Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Il riconoscimento in sede di cognizione della continuazione con uno stesso reato associativo di due gruppi distinti, per sentenze di condanna, di reati fine, impone al giudice dell'esecuzione di affermare l'esistenza della continuazione tra i reati fine facenti parte dei due distinti gruppi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2010, n. 16632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16632 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/04/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 1100
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 44570/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA NI N. IL 08/08/1963;
avverso l'ordinanza n. 941/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. Galasso Aurelio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice a quo.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 2 novembre 2009 e depositata il in pari data, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di IC RG pel riconoscimento della continuazione tra tutti i reati pei quali aveva riportato condanna, giusta sentenze di quella stessa Corte territoriale 16 marzo 2005 (irrevocabile dal 30 marzo 2006), 21 marzo 2007 (irrevocabile dal 9 gennaio 2008) e 19 marzo 2008 (irrevocabile dal 221 gennaio 2009).
La Corte di appello ha motivato la richiesta del condannato "ha già trovato accoglimento nei due ultimi giudizi di cognizione": i delitti (scopo) di estorsione tentata, oggetto della seconda e della terza sentenza di condanna, sono stati unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. con il delitto di associazione di tipo mafioso pel quale RG era stato condannato colla prima sentenza del 16 marzo 2005; la formazione della cosa giudicata non consente di modificare le statuizioni circa la sussistenza della continuazione e circa il relativo trattamento sanzionatorio.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, mediante atto recante la data del 19 novembre 2009, depositato il 25 novembre 2009, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 671 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il difensore, illustrate le ragioni della richiesta formulata al giudice della esecuzione, deduce: ricorrono "i parametri previsti dall'art. 81 c.p., comma 2"; privo di pregio è il rilievo della Corte territoriale circa il riconoscimento della continuazione intervenuto nella fase del giudizio;
la legge conferisce al giudice della esecuzione la potestà di riconoscere la continuazione non dichiarata dal giudice della condanna, salvo il caso della esclusione.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 21 gennaio 2010, rileva: non l'affermazione della continuazione, bensì la relativa esclusione preclude (l'ulteriore) riconoscimento del vincolo nella fase della esecuzione;
la Corte di appello si è limitata a constatare il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo e i reati fine, intervenuto in sede di giudizio, e ha omesso di provvedere sulla richiesta del condannato di unificazione, ex art. 81 c.p., di "tutti i reati satelliti" tra loro;
e nessuna preclusione opera al riguardo, in quanto la continuazione, nei sensi richiesta, non è stata esclusa dal giudice della condanna.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
Il giudice della esecuzione è incorso nella inosservanza della legge.
Innanzi tutto il rilievo della Corte territoriale circa l'accertamento della continuazione, nella fase del giudizio, tra i delitti giudicati colle sentenze del 21 marzo 2007 e del 19 marzo 2008 e il delitto associativo, oggetto della precedente condanna del 16 marzo 2005 (e ritenuto reato base), non suffraga - alla evidenza - il diniego dell'ulteriore, postulato riconoscimento in executivis del vincolo in parola tra tutti i reati scopo di estorsione tentata. Ma, nella specie, ogni statuizione alternativa all'ineluttabile riconoscimento della continuazione tra tutti i reati satellite del medesimo delitto base è preclusa, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., dalla esecutività delle sentenze di condanna del 21 marzo 2007 e del 19 marzo 2008, alla stregua della complessa res judicata risultante dalla combinazione delle due decisioni, che si cristallizza nella coincidente individuazione del medesimo reato base in relazione ai reati separatamente giudicati e alla continuazione dei medesimi (rispetto al primo) irrevocabilmente accertata.
In proposito giova considerare che la identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie (scilicet: ciascun reato), partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi (reati).
La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati - in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.
Orbene, il giudicato formatosi sulla continuazione tra il primo gruppo dei reati satellite e il delitto base associativo (sentenza 21 marzo 2007) e, quindi, ancora sulla continuazione tra il medesimo delitto di associazione di tipo mafioso e il secondo gruppo dei reati satellite (sentenza del 19 marzo 2008) avvince inscindibilmente e irrevocabilmente tutti i suddetti reati nell'identico disegno criminoso e nel vincolo di cui all'art. 81 c.p., comma 2 che ne deriva.
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione, che questa Corte dichiara ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), e la trasmissione degli atti al giudice della esecuzione per la determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e art. 187 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, di diniego della continuazione, che dichiara, e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010