Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Le acque provenienti da un mattatoio comunale hanno natura di "acque reflue industriali" e pertanto il loro scarico, anche se effettuato in vasche a tenuta stagna (dalle quali poi i reflui, in una fase successiva, vengano prelevati con autocisterne), dev'essere debitamente autorizzato, sotto comminatoria di sanzione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/1999, n. 12576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12576 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 28.9.1999
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " SI DO " N.3132
3. " TT OL " REGISTRO GENERALE
4. " RA IE " N.08097/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposta da LO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 29.12.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Il Pretore di Crotone, con sentenza in data 7.4.1998, condannava MI NE, Sindaco pro tempore del Comune di Isola di Capo Rizzuto, alla pena di mesi due di arresto e quattro milioni di ammenda con i benefici di legge, per il reato previsto dagli artt. 9 e 21, 1^ comma l. 319/76 (scarico da un mattatoio comunale senza autorizzazione nel suolo e sottosuolo), come accertato il 31.3.1995. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 29.12.1998, confermava la decisione del primo giudice. Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto il mattatoio comunale doveva essere considerato insediamento civile e non produttivo;
comunque, trattavasi di scarico "indiretto", tramite autospurgo, con prelievo da vasche a tenuta stagna, ipotesi alla quale non si applicherebbe la normativa sulle acque.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già ritenuto che i mattatoi comunali per le loro caratteristiche e la natura dei reflui costituiscono insediamenti produttivi e non civili (Cass. Sez. III, 12.5.1994, n. 5629 ed altre).
La situazione giuridica risulta ancora più chiara alla luce della nuova legge 152/99, che definisce l'inquinamento (art. 1, punto 2), come "scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia, le cui conseguenze, siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi o al sistema idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque". Da questa nozione risulta evidente che anche lo scarico "indiretto" è soggetto alla normativa, salva la fase del trasporto soggetta alla legge sui rifiuti (l. 22/97). La tradizionale distinzione tra scarico da insediamento produttivo e scarico da insediamento civile è meglio precisata, spostandosi l'attenzione sulla natura dei reflui, che per le acque reflue domestiche è caratterizzata "prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche", mentre nelle "acque reflue industriali" sono ricomprese anche quelle scaricate da edifici in cui si volgano "attività commerciali", con la conseguenza di attrarre verso le nozione di scarico "produttivo" le categorie degli scarichi da strutture che svolgono attività di servizi, salvo ipotesi marginali da accertare caso per caso (vedi art. 1, punto g ed h).
Nella nozione di scarico quello che rileva è costituito dalla fase iniziale in cui un refluo possa da una struttura produttiva e civile nell'ambiente cioè la "immissione diretta" come si esprime l'art. 1 punto bb della nuova legge, mentre rimane distinta la fase dell'eventuale trasporto altrove dei reflui, sottoposto alla legge sui rifiuti [ed il problema dello scarico si potrà riproporre dopo il trasporto].
Perciò l'utilizzo di vasche a tenuta, per il trasporto successivo dei reflui a mezzo di autobotti (autospurgo), realizza due fasi giuridicamente distinte:
a) la prima è costituita dallo scarico in senso tecnico, cioè dalla "missione diretta" dei reflui nella vasca a tenuta;
b) la seconda dal trasporto dal luogo di produzione del rifiuto, a mezzo di "autobotti" nel luogo dello smaltimento (es. impianto di depurazione di terzi).
La prima fase deve esser controllata dalla autorità competente, in base al principio "tutti gli scarichi devono essere autorizzati" già presente nell'articolo 9 della legge 319/76 ed ora ribadito dallo articolo 45, n. 1 legge 152/99, in quanto non si può affidare unilateralmente allo stesso soggetto interessato la responsabilità della verifica delle condizioni e prescrizioni da osservare, sicché l'autorizzazione espressa e specifica è sempre necessaria. Neppure si può addurre che la vasca impermeabilizzata o a tenuta offre garanzie adeguate, perché tale circostanza deve essere appunto verificata dalla P.A. competente, onde evitare che un impatto anche solo potenziate possa danneggiare l'ambiente.
La seconda fase richiede, invece, una serie di adempimento relativi al soggetto trasportatore, al mezzo utilizzato, ai distintivi di identificazione del carico, ai registri di carico e scarico, all'autorizzazione per il trasporto, ex. l. 22/97.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in cancelleria il 5 novembre 1999