Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del comma primo dello stesso articolo, per cui non è possibile operare il giudizio di comparazione con circostanze attenuanti. (Nella specie, in cui era stata accolta la richiesta di patteggiamento della pena sul presupposto della prevalenza delle attenuanti, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena e ha ordinato la trasmissione degli atti al giudice che l'aveva pronunciata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2006, n. 41735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41735 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1864
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 005975/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIBRESCIA;
nei confronti di:
1) EZ AB N. IL 04/03/1958;
avverso SENTENZA del 07/10/2005 TRIBUNALE di MANTOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente propone ricorso contro la sentenza 7 ottobre 2005 in epigrafe indicata con la quale è stato applicata la pena ex art. 444 c.p.p. di due mesi e venti giorni di reclusione, convertita L. n. 689 del 1981, ex art. 53, in 3.040,00 Euro di multa, per il delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2;
che il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 570 e 69 c.p., in quanto è stata ritenuta "circostanza aggravante", anziché autonoma fattispecie di reato, la fattispecie prevista dal secondo comma del citato articolo 570 e così effettuata un'illegittima comparazione con le attenuanti generiche e applicata un pena illegale;
che tale è la sintesi, ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
Considerato che, è oramai diritto vivente, l'ipotesi di cui all'art.570 c.p., comma 2, costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del comma 1 dello stesso articolo (Sez. 6^, 11 febbraio 1998, dep. 2 marzo 1998, n. 2681, rv. 210371; Sez. 6^, 23 settembre 1995, dep. 5 ottobre 1995, n. 10154, rv. 202976; Sez. 6^, 26 gennaio 1976, dep. 13 maggio 1976, n. 5815, rv. 133481) per cui non è possibile operare il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e accogliere la richiesta di patteggiamento che presupponga, nel giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti (Sez. 6^, 11 febbraio 1998, cit.);
che il ricorso è, pertanto, fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006