggetto andava individuato nel decreto di convalida del Pubblico Ministero. In realtà, la lettura della richiesta di riesame offre indicazioni di segno contrario. La difesa del NT aveva infatti lamentato, a pag. 6 della richiesta di riesame, il fatto che il sequestro della somma di danaro non era stato convalidato dal P.M.: circostanza peraltro non rispondente al vero, come è stato sottolineato dallo stesso Tribunale (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che la convalida era stata incorporata nel provvedimento di presentazione dell'imputato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Giovanni Ferrari, che ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/12/2022, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta, nell'interesse di NT AN, avverso il sequestro di una somma di danaro in suo possesso, eseguito Penale Sent. Sez. 3 Num. 19330 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 08/03/2023 dai Carabinieri della Stazione di Ostia neil'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il NT, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame. Si afferma che dalla lettura dell'atto emergeva chiaramente che oggetto del riesame era il provvedimento di convalida e non solo l'atto di iniziativa della P.G. Era dunque erroneo il non liquet del Tribunale. 2.2. Omessa motivazione sulle doglíanze difensive. Si censura l'ordinanza per non aver affrontato le questioni dedotte con il gravame (inammissibilità della confisca in casi particolari stante il titolo del reato, insussistenza delle ipotesi di confisca obbligatoria che avrebbero legittimato il mantenimento del sequestro). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistente la causa di originaria inammissibilità individuata dal Tribunale. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del ricorrente replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta invero del tutto condivisibile la decisione del Tribunale di Roma, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame perché avente ad oggetto un atto pacificamente non impugnabile, quale il sequestro "operato dalla P.G. Legione Carabinieri Lazio 'Stazione di Ostia' (cfr. l'epigrafe della richiesta di riesame). Con il primo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che il gravame doveva essere ritenuto ammissibile, perché il suo oggetto andava individuato nel decreto di convalida del Pubblico Ministero. In realtà, la lettura della richiesta di riesame offre indicazioni di segno contrario. La difesa del NT aveva infatti lamentato, a pag. 6 della richiesta di riesame, il fatto che il sequestro della somma di danaro non era stato convalidato dal P.M.: circostanza peraltro non rispondente al vero, come è stato sottolineato dallo stesso Tribunale (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa che la convalida era stata incorporata nel provvedimento di presentazione dell'imputato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8 marzo 2023