Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 203 del 12 luglio 1991, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui consente il riconoscimento dell'aggravante da esso prevista in relazione ai delitti puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, in quanto tale disciplina è pienamente coerente con l'esigenza di evitare ingiustificate disparità di trattamento a vantaggio di reati connotati da maggiore gravità.
Ai fini dell'applicazione dell'indulto previsto dalla legge n. 241 del 31 luglio 2006, il riconoscimento giudiziale della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 2001 è causa ostativa alla concessione del beneficio anche in assenza di concreta incidenza della stessa sul trattamento sanzionatorio applicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2015, n. 37324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37324 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
3. 37 324/1 5 24 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA Dott. N.2000/2015 Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MARGHERITA CASSANO Dott. N. 50359/2014 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. Dott. ENRICO EP SANDRINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP N. IL 12/07/1955 avverso l'ordinanza n. 9/2014 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO, del 28/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O.Cedrongols che ha chiesto il rigetto del icous previa declaratoria di manifests infor- dotetzo del ricorse سے Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto. 1.11 28 ottobre 2014 la Corte d'assise d'appello di RN, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da SE LO, volta ad ottenere: a) la declaratoria di “insussistenza” dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 in relazione al delitto di omicidio premeditato oggetto della sentenza pronunziata il 30 aprile 2008 dalla Corte d'assise d'appello di RN (irrevocabile il 26 marzo 2009) ovvero la sua "non inseribilità” nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale di RN l'11 marzo 2014; b) la declaratoria di non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il giudice dell'esecuzione osservava che sia la sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, che quella di appello, che aveva confermato la condanna di LO per i delitti di omicidio volontario pluriaggravato, tentato omicidio, ricettazione, violazione alla disciplina sulle armi, avevano ritenuto sussistente in ordine a tutti i suddetti reati l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 che, peraltro, non aveva in concreto esplicato alcuno concreto effetto ai fini della dosimetria della pena, tenuto conto della pena dell'ergastolo, prevista astrattamente dal legislatore per il delitto di omicidio volontario aggravato, come nel caso in esame, dalla premeditazione. Riteneva, infine, infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 per contrasto con l'art. 3 Cost, osservando che il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, tale da connotare in termini di maggiore gravità il delitto commesso, era ostativo all'applicazione del beneficio dell'indulto e che la scelta legislativa, oltre ad essere connotata da intrinseca razionalità, non comportava alcuna disparità di trattamento.
2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, LO, il quale, anche mediante una memoria difensiva e motivi aggiunti, lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al ritenuto riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, tenuto conto della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, delle modalità del calcolo 1 سے della pena per il delitto di omicidio premeditato per il quale non è stata in concreto irrogata la pena dell'ergastolo, dell'assenza di concreta incidenza dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, dell'epoca (successiva alla decisione di primo grado, poi confermata in appello) della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 337 del 2008) che aveva sancito l'applicabilità dell'aggravante in esame anche ai delitti astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo. Rileva, inoltre, che il giudice dell'esecuzione, statuendo la sussistenza dell'aggravante, ha violato il giudicato che aveva chiaramente escluso la configurabilità dell'aggravante, come desumibile dalla parte dispositiva finale della sentenza di primo grado. Reitera, infine, la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 337 del 2008 in relazione ai delitti puniti astrattamente con la pena dell'ergastolo, con l'art. 3 Cost. Osserva in diritto. Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Dal punto di vista tecnico formale le circostanze devono essere oggetto di una specifica previsione legislativa, in quanto accedono - integrandosi con essa ad una fattispecie incriminatrice già costituita nei suoi elementi essenziali e comportano, rispetto ad essa, una variazione di pena che può essere stabilita in modo proporzionale oppure indipendente rispetto alla pena prevista per il reato base cui le circostanze accedono. Quale che sia il sistema di variazione, proporzionale o indipendente, le circostanze hanno, comunque, efficacia extraedittale. Una circostanza aggravante comporta é produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi e la dichiari. E' sotto tale profilo che viene per tale dovendosi in rilievo la distinzione tra riconoscimento dell'aggravante intendere la verifica dell'esistenza dei presupposti formali e sostanziali della stessa e applicazione dell'aggravante, avuto riguardo alla sua effettiva incidenza sul - meccanismo di determinazione della pena (Sez. U., n. 20798 del 24 febbraio 2011). In tale contesto è indubbio che un'aggravante può essere ritenuta sussistente da parte del giudice della cognizione e, al contempo, non esplicare in concreto effetti ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio. 2 میں 2.Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione di questi principi, laddove, con ampi e puntuali richiami ai passaggi argomentativi delle due sentenze di merito, ha evidenziato che sia in primo che in secondo grado è stata riconosciuta la sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante prevista dall'art. 7 1. n. 203 del 1991, contestata sia con riguardo al delitto di omicidio volontario premeditato, aggravato anche dai motivi abietti, astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, che con riferimento ai reati satellite (tentato omicidio, violazione alla disciplina in materia di armi, ricettazione). Ha, poi, correttamente evidenziato l'irrilevanza della mancata incidenza dell'aggravante dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 sulla dosimetria della pena, aspetto riguardante un aspetto autonomo, distinto e successivo rispetto a quello del riconoscimento degli elementi costitutivi dell'aggravante e della dichiarazione giudiziale della sua sussistenza. Le censure difensive sono, all'evidenza, prive di pregio sia perché non distinguono i tre distinti profili inerenti al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante, alla sua dichiarazione, alla sua concreta applicazione, sia perché sollecitano la non consentita rivisitazione, in sede esecutiva - pur in presenza di un giudicato ritualmente formatosi e di una sua corretta lettura nell'ambito del provvedimento impugnato - delle scelte interpretative motivatamente operate dal giudice della cognizione circa la configurabilità dell'aggravante in esame, nonostante la mancanza dell'effetto tipico di aggravamento della pena astrattamente prevista nella sua massima espressione (ergastolo) per il delitto più grave in ordine al quale interviene l'affermazione di penale responsabilità. I richiami alle diverse date in cui sono rispettivamente intervenute la decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 337 del 2008) e la sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso di LO avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di RN appaiono del tutto non conferenti, tenuto conto della diversità delle fattispecie concrete e della ratio decidendi delle decisioni intervenute nei confronti di LO.
3.Manifestamente infondata è anche la dedotta questione di legittimità costituzionale alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con una decisione condivisa dal Collegio (sentenza n. 337 del 18 dicembre 2008) La possibilità di ritenere sussistente e dichiarare l'aggravante dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 a prescindere dalla pena edittale astrattamente prevista e dalla concreta incidenza sul trattamento sanzionatorio appare coerente con la complessiva 3 س disciplina normativa in tema di aggravanti ed è pienamente rispettosa del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). La diversa esegesi proposta dal ricorrente darebbe, invece, luogo a ingiustificate disparità di trattamento e porterebbe al risultato paradossale di riservare un trattamento più grave ai delitti aggravati ex art. 7 1. n. 203 del 1991, per i quali è prevista una pena detentiva temporanea, rispetto ai delitti per i quali sia stata contestata la suddetta aggravante e siano sanzionati astrattamente con la pena dell'ergastolo. Per tali ultimi delitti - connotati da una spiccata pericolosità sociale a differenza che per i primi, il riconoscimento e l'applicazione di una circostanza attenuante idonea, all'esito del giudizio di bilanciamento, ad escludere in concreto la pena perpetua, comporterebbe, senza alcuna plausibile giustificazione, la preclusione di qualsiasi effetto giuridico dell'aggravante prevista dall'art. 7 1. n. 203 del 1991, pur se ritenuta sussistente, non solo nella dosimetria della pena, ma anche in ambito esecutivo e penitenziario.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, 1'8 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Мериан Margherita Cassano Umberto Giordano Marghita Сенало DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA