CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2023, n. 10316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10316 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'TI IT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10316 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione relativa all'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 11 maggio 2021, l'istanza di restituzione di beni sequestrati, proposta nell'interesse di OR D'IN, nella qualità di terzo intestatario dell'immobile sito in Teverola (Ce), alla III Traversa Strada Provinciale Casaluce Teverola, n. 25 (appartamenti siti al piano 1 e 2), oggetto di confisca definitiva disposta dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27 febbraio 2017, irrevocabile in data 12 settembre 2019. 1.1. Il Giudice ha osservato che si tratta di immobile originariamente sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. n. 306 del 1992, in quanto ritenuto nell'effettiva disponibilità di EN D'IN, padre dell'odierno ricorrente, all'epoca del sequestro (13 aprile 2016) indagato per aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata alla produzione, ricettazione e vendita di materiale contraffatto, con il ruolo di addetto alla ricezione della merce. Si era ritenuto, al momento del provvedimento di sequestro, che l'immobile unitamente ad altri beni, era stato acquistato attraverso il reimpiego di somme illecitamente accumulate da EN D'IN, come poteva evincersi dalla sproporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare convivente, rispetto al valore di detti beni. La richiesta di revoca era fondata sulle valutazioni del commercialista della ditta Liberty di D'IN OR che, per l'anno 2015, aveva subito una verifica fiscale all'esito della quale era stato accertato un reddito lordo quantificato in euro 96.500,00, dunque attestando così la capacità reddituale di OR D'IN rispetto all'acquisto dell'immobile in questione, avvenuto in data 17 giugno 2015. Il provvedimento di rigetto, oggetto di opposizione, fondava sull'effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato, OR D'IN, circostanza ritenuta non avversata dall'istante. Inoltre, il giudice dell'opposizione sottolinea come, in ordine alle disponibilità economiche effettive, era stata documentata dall'interessato, oltre alla capacità di reddito della ditta intestata a OR D'IN, la sussistenza di reddito derivante da contratto di locazione, in capo a EN D'IN, nonché della titolarità di partita Iva da parte della madre del ricorrente oltre a quella di un negozio di abbigliamento, così confermando la riferibilità del cespite a EN D'IN. Si rileva, nel provvedimento censurato, che il bene confiscato non risulta nella disponibilità del terzo interessato, odierno ricorrente,kche nell'anno 2015, quando si colloca l'acquisto dell'immobile per l'importo di euro 50.000,00, i ricavi accertati in sede fiscale, relativamente alla ditta intestata a OR D'IN non 2 sarebbero stati compatibili con l'acquisto dell'immobile, considerando le spese per il sostentamento della famiglia, i costi derivanti dall'esercizio dell'impresa, peraltro aperta da soli quattro mesi al momento dell'acquisto dell'immobile, circostanza dalla quale si ricava anche, secondo il giudice dell'opposizione, che non appare logicamente possibile l'avvenuto percepimento del 50% dei ricavi complessivi per tutto l'anno 2015 (indicati come pari ad euro 115.032,00) Si conclude riferendo l'acquisto alle risorse economiche che non provengono da quelle lecite nella disponibilità dell'opponente, in assenza, peraltro, di prova della provenienza delle risorse che, nel dicembre 2014, cioè pochi mesi prima dell'acquisto dell'immobile, il ricorrente aveva utilizzato per l iacquisitd(l'azienda (euro 20mila). 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione il terzo interessato, per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. M. Noviello, deducendo erronea applicazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 365 del 1992. 2.1. Si rileva che OR D'IN è incensurato, dedito a regolare attività lavorativa, titolare di una ditta che gestisce attività commerciale legata alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché rivendita di generi di monopolio. Il provvedimento impugnato, a parere del ricorrente, presuppone una inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico del terzo interessato la dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'acquisto, pur essendo questi estraneo al processo svolto a carico del padre concluso con la disposta confisca. Si sottolinea che, in materia, opera una mera presunzione relativa, richiamando giurisprudenza di legittimità in termini. Si richiama, inoltre (documentando la circostanza in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) l'esito dell'accertamento fiscale del 2015 e si allega relazione tecnica redatta dal commercialista della ditta, attestante un reddito di impresa pari ad euro 96.500,00 con volume di affari di euro 154.016,00, con reddito, dunque, che, secondo il ricorrente, sarebbe compatibile con l'acquisto. Si sottolinea che si tratta di circostanze intervenute (accertamento da parte dell'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Caserta) successivamente al passaggio in giudicato della disposta confisca. Quanto alla motivazione offerta dal Giudice sulle ulteriori spese, si osserva che D'IN non è coniugato e non ha figli e che, per l'anno 2015, non ha versato somme a titolo di Iva, Irpef, Irap. Infine, si assume che la ditta Liberty non è mai stata oggetto di sequestro, sicché nessun onere probatorio poteva essere posto a carico del ricorrente quanto 3 alle giustificazioni relative alla provenienza della provvista necessaria all'acquisto nel 2014. Da ultimo, si aggiunge che la documentazione relativa alla locazione di immobili e al reddito della moglie di EN D'IN era stata prodotta a confutazione delle osservazioni del Giudice che aveva respinto l'originaria istanza di restituzione, il quale aveva indicato nel EN D'IN l'unico familiare in possesso di risorse illecite necessarie al compimento dell'operazione economica. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, non assistito dalla necessaria specificità. 1.Si rileva, preliminarmente, che questa Corte di recente (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825) ha ritenuto necessario, nel solco di un consolidato orientamento, cJr al fine di ottenere la revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies cit. con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, in presenza del sopravvenire di nuovi elementi di prova, promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza patrimoniale si fonda, non essendo, quindi, possibile attivarsi con il medesimo strumento processuale per eliminare unicamente la statuizione di confisca. 1.1. Altro indirizzo (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634) ha sostenuto che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies cit. (ora art. 240- bis cod. pen.) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto, in sede di esecuzione, per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito — coperte dal giudicato di condanna ma siano proposte prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento. Si è, inoltre, chiarito che tali devono essere intese le prove preesistenti, non valutate, nemmeno implicitamente, dal giudice. Il principio è stato affermato in riferimento ad una fattispecie nella quale è stata ritenuta ammissibile la richiesta di revoca, proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento (nel senso dell'ammissibilità del rimedio da parte del terzo titolare apparente del bene non citato in sede di cognizione : Sez. 1, n. 16806 4 del 21/04/2010, Rv. 240772), basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto, di natura patrimoniale, consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo di confisca. Nel medesimo senso, si era espressa questa sezione Prima penale (Sez. 1, n. 1412 del 14/11/2019, dep. 2020, Amodio, Rv. 278070) in relazione ad un caso di sequestro preventivo a fini di confisca cd. allargata disposto dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, in riferimento al quale si è affermato che l'interessato che intenda chiedere la rivalutazione del provvedimento deve proporre, al giudice dell'esecuzione, domanda di revoca del sequestro, al cui eventuale rigetto può ulteriormente opporsi attivando la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676 del codice di rito. 2.0rbene, premessa l'ammissibilità del ricorso proposto in questa sede dal titolare apparente degli appartamenti confiscati, estraneo al giudizio di cognizione, si esclude che, nel caso al vaglio, sia rilevabile la denunciata inosservanza dell'art. 12-sexies cit. Anzi, per certi aspetti, il ricorso presenta profili di aspecificità in quanto trascura elementi decisivi, posti a base della decisione del Giudice dell'opposizione, ampiamente illustrati, nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, con ragionamento non manifestamente illogico. 2.1. Va premesso che si tratta di beni sottoposti, originariamente, a sequestro disposto ai sensi detrartr.321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., in quanto finalizzato alla confisca, nei confronti di indagato, reputato gravemente indiziato Gifd=r,eatò di reato associativo diretto alla produzione, ricettazione e vendita di materiale contraffatto, con il ruolo di addetto alla ricezione della merce e che ha ad oggetto beni appartenenti a EN D'IN e al suo nucleo familiare, sequestro concluso con la confisca disposta dalla Corte d'appello di Napoli in sede di cognizione, divenuta definitiva. 2.2. Orbene rispetto a tali beni immobili e al sequestro disposto, in data 13 aprile 2016, il giudice precisa che si tratta di provvedimento adottato per la rilevata sproporzione,complessivamente accertata, tra le fonti di reddito a partire dall'anno 1997 fino al 2014, relative al nucleo familiare di D'IN e l'acquisto dei beni ad esso riferibili, tra cui gli immobili di cui in premessa (due appartamenti posti a piani diversi dello stesso stabile). Si tratta di confisca cd. allargata che comporta, dunque, in ossequio ai noti parametri stabiliti da questa Corte anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 920 del 2004, Montella, Rv.226490) che oggetto di sequestro possano 5 essere danaro, beni o altre utilità, di cui l'indagato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Presupposti, poi, sono l'assenza di giustificazione della lecita provenienza dei suddetti beni, nonché la sproporzione del loro valore rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica dell'indagato e del suo nucleo familiare. A tal fine è noto che grava sull'accusa l'onere della prova della sproporzione, al momento degli acquisti, o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l'attività economica svolta dall'indagato, il quale può allegare e provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi. Ciò senza che assuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i cd. reati-spia. Sicché, la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratta di beni acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio della cd. ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che i beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione (Sez. 1, ric. Croatella citata nel ricorso;
Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529, nella quale il requisito della ragionevolezza temporale è stato reputato per acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell'attività criminosa). 3.Ciò premesso si osserva che il Giudice dell'opposizione rende motivazione esauriente e non apparente, quanto al requisito della sproporzione esponendo, correttamente, che, secondo questa Corte di legittimità, è sufficiente all'accusa dimostrare che l'indagato/imputato/condannato non svolge un'attività idonea a procurargli l'acquisto del bene lecitamente, perché sorga un onere di allegazione, in capo al formale intestatario, teso a dimostrare da quale reddito — legittimo — provenga l'acquisto e l'effettiva appartenenza del bene medesimo. 3.1.Si tratta, invero, di un onere di allegazione di elementi favorevoli che, al fine di giustificare la provenienza dei beni e superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, esistente a carico del titolare apparente, viene indicato, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, come non soddisfatto attraverso la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti, ma occorre che l'interessato assicuri spiegazione esauriente della derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie (tra le altre, Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922). 3.2.Più specificamente, si osserva che la motivazione sottolinea con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, 6 che, rispetto al reddito annuale prodotto dal nucleo familiare di EN D'IN composto da quattro persone, questo risultava titolare di tredici immobili, sette auto e una moto, oltre a rapporti bancari per oltre 70mila euro, tanto che, nel giudizio di cognizione, si era pervenuti alla confisca, tra l'altro, dell'immobile di cui si chiede la restituzione. Si evidenzia che, dunque, rispetto al reddito percepito dal nucleo familiare convivente, l'acquisto dei beni nonché il danaro versato sui conti correnti non hanno trovato adeguata giustificazione in risorse di lecita provenienza (cfr. pag. 3 e ss.). Inoltre, si sottolinea, rispetto al dato, prospettato quale elemento di novità, rappresentato dall'accertamento fiscale, per redditi relativi all'anno 2015, quanto alla ditta individuale di OR D'IN, che si è trattato di un accertamento analitico - induttivo (cfr. verbale di accertamento delle Agenzie delle Entrate, allegato dal ricorrente) e che, comunque, questo si riferisce, quanto all'utile di esercizio, all'intero anno 2015, mentre l'immobile è stato acquistato, a fronte di un reddito complessivo del nucleo familiare relativo ai cinque anni precedenti, pari a poco più di 16mila euro, nel mese di giugno del 2015. Infine, non è indicata, dall'istante, secondo il provvedimento impugnato, la provenienza della provvista per l'acquisto della ditta individuale, intervenuto da parte dell'odierno ricorrente, nel mese di dicembre del 2014, trattandosi peraltro di ramo di azienda della s.a.s. Liberty costituita da EN D'IN e EP Bruno. 4. Tale motivazione è in linea con l'orientamento di legittimità sopra indicato e, comunque, il ricorso si presenta reiterativo dell'opposizione proposta, cui il Giudice ha risposto con il descritto ragionamento, coerente e logico, scardinabile, peraltro, soltanto attraverso un riesame, in fatto, di alcune risultanze della documentazione allegata (relazione tecnica del commercialista), inibito a questa Corte in sede di legittimità. Occorre, però, tenere presente, ai fini che interessano, non il fatturato (ricavi accertati dall'Ufficio) come assume la difesa, quanto l'utile di esercizio, come afferma il Giudice, peraltro solo induttivamente determinato al lordo delle imposte. Si osserva, poi, che l'elemento di novità sottolineato dalla difesa non è esauriente, perché non idoneo ad incidere sulla prova dell'entità dell'utile effettivo riferibile al nucleo familiare del condannato relativo al primo semestre del 2015, momento in cui si colloca l'acquisto degli appartamenti confiscati. Tanto, tenuto conto che i redditi indicati non sono stati individuati in base a dichiarazioni dell'interessato ma all'esito di un accertamento, di natura analitico- induttiva, ad opera del preposto Ufficio. Né è possibile, specificamente, collocare 7 temporalmente, rispetto all'epoca degli acquisti, quella in cui il reddito è stato prodotto 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) ) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, E. Pedicini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10316 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione relativa all'ordinanza con la quale era stata respinta, in data 11 maggio 2021, l'istanza di restituzione di beni sequestrati, proposta nell'interesse di OR D'IN, nella qualità di terzo intestatario dell'immobile sito in Teverola (Ce), alla III Traversa Strada Provinciale Casaluce Teverola, n. 25 (appartamenti siti al piano 1 e 2), oggetto di confisca definitiva disposta dalla Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27 febbraio 2017, irrevocabile in data 12 settembre 2019. 1.1. Il Giudice ha osservato che si tratta di immobile originariamente sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. n. 306 del 1992, in quanto ritenuto nell'effettiva disponibilità di EN D'IN, padre dell'odierno ricorrente, all'epoca del sequestro (13 aprile 2016) indagato per aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata alla produzione, ricettazione e vendita di materiale contraffatto, con il ruolo di addetto alla ricezione della merce. Si era ritenuto, al momento del provvedimento di sequestro, che l'immobile unitamente ad altri beni, era stato acquistato attraverso il reimpiego di somme illecitamente accumulate da EN D'IN, come poteva evincersi dalla sproporzione rispetto ai redditi del nucleo familiare convivente, rispetto al valore di detti beni. La richiesta di revoca era fondata sulle valutazioni del commercialista della ditta Liberty di D'IN OR che, per l'anno 2015, aveva subito una verifica fiscale all'esito della quale era stato accertato un reddito lordo quantificato in euro 96.500,00, dunque attestando così la capacità reddituale di OR D'IN rispetto all'acquisto dell'immobile in questione, avvenuto in data 17 giugno 2015. Il provvedimento di rigetto, oggetto di opposizione, fondava sull'effettiva disponibilità del bene in capo all'indagato, OR D'IN, circostanza ritenuta non avversata dall'istante. Inoltre, il giudice dell'opposizione sottolinea come, in ordine alle disponibilità economiche effettive, era stata documentata dall'interessato, oltre alla capacità di reddito della ditta intestata a OR D'IN, la sussistenza di reddito derivante da contratto di locazione, in capo a EN D'IN, nonché della titolarità di partita Iva da parte della madre del ricorrente oltre a quella di un negozio di abbigliamento, così confermando la riferibilità del cespite a EN D'IN. Si rileva, nel provvedimento censurato, che il bene confiscato non risulta nella disponibilità del terzo interessato, odierno ricorrente,kche nell'anno 2015, quando si colloca l'acquisto dell'immobile per l'importo di euro 50.000,00, i ricavi accertati in sede fiscale, relativamente alla ditta intestata a OR D'IN non 2 sarebbero stati compatibili con l'acquisto dell'immobile, considerando le spese per il sostentamento della famiglia, i costi derivanti dall'esercizio dell'impresa, peraltro aperta da soli quattro mesi al momento dell'acquisto dell'immobile, circostanza dalla quale si ricava anche, secondo il giudice dell'opposizione, che non appare logicamente possibile l'avvenuto percepimento del 50% dei ricavi complessivi per tutto l'anno 2015 (indicati come pari ad euro 115.032,00) Si conclude riferendo l'acquisto alle risorse economiche che non provengono da quelle lecite nella disponibilità dell'opponente, in assenza, peraltro, di prova della provenienza delle risorse che, nel dicembre 2014, cioè pochi mesi prima dell'acquisto dell'immobile, il ricorrente aveva utilizzato per l iacquisitd(l'azienda (euro 20mila). 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione il terzo interessato, per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. M. Noviello, deducendo erronea applicazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 365 del 1992. 2.1. Si rileva che OR D'IN è incensurato, dedito a regolare attività lavorativa, titolare di una ditta che gestisce attività commerciale legata alla somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché rivendita di generi di monopolio. Il provvedimento impugnato, a parere del ricorrente, presuppone una inversione dell'onere probatorio, ponendo a carico del terzo interessato la dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie all'acquisto, pur essendo questi estraneo al processo svolto a carico del padre concluso con la disposta confisca. Si sottolinea che, in materia, opera una mera presunzione relativa, richiamando giurisprudenza di legittimità in termini. Si richiama, inoltre (documentando la circostanza in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso) l'esito dell'accertamento fiscale del 2015 e si allega relazione tecnica redatta dal commercialista della ditta, attestante un reddito di impresa pari ad euro 96.500,00 con volume di affari di euro 154.016,00, con reddito, dunque, che, secondo il ricorrente, sarebbe compatibile con l'acquisto. Si sottolinea che si tratta di circostanze intervenute (accertamento da parte dell'Ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Caserta) successivamente al passaggio in giudicato della disposta confisca. Quanto alla motivazione offerta dal Giudice sulle ulteriori spese, si osserva che D'IN non è coniugato e non ha figli e che, per l'anno 2015, non ha versato somme a titolo di Iva, Irpef, Irap. Infine, si assume che la ditta Liberty non è mai stata oggetto di sequestro, sicché nessun onere probatorio poteva essere posto a carico del ricorrente quanto 3 alle giustificazioni relative alla provenienza della provvista necessaria all'acquisto nel 2014. Da ultimo, si aggiunge che la documentazione relativa alla locazione di immobili e al reddito della moglie di EN D'IN era stata prodotta a confutazione delle osservazioni del Giudice che aveva respinto l'originaria istanza di restituzione, il quale aveva indicato nel EN D'IN l'unico familiare in possesso di risorse illecite necessarie al compimento dell'operazione economica. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, E. Pedicini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, non assistito dalla necessaria specificità. 1.Si rileva, preliminarmente, che questa Corte di recente (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825) ha ritenuto necessario, nel solco di un consolidato orientamento, cJr al fine di ottenere la revoca della confisca disposta ex art. 12-sexies cit. con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, in presenza del sopravvenire di nuovi elementi di prova, promuovere il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza patrimoniale si fonda, non essendo, quindi, possibile attivarsi con il medesimo strumento processuale per eliminare unicamente la statuizione di confisca. 1.1. Altro indirizzo (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Ciconte, Rv. 281634) ha sostenuto che la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies cit. (ora art. 240- bis cod. pen.) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto, in sede di esecuzione, per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito — coperte dal giudicato di condanna ma siano proposte prove nuove, sopravvenute alla conclusione del procedimento. Si è, inoltre, chiarito che tali devono essere intese le prove preesistenti, non valutate, nemmeno implicitamente, dal giudice. Il principio è stato affermato in riferimento ad una fattispecie nella quale è stata ritenuta ammissibile la richiesta di revoca, proposta dalle parti che avevano preso parte al procedimento (nel senso dell'ammissibilità del rimedio da parte del terzo titolare apparente del bene non citato in sede di cognizione : Sez. 1, n. 16806 4 del 21/04/2010, Rv. 240772), basata sull'allegazione di nuovi elementi di fatto, di natura patrimoniale, consistenti nella segnalazione di maggiori entrate finanziarie rispetto a quelle valutate nel giudizio conclusosi con il provvedimento definitivo di confisca. Nel medesimo senso, si era espressa questa sezione Prima penale (Sez. 1, n. 1412 del 14/11/2019, dep. 2020, Amodio, Rv. 278070) in relazione ad un caso di sequestro preventivo a fini di confisca cd. allargata disposto dal giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, in riferimento al quale si è affermato che l'interessato che intenda chiedere la rivalutazione del provvedimento deve proporre, al giudice dell'esecuzione, domanda di revoca del sequestro, al cui eventuale rigetto può ulteriormente opporsi attivando la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 676 del codice di rito. 2.0rbene, premessa l'ammissibilità del ricorso proposto in questa sede dal titolare apparente degli appartamenti confiscati, estraneo al giudizio di cognizione, si esclude che, nel caso al vaglio, sia rilevabile la denunciata inosservanza dell'art. 12-sexies cit. Anzi, per certi aspetti, il ricorso presenta profili di aspecificità in quanto trascura elementi decisivi, posti a base della decisione del Giudice dell'opposizione, ampiamente illustrati, nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, con ragionamento non manifestamente illogico. 2.1. Va premesso che si tratta di beni sottoposti, originariamente, a sequestro disposto ai sensi detrartr.321, comma 2, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., in quanto finalizzato alla confisca, nei confronti di indagato, reputato gravemente indiziato Gifd=r,eatò di reato associativo diretto alla produzione, ricettazione e vendita di materiale contraffatto, con il ruolo di addetto alla ricezione della merce e che ha ad oggetto beni appartenenti a EN D'IN e al suo nucleo familiare, sequestro concluso con la confisca disposta dalla Corte d'appello di Napoli in sede di cognizione, divenuta definitiva. 2.2. Orbene rispetto a tali beni immobili e al sequestro disposto, in data 13 aprile 2016, il giudice precisa che si tratta di provvedimento adottato per la rilevata sproporzione,complessivamente accertata, tra le fonti di reddito a partire dall'anno 1997 fino al 2014, relative al nucleo familiare di D'IN e l'acquisto dei beni ad esso riferibili, tra cui gli immobili di cui in premessa (due appartamenti posti a piani diversi dello stesso stabile). Si tratta di confisca cd. allargata che comporta, dunque, in ossequio ai noti parametri stabiliti da questa Corte anche nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 920 del 2004, Montella, Rv.226490) che oggetto di sequestro possano 5 essere danaro, beni o altre utilità, di cui l'indagato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Presupposti, poi, sono l'assenza di giustificazione della lecita provenienza dei suddetti beni, nonché la sproporzione del loro valore rispetto al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica dell'indagato e del suo nucleo familiare. A tal fine è noto che grava sull'accusa l'onere della prova della sproporzione, al momento degli acquisti, o tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o tra il valore dei beni e l'attività economica svolta dall'indagato, il quale può allegare e provare fatti in contrario sulla lecita provenienza dei redditi. Ciò senza che assuma rilievo la pertinenzialità fra i beni sequestrati e i cd. reati-spia. Sicché, la confiscabilità non è esclusa per il fatto che si tratta di beni acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si procede, pur dovendo tenersi presente il principio della cd. ragionevolezza temporale, secondo il quale va verificato che i beni non siano ictu ()cui/ estranei al reato medesimo, in quanto acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente, rispetto alla sua commissione (Sez. 1, ric. Croatella citata nel ricorso;
Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529, nella quale il requisito della ragionevolezza temporale è stato reputato per acquisto effettuato un anno prima rispetto al formale inizio dell'attività criminosa). 3.Ciò premesso si osserva che il Giudice dell'opposizione rende motivazione esauriente e non apparente, quanto al requisito della sproporzione esponendo, correttamente, che, secondo questa Corte di legittimità, è sufficiente all'accusa dimostrare che l'indagato/imputato/condannato non svolge un'attività idonea a procurargli l'acquisto del bene lecitamente, perché sorga un onere di allegazione, in capo al formale intestatario, teso a dimostrare da quale reddito — legittimo — provenga l'acquisto e l'effettiva appartenenza del bene medesimo. 3.1.Si tratta, invero, di un onere di allegazione di elementi favorevoli che, al fine di giustificare la provenienza dei beni e superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, esistente a carico del titolare apparente, viene indicato, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, come non soddisfatto attraverso la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti, ma occorre che l'interessato assicuri spiegazione esauriente della derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie (tra le altre, Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085; Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922). 3.2.Più specificamente, si osserva che la motivazione sottolinea con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, 6 che, rispetto al reddito annuale prodotto dal nucleo familiare di EN D'IN composto da quattro persone, questo risultava titolare di tredici immobili, sette auto e una moto, oltre a rapporti bancari per oltre 70mila euro, tanto che, nel giudizio di cognizione, si era pervenuti alla confisca, tra l'altro, dell'immobile di cui si chiede la restituzione. Si evidenzia che, dunque, rispetto al reddito percepito dal nucleo familiare convivente, l'acquisto dei beni nonché il danaro versato sui conti correnti non hanno trovato adeguata giustificazione in risorse di lecita provenienza (cfr. pag. 3 e ss.). Inoltre, si sottolinea, rispetto al dato, prospettato quale elemento di novità, rappresentato dall'accertamento fiscale, per redditi relativi all'anno 2015, quanto alla ditta individuale di OR D'IN, che si è trattato di un accertamento analitico - induttivo (cfr. verbale di accertamento delle Agenzie delle Entrate, allegato dal ricorrente) e che, comunque, questo si riferisce, quanto all'utile di esercizio, all'intero anno 2015, mentre l'immobile è stato acquistato, a fronte di un reddito complessivo del nucleo familiare relativo ai cinque anni precedenti, pari a poco più di 16mila euro, nel mese di giugno del 2015. Infine, non è indicata, dall'istante, secondo il provvedimento impugnato, la provenienza della provvista per l'acquisto della ditta individuale, intervenuto da parte dell'odierno ricorrente, nel mese di dicembre del 2014, trattandosi peraltro di ramo di azienda della s.a.s. Liberty costituita da EN D'IN e EP Bruno. 4. Tale motivazione è in linea con l'orientamento di legittimità sopra indicato e, comunque, il ricorso si presenta reiterativo dell'opposizione proposta, cui il Giudice ha risposto con il descritto ragionamento, coerente e logico, scardinabile, peraltro, soltanto attraverso un riesame, in fatto, di alcune risultanze della documentazione allegata (relazione tecnica del commercialista), inibito a questa Corte in sede di legittimità. Occorre, però, tenere presente, ai fini che interessano, non il fatturato (ricavi accertati dall'Ufficio) come assume la difesa, quanto l'utile di esercizio, come afferma il Giudice, peraltro solo induttivamente determinato al lordo delle imposte. Si osserva, poi, che l'elemento di novità sottolineato dalla difesa non è esauriente, perché non idoneo ad incidere sulla prova dell'entità dell'utile effettivo riferibile al nucleo familiare del condannato relativo al primo semestre del 2015, momento in cui si colloca l'acquisto degli appartamenti confiscati. Tanto, tenuto conto che i redditi indicati non sono stati individuati in base a dichiarazioni dell'interessato ma all'esito di un accertamento, di natura analitico- induttiva, ad opera del preposto Ufficio. Né è possibile, specificamente, collocare 7 temporalmente, rispetto all'epoca degli acquisti, quella in cui il reddito è stato prodotto 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000) ) al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente