Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
L'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa).
Commentario • 1
- 1. Nomina difensore di fiducia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2019, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
02982-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3319/2019 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente CC 07/11/2019- VINCENZO SIANI R.G.N. 24271/2019 STEFANO APRILE ANTONIO CAIRO - Relatore - CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AR BE UC nato il [...] avverso l'ordinanza del 31/08/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG li 2 Letta la requisitoria della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe, in data 31 agosto 2017, il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava la richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione presentata nell'interesse di GA RI EN UC, in relazione alla pena di anni uno mesi undici giorni 26 di reclusione, di cui alla sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, del 30/9/2005 irrevocabile il 16/4/2009, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Annotava che, per la richiesta ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, non era stata allegata la certificazione prevista dalla norma a pena di inammissibilità. Il condannato, poi, risultava irreperibile e non ricorrevano i presupposti per accogliere le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e quella di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'impossibilità di accertarne i presupposti fondanti.
2. Ricorre per cassazione GA RI EN UC con il ministero del difensore di fiducia e chiede annullarsi l'ordinanza impugnata, con preventiva declaratoria di non esecutività della ordinanza stessa e conseguente restituzione nel termine per proporre impugnazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e degli atti conseguenti. Nell'interesse di GA RI EN UC era stata depositata richiesta di applicazione di una misura alternativa in relazione alla pena residua sopra indicata (di anni uno mesi undici giorni ventisei di reclusione). L'istanza di misura alternativa era stata presentata dal difensore che aveva ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione, ma a costui non era stato notificato il successivo provvedimento di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza. Da ciò la nullità di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Egli avrebbe avuto diritto alla notifica dell'avviso che, contrariamente, era stata formalizzata nominando un difensore d'ufficio. L'interessato secondo il ricorso avrebbe, dunque, anche avuto diritto alla restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., non essendo il provvedimento, tra l'altro, passato regolarmente in giudicato, ex art. 670 cod. proc. pen. L Del resto, il ricorrente osserva che aveva avuto contezza dell'esito del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza solo dopo l'esecuzione della notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione.
3. Alla Corte di cassazione si richiede, in definitiva, la declaratoria di nullità della procedura camerale, con annullamento dell'ordinanza impugnata del 31/8/2017 per violazione dei diritti di difesa e per mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
3.1. Il ricorso è fondato. Deve osservarsi che la procedura di richiesta di misure alternative alla detenzione era stata ritualmente instaurata ex art. 656 comma 6 cod. proc. pen. innanzi al Tribunale di sorveglianza. L'avvocato Bartoluzza, era stato difensore del GA nel giudizio di merito e aveva ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con il relativo decreto di sospensione. Le successive notifiche della fissazione dell'udienza camerale e del d'ufficio, provvedimento finale erano state eseguite ad un difensore successivamente designato con il relativo decreto di sospensione. Ciò in difetto di ogni presupposto legittimante. Questa Corte ha spiegato che l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, deve essere notificato, in assenza di diversa nomina dell'interessato, al difensore che ha assistito il condannato nella fase di cognizione (in quella fattispecie il difensore nominato in sede di cognizione era anche l'autore dell'istanza di concessione della misura alternativa) (Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, De Marzio, Rv. 262306). Ricorre l'omessa notifica del provvedimento conclusivo della procedura e, prima ancora, l'omessa rituale notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale. Ciò determina la mancata regolare instaurazione del contraddittorio processuale e l'apparente esecutività dell'ordinanza emessa che, al contrario, proprio perché non notificata ritualmente non risulta essere divenuta esecutiva e come tale è suscettibile di impugnazione.
3.2. E' principio consolidato quello secondo cui, in materia di benefici penitenziari ogni procedura è autonoma e richiede una nomina fiduciaria specifica, in difetto della quale il giudice di sorveglianza che procede è abilitato alla nomina di un difensore di ufficio. Nel caso di specie, a fronte di istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., a seguito di ordine di esecuzione sospeso, il combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 di detto articolo fissa la regola che il 3 ダ provvedimento è notificato, oltre che al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio. È indubbio, perciò, che, in assenza di apposita nomina di altro difensore ad opera dell'interessato, legittimato a proporre l'istanza è il difensore del giudizio di merito cui l'ordine di esecuzione sospeso è stato notificato: a maggior ragione (nella sostanza) se, come nel caso in esame, si tratta di difensore di fiducia. Non si sarebbe, pertanto, dovuto procedere alla nomina di un difensore di ufficio per il procedimento di sorveglianza e i relativi avvisi, non avendo il condannato espressamente "nominato" altro difensore per assisterlo in detta fase, dovevano essere eseguiti al difensore della fase di merito. Non si sarebbe, invero, giustificata la sostituzione del difensore (legittimato a dare impulso ad una determinata procedura) con altro professionista nominato d'ufficio, per l'assistenza dell'interessato nel corso della medesima procedura. In ossequio ai principi di continuità ed effettività della difesa tecnica, la necessità che sia lo stesso difensore che è abilitato a proporre l'istanza quello cui va notificata la fissazione dell'udienza camerale trova conferma nella ratio della norma. Essa, prevedendo espressamente, la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore del merito e in assenza di diversa nomina dell'interessato, intende assicurare che non si verifichi nessun ritardo o iato nell'assistenza del condannato (Sez. 1, n. 21761 del 27/05/2014, Rv. 262306). Alla luce di quanto premesso, il ricorso va ritenuto tempestivo e va disposto annullamento dell'ordinanza impugnata, per violazione del principio di corretta instaurazione del contraddittorio camerale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così deciso in Roma, il 7/11/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Cairo Maria Stefania Di Tomassi lumilen DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4