CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 14215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14215 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UC DE nato in (MAROCCO) il 25/02/1988 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Vicenza svolta la relazione dal Consigliere Gabriella LO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14215 Anno 2026 Presidente: DI AL EMANUELE Relatore: LO GA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di riesame, formulata nell’interesse di DE KA, avverso il decreto con il quale il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza eseguito il 29/09/2025 e contestualmente disposto la misura reale sulla somma di euro 900,00 rinvenuta nella sua disponibilità. Nella specie, nel corso di attività di osservazione a carico del KA, titolare di un’officina, indicata da fonte confidenziale come possibile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, stante il susseguirsi di incontri di breve durata con terzi, gli operanti avevano proceduto all’arresto dell’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, ponendo in sequestro quanto loro consegnato spontaneamente dal KA (un involucro contenente cocaina “in sasso” del peso lordo di gr. 74,42 e la somma in sequestro detenuta nella tasca dei pantaloni); estesa la perquisizione all’abitazione, era stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cocaina del peso di gr. 22,85. Nella specie, la somma di denaro è stata sottoposta al vincolo reale ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240 bis, cod. pen., per avere l’A.G. ritenuto che la sua perdurante disponibilità in capo all’indagato potesse portare il reato a ulteriori conseguenze, consentendogli di acquisire altra sostanza da immettere nel mercato illecito. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto del riesame cautelare, ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, formulando un unico motivo, con il quale ha sostanzialmente contestato la legittimità della misura, in relazione al nesso di pertinenza tra somma e reato e alla non operatività di presunzioni sul punto;
ai principi di tassatività, sussidiarietà e proporzionalità; al difetto dei presupposti tipici per confische diverse da quella diretta;
alla necessità di motivazione sul periculum impeditivo;
alla mancata valutazione dei documenti difensivi attestanti la provenienza lecita delle somme. Richiamati taluni principi in materia, la difesa ha affermato che la conferma del sequestro della somma sarebbe contraria alla “nuova regola applicabile” per la quale è necessaria la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità; che, inoltre, il richiamo alla confisca per equivalente non supererebbe i limiti di tassatività, sussidiarietà e proporzionalità, in difetto di una impossibilità di confisca diretta;
laddove il periculum impeditivo sarebbe affidato a generiche e stereotipate motivazioni, senza alcuna rappresentazione del rischio di dispersione o reimpiego delle somme di provenienza documentata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Avuto riguardo alle questioni devolute, giovi intanto precisare che il giudice del gravame, nonostante la provvisoria incolpazione fosse allo stato limitata alla sola detenzione illecita, in assenza di indicatori di una fabbricazione domestica della droga in sequestro, ha ritenuto integrati i presupposti della misura: al fumus commissi delicti, ricavandolo dalle emergenze riassunte nei verbali di perquisizione e sequestro;
quanto al periculum, avendo condiviso la ritenuta necessità di apprendere la somma in via anticipata, stante il rischio che la stessa fosse reimpiegata nel mercato illecito degli stupefacenti, portando il reato a ulteriori conseguenze. Ha, poi, rigettato le allegazioni difensive specificamente inerenti al nesso di pertinenzialità, osservando come, nella specie, si fosse di fronte a un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, con conseguente irrilevanza di tale valutazione, essendo richiesto unicamente che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente confiscabili. E, sul punto, ha precisato che l’indagato non aveva dimostrato la liceità della fonte economica, non avendo provato l’entità dei guadagni derivanti dall’impresa personale che, in base ai documenti illustrati dal GIP nel decreto, era risultata inattiva. Il che giustificava la conclusione che l’indagato non disponesse di redditi diversi da quelli provenienti dall’attività criminosa e dal proprio inserimento in un contesto criminale che ha ritenuto, peraltro, all’apparenza ben più ampio, ciò inferendo dall’ingente quantitativo di droga in sequestro, dalle sospette modalità di custodia del denaro e dalla spontanea consegna di esso da parte dell’indagato unitamente alla droga, in risposta alla domanda degli operanti di consegnare tutto ciò che concerneva l’attività di spaccio. 2.1. Ciò posto, il motivo, non deducibile, in quanto si sostanzia nella censura al percorso motivazionale, è anche generico nella sua formulazione. La difesa ha reiterato l’erronea premessa sulla quale ha articolato l’impugnazione di merito, senza neppure indicare specificamente il vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen. In sostanza, si è limitata a opporre rilievi al percorso giustificativo quanto al nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato di cui alla contestazione cautelare, senza tener conto della natura della misura reale della quale si discute, finalizzata cioè alla c.d. confisca allargata, ai cui fini il vaglio giudiziale è circoscritto, da un lato, alla tipologia di reato per il quale si procede (che, nella specie, rientra tra quelli previsti dalla legge), rispetto al quale non consta alcuna censura in ordine al relativo fumus;
dall’altro, ha opposto l’assenza di motivazione quanto alla esistenza della sproporzione tra i redditi leciti goduti e i beni e le provviste dei quali l’indagato è risultato avere la disponibilità. Tale tipo di confisca, infatti, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in 4 considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale diversa misura di sicurezza reale, è necessario accertare, quanto al fumus, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni legittimanti la confisca, sia quanto alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia con riferimento alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/3/2015, Rv. 263931 – 01; Sez. 1, n. 19516 del 1/4/2010, Rv. 247205 – 01). 2.2. Si tratta di profili esaminati dal giudice del riesame che è giunto alle rassegnate conclusioni attraverso un percorso giustificativo certamente esistente, il che rende il ricorso in radice inammissibile perché le censure non sono deducibili. Avverso provvedimenti del tipo di quello impugnato, infatti, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710 – 01]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916 – 01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18 marzo 2026. La Consigliera est. Il Presidente GA LO EMANUELE DI AL
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 14215 Anno 2026 Presidente: DI AL EMANUELE Relatore: LO GA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di riesame, formulata nell’interesse di DE KA, avverso il decreto con il quale il GIP aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza eseguito il 29/09/2025 e contestualmente disposto la misura reale sulla somma di euro 900,00 rinvenuta nella sua disponibilità. Nella specie, nel corso di attività di osservazione a carico del KA, titolare di un’officina, indicata da fonte confidenziale come possibile luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, stante il susseguirsi di incontri di breve durata con terzi, gli operanti avevano proceduto all’arresto dell’uomo per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, ponendo in sequestro quanto loro consegnato spontaneamente dal KA (un involucro contenente cocaina “in sasso” del peso lordo di gr. 74,42 e la somma in sequestro detenuta nella tasca dei pantaloni); estesa la perquisizione all’abitazione, era stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di cocaina del peso di gr. 22,85. Nella specie, la somma di denaro è stata sottoposta al vincolo reale ai sensi dell’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 240 bis, cod. pen., per avere l’A.G. ritenuto che la sua perdurante disponibilità in capo all’indagato potesse portare il reato a ulteriori conseguenze, consentendogli di acquisire altra sostanza da immettere nel mercato illecito. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto del riesame cautelare, ha proposto ricorso la difesa dell’indagato, formulando un unico motivo, con il quale ha sostanzialmente contestato la legittimità della misura, in relazione al nesso di pertinenza tra somma e reato e alla non operatività di presunzioni sul punto;
ai principi di tassatività, sussidiarietà e proporzionalità; al difetto dei presupposti tipici per confische diverse da quella diretta;
alla necessità di motivazione sul periculum impeditivo;
alla mancata valutazione dei documenti difensivi attestanti la provenienza lecita delle somme. Richiamati taluni principi in materia, la difesa ha affermato che la conferma del sequestro della somma sarebbe contraria alla “nuova regola applicabile” per la quale è necessaria la prova rigorosa del nesso di pertinenzialità; che, inoltre, il richiamo alla confisca per equivalente non supererebbe i limiti di tassatività, sussidiarietà e proporzionalità, in difetto di una impossibilità di confisca diretta;
laddove il periculum impeditivo sarebbe affidato a generiche e stereotipate motivazioni, senza alcuna rappresentazione del rischio di dispersione o reimpiego delle somme di provenienza documentata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo Esposito, ha depositato memoria, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Avuto riguardo alle questioni devolute, giovi intanto precisare che il giudice del gravame, nonostante la provvisoria incolpazione fosse allo stato limitata alla sola detenzione illecita, in assenza di indicatori di una fabbricazione domestica della droga in sequestro, ha ritenuto integrati i presupposti della misura: al fumus commissi delicti, ricavandolo dalle emergenze riassunte nei verbali di perquisizione e sequestro;
quanto al periculum, avendo condiviso la ritenuta necessità di apprendere la somma in via anticipata, stante il rischio che la stessa fosse reimpiegata nel mercato illecito degli stupefacenti, portando il reato a ulteriori conseguenze. Ha, poi, rigettato le allegazioni difensive specificamente inerenti al nesso di pertinenzialità, osservando come, nella specie, si fosse di fronte a un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, con conseguente irrilevanza di tale valutazione, essendo richiesto unicamente che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente confiscabili. E, sul punto, ha precisato che l’indagato non aveva dimostrato la liceità della fonte economica, non avendo provato l’entità dei guadagni derivanti dall’impresa personale che, in base ai documenti illustrati dal GIP nel decreto, era risultata inattiva. Il che giustificava la conclusione che l’indagato non disponesse di redditi diversi da quelli provenienti dall’attività criminosa e dal proprio inserimento in un contesto criminale che ha ritenuto, peraltro, all’apparenza ben più ampio, ciò inferendo dall’ingente quantitativo di droga in sequestro, dalle sospette modalità di custodia del denaro e dalla spontanea consegna di esso da parte dell’indagato unitamente alla droga, in risposta alla domanda degli operanti di consegnare tutto ciò che concerneva l’attività di spaccio. 2.1. Ciò posto, il motivo, non deducibile, in quanto si sostanzia nella censura al percorso motivazionale, è anche generico nella sua formulazione. La difesa ha reiterato l’erronea premessa sulla quale ha articolato l’impugnazione di merito, senza neppure indicare specificamente il vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, cod. proc. pen. In sostanza, si è limitata a opporre rilievi al percorso giustificativo quanto al nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato di cui alla contestazione cautelare, senza tener conto della natura della misura reale della quale si discute, finalizzata cioè alla c.d. confisca allargata, ai cui fini il vaglio giudiziale è circoscritto, da un lato, alla tipologia di reato per il quale si procede (che, nella specie, rientra tra quelli previsti dalla legge), rispetto al quale non consta alcuna censura in ordine al relativo fumus;
dall’altro, ha opposto l’assenza di motivazione quanto alla esistenza della sproporzione tra i redditi leciti goduti e i beni e le provviste dei quali l’indagato è risultato avere la disponibilità. Tale tipo di confisca, infatti, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in 4 considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato. Ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale diversa misura di sicurezza reale, è necessario accertare, quanto al fumus, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum, la presenza di seri indizi di esistenza delle condizioni legittimanti la confisca, sia quanto alla sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia con riferimento alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi (Sez. 6, n. 26832 del 24/3/2015, Rv. 263931 – 01; Sez. 1, n. 19516 del 1/4/2010, Rv. 247205 – 01). 2.2. Si tratta di profili esaminati dal giudice del riesame che è giunto alle rassegnate conclusioni attraverso un percorso giustificativo certamente esistente, il che rende il ricorso in radice inammissibile perché le censure non sono deducibili. Avverso provvedimenti del tipo di quello impugnato, infatti, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall’art. 325 cod. proc. pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710 – 01]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 comma 1 cod. proc. pen. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916 – 01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18 marzo 2026. La Consigliera est. Il Presidente GA LO EMANUELE DI AL