Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZA Oggetto SEZIONE 81863 Lavoro Composta dagli 111.mi\ ati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 11895/98Presidente - Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere- Cron. 12.188 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere- Rep. Consigliere- Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud.15/01/01 Consigliere- Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente 83 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE FLORE ANTONIANGELA, già elettivamente domiciliata in Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 ROMA VIALE MAZZINI 134 SC B₁ presso lo studio per diritti L. 11- 7 ABR ZAIRE dell'avvocato DE SANCTIS G., e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MONNI ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato + avverso la sentenza n. 346/97 del AL di2001 126 ORISTANO, depositata il 31/10/97 R.G.N. 62/91; же -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Lowr SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il AL di Oristano, con sentenza del 31 ottobre 1997, ha rigettato l'appello proposto da AN RE avverso la sentenza con la quale il Pretore di Oristano aveva respinto la domanda da lei proposta nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere la pensione di invalidità, richiesta con domanda amministrativa del 29 maggio 1980 e negata dall'Istituto. Il giudice d'appello ha richiamato la valutazione del consulente tecnico nominato d'ufficio in secondo grado che aveva concordato con l'ausiliare nominato dal Pretore nell'escludere che le affezioni morbose riscontrate riducessero a meno un terzo la capacità di lavoro dell'appellante ed ha ritenuto quest'ultima in grado di continuare a svolgere, senza danno o rischio di abnorme usura, l'attività di coltivatrice diretta od altra a lei confacente. Ha precisato che la patologia cardiaca era stata riconosciuta di scarso rilievo, mentre la malattia artrosica e l'osteoporosi comportavano un limitato deficit funzionale, ed il preteso deficit neurologico non era stato rilevato dal secondo trattandosi del resto di malattiaconsulente, ля chiaramente guaribile. д 3 L'assicurata soccombente chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato a due motivi di censura. L'Istituto intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 10, 636,secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. come modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, censura l'impugnata sentenza per avere fatto riferimento al requisito della capacità lavorativa, di cui alla legge n. 222 del 1984, e non a quello della capacità di guadagno previsto dalla normativa in vigore al momento della domanda implicante l'accertamentoamministrativa, di fattori ed elementi diversi da quelli richiesti dalla legge del 1984. denunziando vizio diCon il secondo motivo, motivazione, la RE censura la sentenza impugnata in ordine alla valutazione della usura ed alla interpretazione delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo e secondo grado, rilevando altresì erronei riferimenti in sede di consulenza tecnica alla attività espletata da essa ricorrente e lamentando anche la errata valutazione della 4 affezione cardiaca in relazione alla età ed alla attività di coltivatrice diretta a lei confacente. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, sono privi di fondamento. Generico e non sufficientemente specifico è il rilievo attinente al tipo di capacità (se di lavoro o di guadagno) alla cui riduzione deve farsi decisione: giacchè lariferimento ai fini della ricorrente non ha indicato idonei elementi da cui poter dedurre la rilevanza e la decisività nel caso concreto della censura, avendo essa omesso di specificare sotto quali profili e per quali ragioni ed in base a quale precise circostanze di fatto il capacità di guadagno sarebbe riferimento alla stato, nel singolo caso, a lei più favorevole che non l'altro. Sicchè il mero richiamo alla astratta previsione, quale operato dalla ricorrente, non appare sorretto dalla specificità necessaria, e quindi dalla sicura riferibilità e rilevanza nella presente fattispecie, necessari a qualificare un valido motivo per cassazione (ex art. 366 n. 4 c.p.c.). Le ulteriori censure con cui viene lamentato il vizio di motivazione devono essere anch'esse disattese. Eme Anzitutto è da rilevare che la relazione del consulente tecnico nominato d'ufficio in appello (da intendersi come integrativa della motivazione della sentenza perché da questa espressamente richiamata) contiene il riferimento anche alla attività di coltivatrice diretta, svolta dalla Flor& prima della attuale occupazione di casalinga (v. anamnesi pag. 2 rel. C.T.U. dr. Montaldo), e quindi deve ritenersi anche implicitamente tenuta presente nella formulazione del giudizio. In relazione agli altri rilievi sulla motivazione va poi preliminarmente ricordato, secondo il costante insegnamento di questa Corte, che "ai fini della configurabilità del vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non rileva, sotto il profilo della contraddittorietà, il mero contrasto tra segmenti logici della motivazione ed elementi o dati ad essa esterni, recuperati dal materiale istruttorio", nella specie le risultanze della consulenza tecnica, “né è significativo il diverso, anche se più plausibile, significato che quel materiale può esprimere alla luce della diversa lettura proposta dal ricorrente, occorrendo viceversa (perché la Emer. motivazione sia definita apparente, tamquam non 6 esset) un contrasto interno all'iter logico, tale da non consentire l'identificazione del che ha condotto allaprocedimento argomentativo decisione. Parallelamente, perché si configuri il deficit di motivazione, censurabile ai sensi della norma stessa, non basta che un fatto dibattuto tra le parti sia stato ignorato dal giudice, occorrendo anche che esso per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la soluzione della lite" (così, tra le molte, Cass. 7 ottobre 1996 n. 8767). Vizi motivazionali di questo genere, che invero corretto significato ora precisato neppure nel appaiono specificamente dedotti ed evidenziati nel contesto dei motivi in esame, non sono comunque ravvisabili nella motivazione svolta dal AL (ove appaiono, in alcuni punti errori meramente materiali nell'indicazione del nominativo della ricorrente), atteso che il giudice d'appello ha argomentato in maniera sufficientemente ampia ed approfondita in ordine alle alterazioni morbose 7 Emer riscontrate (in particolare la patologia cardiaca, la malattia artrosica ed un preteso deficit esplicitando in maniera chiara ilneurologico) procedimento logico giuridico, aderente alle risultanze peritali, posto a base della decisio- ne. Le censure svolte dal ricorrente, limitate a singole affermazioni e ad aspetti particolari, non risultano dunque riferirsi a punti decisivi nel senso che il loro accoglimento condurrebbe sicuramente ad una decisione diversa da quella seguita dal giudice del merito - ed appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare un nuovo esame delle acquisite risultanze peritali, attinenti quindi al merito della causa ed implicante pertanto valutazioni di fatto estrenee al giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per porre a carico dell'assicurata soccombente le spese di lite sostenute dall'INPS.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese 8 Emr del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2001. 1 Presidente: Il Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 17 APR. 2001 A IL COLLABORATORE CA M E R I P RSU DI CANCELLERIA D U E A , T O S 0 R O N S 1 O L 3 E C A L . 3 * T T O 5 , R B A : I A S ' E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M 1 E A I S D A I 8 E D A G , O E G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L O E D Дня