Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
L'art.37 della legge n.689 del 1981, nell'attribuire rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti, si riferisce, con quest'ultimo parametro, alla percentuale dei contributi dovuti, per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, per ciascun singolo mese e non già per più mensilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 15674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15674 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 18/03/2008
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 715
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 30800/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL OB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 5.03.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 e L. n. 689 del 1981, art. 37;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. Crimi Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 5.03.2007 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a EL OB perché colpevole di avere omesso, quale legale rappresentante della Snaico Engineering s.p.a., al fine di non versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, di presentare le denunce mensili obbligatorie (modelli DM10), fatto dal quale era derivato l'omesso versamento di contributi per importi mensili non inferiori al maggior importo tra Euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (Euro 205.992) relativamente al periodo giugno-dicembre 2002), e di avere omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti registrati nel libro paga per il periodo giugno-luglio 2002.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato esponendo che illegittimamente era stata ritenuta la configurabilità del reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37 perché dall'omessa presentazione dei mod. DM10 era derivato un omesso versamento di contributi superiore, nel mese, non solo alla somma di Euro 2.582,28, ma anche all'importo corrispondente al 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Tale interpretazione non era condivisibile perché la norma prevede, per la sussistenza del reato, che l'omesso versamento mensile, conseguente all'omessa denuncia mensile, sia superiore al maggiore importo tra Euro 2.582,28 mensili e il 50% dei contributi complessivamente dovuti.
Per il secondo parametro la norma non aveva richiamato la locuzione "mensile", ma aveva usato l'avverbio "complessivamente" con riferimento alla totalità dei contributi e, quindi, a più mensilità.
Chiedeva l'annullamento della sentenza e la rideterminazione della pena per il residuo reato. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
La L. n. 689 del 1981, art. 37, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 1, attribuisce rilevanza penale all'omissione delle denunce mensili obbligatorie quando dal fatto derivi l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalla legge per un importo mensile non inferiore al maggior importo tra Euro 2.582,28 e il 50% dei contributi complessivamente dovuti. Ragioni di ordine logico, letterale e sistematico inducono a preferire l'interpretazione data dai giudici dell'appello stante che la norma disciplina le denunce mensili obbligatorie poste a carico del datore di lavoro stabilendo due parametri per attribuire rilevanza penale all'omesso adempimento:
1. l'importo mensile riferito a tutto quanto, a titolo di contributi, deve essere versato in un determinato mese dell'anno con riferimento alle retribuzioni erogate a tutti i dipendenti non deve essere inferiore agli Euro 2.582,28;
2. il 50% dei contributi complessivamente dovuti, all'evidenza per la pluralità dei lavoratori effettivamente impiegati nell'azienda, va riferito a ciascun mese, stante che il calcolo deve essere ancorato a dati omogenei e inerenti all'ambito temporale presupposto dalla norma, mentre la dilatazione che la difesa invoca, richiamando l'avverbio complessivamente, porterebbe all'introduzione nel calcolo di dati variabili con gli effetti distorsivi segnalati nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo, con cui si chiede la riduzione della pena (sulla cui determinazione è congrua motivazione) è inammissibile perché totalmente immotivato.
Grava sul ricorrente l'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 18 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2008