Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali, la configurabilità del reato di cui all'art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973 non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime doganale vigente all'epoca della condotta, sottraggano determinate attività economiche all'obbligo di corresponsione dei diritti di confine, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale, attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", alla stregua degli atti sottordinati nella gerarchia delle fonti, ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale, che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa ad importazione di banane, per la quale il regolamento comunitario n. 1964/2005 ha introdotto un sistema tariffario fisso eliminando i diritti di confine).
Commentario • 1
- 1. Aggressione con spray è lesione aggravata (Cass. 10889/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2017, n. 10889 Presidente Carcano – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano il 04/06/2014 che aveva affermato la responsabilità di V.F. in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.), commessi spruzzando negli occhi della guardia forestale, M.R. , uno spray urticante e la pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l'imputato che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 40551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40551 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1947
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 46556/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UT AO, n. 19/02/1957 a PADOVA;
avverso la sentenza del GIP del tribunale di SALERNO in data 7/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI F., che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. FRAGASSO E., che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del GIP del tribunale di SALERNO, pronunciata in data 7/06/2012, depositata in data 8/06/2012, il ricorrente UT AO veniva prosciolto per intervenuta estinzione per prescrizione, dai reati di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292 e 295, artt. 110 ed 81 c.p. nonché artt. 48 e 479 c.p. (fatti commessi sino al 31
dicembre 2005); per migliore intelligibilità della imputazione, è sufficiente in queste sede precisare che, in sintesi, al VE, unitamente ad altri soggetti nei cui confronti si è proceduto, veniva contestata l'evasione dell'IVA all'importazione, sub specie dei diritti di confine relativi all'importazione di banane;
in particolare, per quanto è dato desumere dall'imputazione mossa, i legali rappresentanti della HI Italia S.p.A. avrebbero effettuato importazioni di banane dall'estero per il tramite di società titolari di certificati AGRIM, che consentivano una riduzione dell'ammontare dei dazi dovuti;
una di queste società, la ON UI LTD. con sede nel Regno Unito, di cui il ricorrente è rappresentante fiscale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, avrebbe acquistato le banane per poi rivenderle a HI Italia S.p.A., che avrebbe a sua volta beneficiato di una consistente riduzione dei dazi doganali, si da integrare il delitto di contrabbando. Quanto alla residua imputazione, è contestato l'aver reso, con la predetta condotta, false dichiarazioni al P.U. nelle bollette doganali.
2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista dell'imputato, vengono dedotti tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione della legge penale, avendo il tribunale erroneamente dichiarato prescritto il reato di contrabbando, laddove avrebbe dovuto prosciogliere il ricorrente per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, attesa l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore del Reg. CE n. 1964/2005 e succ. modd., con conseguente violazione dell'art. 2 c.p., comma 2. In particolare, si censura quanto affermato dalla Corte territoriale che ha ritenuto di dover prosciogliere per intervenuta estinzione per prescrizione dal reato di contrabbando doganale il ricorrente, nonostante i pretesi diritti di confine evasi (previsti dal Reg. CE 404/1993 che regolava, in ambito comunitario, la materia dell'importazione delle banane, imponendo dazi doganali per gli acquisti allo stato estero), non fossero più previsti dalla normativa successiva, costituita dal Reg. CE 1964/2005, in vigore dal 1 gennaio 2006, che fonda l'organizzazione del mercato comune delle banane esclusivamente sul sistema tariffario, stabilendo che l'aliquota tariffaria applicabile alle banane è fissata in Euro 176 per tonnellata;
non sarebbe, quindi, più necessario presentare il certificato AGRIM per importare le banane a dazio ridotto da paesi terzi ne', quindi, più previsto il pagamento dei diritti di confine, non più contemplati dalla disciplina di settore;
il contingente tariffario, quindi, pur permanendo, avrebbe diverso oggetto e finalità, ed il certificato AGRIM sarebbe utilizzato solo come strumento per monitorare il mercato, ossia per controllare la quantità di banane che viene importata nell'area comunitaria, ma non avrebbe più la funzione di titolo preferenziale per l'importazione a dazio ridotto;
poiché il diritto dell'UE sarebbe applicabile direttamente nell'ordinamento giuridico interno, avendo il Regolamento CE immediata efficacia applicativa, sarebbe fonte del diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, sicché, integrando il Reg. CE 1964/2005 il precetto penale in relazione al delitto di contrabbando doganale, vi sarebbe un'incompatibilità tra la normativa nazionale e quella dell'UE che ha eliminato i diritti di confine, con conseguente abolitio criminis in relazione al contrabbando doganale con riferimento all'evasione dei diritti di confine dovuti sull'importazione delle banane;
la normativa UÈ, peraltro, introducendo norme penali di favore, sarebbero a maggior ragione applicabili nell'ordinamento interno.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione della legge penale, avendo il tribunale erroneamente operato una valutazione di equipollenza tra la qualifica giuridica di rappresentante legale e quella di rappresentante fiscale dell'impresa, estendendo indebitamente l'ambito di applicazione della disciplina della rappresentanza fiscale a fini IVA alla materia dei dazi doganali, con conseguente violazione delle norme extra-penali integrataci del precetto penale. In particolare, si censura quanto affermato dal giudice di merito che ha operato un'implicita valutazione di equipollenza tra la qualifica di rappresentante fiscale e quella di rappresentante legale, attribuendo al ricorrente la veste di organo societario responsabile per gli illeciti asseritamente commessi nell'importazione delle banane;
inoltre, si censura la contestazione relativa al mancato pagamento dei diritti di confine sull'importazione delle banane che hanno natura fiscale distinta ed una diversa funzione giuridico - economica rispetto all'IVA all'importazione, essendo regolati da fonti giuridiche diverse ed essendo ispirati a finalità di tipo protezionistico, estranee alla disciplina IVA;
poiché, quindi, il ricorrente venne nominato rappresentante fiscale solo ai fini IVA, non sarebbe ipotizzabile in astratto una sua responsabilità in relazione all'evasione dei diritti di confine, non essendo titolare di alcuna qualifica soggettiva che lo rendesse soggetto passivo dell'obbligazione doganale, essendo peraltro il delitto di contrabbando doganale un reato proprio del soggetto su cui grava l'imposizione doganale, ne', peraltro, risultando che al ricorrente fossero state attribuite mansioni operative diverse da quella tipiche del rappresentante fiscale ex art. 17 D.P.R. cit.; l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non sussistevano elementi che giustificassero il proscioglimento nel merito sarebbe errata, non avendo il giudice valutato che il ricorrente non poteva essere ritenuto soggetto passivo dell'obbligazione doganale e, quindi, responsabile del delitto di contrabbando doganale ne' del delitto di falso.
2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), c.p.p., per mancanza di motivazione in ordine alle circostanze, emergenti anche dalla produzioni documentali, che rendevano evidente la sussistenza dei requisiti per il proscioglimento nel merito.
In particolare, si censura quanto affermato dal giudice di merito che avrebbe pretermesso la valutazione della produzione documentale difensiva da cui emergevano elementi che comprovavano l'estraneità alle imputazioni del ricorrente;
il giudice si sarebbe, quindi, limitato a ritenere che non ricorrevano elementi che rendevano evidente il proscioglimento nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso dev'essere rigettato per la ragioni di seguito esposte.
4. Seguendo l'ordine sistematico imposto dalla struttura dell'impugnazione, deve essere, anzitutto, esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole per aver il giudice di merito adottato sentenza di proscioglimento con la formula "perché il reato è estinto per prescrizione" anziché, come sarebbe stato invece corretto, per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
La tesi difensiva, come anticipato, è che i pretesi diritti di confine evasi (previsti dal Reg. CE 404/1993 che regolava, in ambito comunitario, la materia dell'importazione delle banane, imponendo dazi doganali per gli acquisti allo stato estero), non siano più previsti dalla normativa successiva, costituita dal Reg. CE 1964/2005, in vigore dal 1 gennaio 2006, che fonda l'organizzazione del mercato comune delle banane esclusivamente sul sistema tariffario, stabilendo che l'aliquota tariffaria applicabile alle banane è fissata in Euro 176 per tonnellata. In questo senso, dunque, integrando il Reg. CE 1964/2005 il precetto penale in relazione al delitto di contrabbando doganale, vi sarebbe un'incompatibilità tra la normativa nazionale e quella dell'UE che ha eliminato i diritti di confine, con conseguente abolitio criminis in relazione al contrabbando doganale con riferimento all'evasione dei diritti di confine dovuti sull'importazione delle banane. La tesi, pur suggestiva, non può essere accolta.
4.1. Per meglio comprendere l'approdo cui è pervenuto il Collegio è utile un, seppur sintetico, richiamo alla normativa applicabile. La normativa penale contestata è costituita, nel caso in esame, dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, che, sotto la rubrica "Altri casi di contrabbando", punisce con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi "chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti". L'art. 295 del medesimo decreto, sotto la rubrica "Circostanze aggravanti del contrabbando", prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio (multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti) nei confronti di "chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea a reato".
Lo stesso articolo, prevede che, unitamente alla pena pecuniaria, si applichi anche la reclusione da tre a cinque anni, in uno dei seguenti casi:
a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di Euro 49.993,03. Nel caso di specie, troverebbe applicazione il disposto della lett. C), essendo contestato il reato di cui all'art. 483 c.p.. Per quanto concerne la normativa comunitaria, con riferimento alla materia de qua, la norma di riferimento è costituita dal Reg. (CEE) 13 febbraio 1993, n. 404/93 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in G.U.C.E. 25 febbraio 1993, n. L 47), entrato in vigore il 26 febbraio 1993, abrogato dall'art. 201 del regolamento (CE) n. 1234/2007, con decorrenza indicata nello stesso articolo (1 gennaio 2008); tale ultimo Regolamento è stato, poi, abrogato dall'arte 230 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con la decorrenza indicata nell'art. 232 del medesimo regolamento 1308/2013.
La difesa del ricorrente ha, poi, richiamato il Reg. (CE) 29 novembre 2005, n. 1964/2005 (Regolamento del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, in G.U.U.E. 2 dicembre 2005, n. L 316), entrato in vigore il 5 dicembre 2005, successivamente abrogato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 306/2011. Orbene, il richiamato Reg. n. 1964/2005, all'art. 1 prevede(va) che a decorrere dal 1 gennaio 2006, l'aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice NC 0803 00 19) è pari a 176 EUR/t. p. 2, poi (soppresso dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1528/2007), aggiungeva, ad ulteriore chiarimento, che dal 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775.000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie dei paesi ACP (v., per le modalità di rilascio dei titoli d'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario di cui al presente paragrafo, il regolamento (CE) n. 2015/2005).
4.2. Tanto premesso quanto alla normativa applicabile, va ricordato che i dazi doganali, che sono percepiti sulle importazioni di prodotti provenienti dai paesi terzi, sono riscossi dagli Stati membri per conto dell'UE e versati al bilancio comune dell'UE. Gli Stati membri trattengono il 25% degli importi riscossi a titolo di spese di riscossione. Questa risorsa propria tradizionale costituisce solo una piccola parte delle entrate finanziarie del bilancio dell'Ue.
Secondo la prospettazione difensiva, i regolamenti comunitari (segnatamente il reg. n. 1964/2005) hanno introdotto un sistema tariffario fisso con eliminazione dei dazi doganali, quindi, essendosi verificata un'abolitio criminis, il ricorrente avrebbe dovuto essere prosciolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
A sostegno di tale assunto, la difesa richiama un precedente di questa Corte, che ha ritenuto sussistere l'abolitio criminis del reato di contrabbando doganale consistente nell'omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull'alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Yugoslavia, in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integrataci del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., (Sez. 3^, n. 14329 del 04/02/2003 - dep. 27/03/2003, Pertot, Rv. 224243). Nello stesso senso, peraltro, si colloca quella decisione che ha ritenuto che l'esigibilità dei diritti di confine viene meno in presenza di norme internazionali che aboliscano i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, che ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 34, fanno parte della categoria generale dei diritti doganali di confine (fattispecie relativa all'importazione clandestina di argento dalla Svizzera: Sez. 3^, n. 4135 dei 19/01/1994 - dep. 13/04/1994, Antoci ed altri, Rv. 197760).
4.3, L'assunto, sebbene supportato anche da decisioni di questa Corte, non può essere condiviso.
Ed infatti, osserva il Collegio, come del resto autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007 - dep. 16/01/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238197).
Nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad una norma penale (D.P.R. n 43 del 1973, artt. 292 e 295) che punisce l'evasione dei diritti di confine dovuti per l'importazione delle banane e di una norma comunitaria che, a seguito dell'evoluzione legislativa, ha visto trasformarsi il sistema di imposizione (da dazio doganale a sistema tariffario fisso con conseguente eliminazione dei dazi doganali e specifica indicazione anche dell'ammontare delle aliquote), confermando l'eliminazione dei diritti di confine su tali prodotti. Ritiene i Collegio che la fattispecie penale applicabile nel caso di specie in materia doganale non possa ritenersi norma penale in bianco e, per tale ragione, si sottragga al criterio indicato dal ricorrete (e in precedenza sostenuta dall'atre decisioni di questa Corte). Ed invero, osserva questa Corte che il fenomeno della "norma penale in bianco" riguarda la determinazione del precetto della norma penale (e, sporadicamente, anche la determinazione della sanzione penale entro stretti limiti prefissati dalla legge), la cui definizione la stessa legge penale demanda ad atti normativi sottordinati nella gerarchia delle fonti del diritto, quale il regolamento o il provvedimento della pubblica autorità.
La norma penale in questione, invece, definisce la condotta sanzionata rinviando non ad una fonte sottordinata ma ad una legge extrapenale, quale appunto il regolamento U.E. che determina il sistema di tassazione comunitaria (rectius, europea) del prodotto "banana" all'atto dell'importazione da paesi terzi, il cui precetto non diviene esso stesso norma penale, ma opera come un requisito del fatto previsto dal precetto contenuto nella norma penale. In applicazione, pertanto, della richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (v. anche, per un caso particolare, affrontato in precedenza dalle medesime Sezioni Unite con riferimento alla materia tributaria: Sez. U, n. 2885 del 19/01/1994 - dep. 08/03/1994, Sampoli, Rv. 196259), esclusa la natura di norma penale in bianco della fattispecie in esame, la disciplina "comunitaria" non esplica alcun effetto retroattivo e, pertanto, non può escludersi la punibilità del fatto precedentemente commesso per le ragioni evidenziate.
Corretta, dunque, appare la decisione del giudice di merito che ha ritenuto di dover applicare la causa di estinzione del reato di cui all'art. 157 c.p.. 5. Può quindi, procedersi ad esaminare il secondo motivo di ricorso, che il Collegio ritiene parimenti infondato.
In proposito, va rilevato che questa Corte ha già reiterata mente precisato (Sez. 5^, Sentenza n. 13890 del 28/05/2008, Rv. 603966) che, il rappresentante fiscale a fini Iva ex D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, comma 2 - se, per tale ruolo, è elettivamente chiamato a rispondere, in solido con il rappresentato, limitatamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in tema di Iva - ben può assumere, in concreto e in rapporto agli effetti ed agli obblighi scaturenti dalla dichiarazione doganale, anche qualità di soggetto passivo dell'obbligazione doganale. Ciò quale riflesso del fatto che, in forza della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, Iva all'importazione e diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce.
Occorre, invero, rilevare che, in materia doganale, obbligati al versamento dei dazi sono, non solo l'importatore (direttamente e/o quale soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione) e, in via solidale, il di lui rappresentante indiretto, ma anche qualsiasi altro soggetto che, pur partecipando alle formalità doganali, non dichiari di agire, a tal riguardo, a nome o per conto di un terzo ovvero dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del relativo potere di rappresentanza;
questi è considerato agire a suo nome e per proprio conto e, conseguentemente, risponde dell'obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, "cooperante" al perfezionamento dell'operazione. In aderenza alla specifica finalità della norma doganale tesa a salvaguardare l'interesse pubblicistico all'adempimento dell'obbligazione daziaria, l'art. 201, comma 3, Reg. C.e.e. 2913/1992 precisa, infatti, che, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali;
e, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 (T.U.L.D.), vincola all'obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro comunque ingeritisi nell'operazione.
Se ne deve inferire che, in tale contesto normativo, chi risulti incontrovertitamente affiancato al proprietario/destinatario delle merci nella dichiarazione doganale (seppur con l'indicazione di rappresentante fiscale), non può essere considerato estraneo alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all'uopo, rileva anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell'operazione d'importazione (la cui essenza l'Agenzia non è tenuta a vagliare, essendo onere dell'interessato contraddire probatoriamente) e che la responsabilità solidale ai fini dell'Iva all'importazione non vale ad escludere quella di profilo strettamente doganale, ben potendo, con questa, concorrere. Ne discende, pertanto, infondatezza anche di tale secondo motivo.
6. Quanto, infine, al terzo ed ultimo motivo, con cui il ricorrente evoca un preteso vizio motivazionale in ordine alle circostanze, emergenti anche dalle produzioni documentali, che renderebbero evidente la sussistenza dei requisiti per il proscioglimento nel merito, l'esame del medesimo - e persino la eventuale fondatezza - non avrebbero alcun effetto per il ricorrente.
Ed infatti, per costante insegnamento delle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato (come nel caso in esame), non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf.: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 - dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv. 192471). Anche tale motivo, quindi, dev'essere rigettato.
7. Il ricorso dev'essere, dunque, complessivamente rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014