Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Integra il delitto di percosse il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo del soggetto passivo, quand'anche la stretta non sia tale dal lasciare tracce ecchimotiche.
Commentario • 1
- 1. Percosse: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 581 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2022
Art. 581 - Percosse Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente [582], è punito, a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 -octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro [1151 c. nav.] (2) (3) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato [294, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 385, 386, 393, 405, 507, 584, 588, 610, 611, 614, 628, 629, 634, 635 n. 1]. Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di percosse? 2.Scheda reato 3.Quando si …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2013, n. 27990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27990 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/02/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 388
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 24073/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 25/01/2012 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25 gennaio 2012 la Corte d'Appello di Palermo, sostanzialmente confermando (salvo esclusione della gravità della minaccia) la decisione assunta dal Tribunale di Agrigento, ha riconosciuto C.G. responsabile dei delitti di percosse e minaccia ai danni di G..M. , unificati dal vincolo della continuazione;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge, peraltro ridimensionata nella sua entità.
1.1. In fatto era accaduto che presso la Tenenza dei Carabinieri di Favara, dove entrambi si erano recati per sporgere reciproche querele, il C. avesse aggredito il M. afferrandolo per il collo e minacciandolo di morte.
1.2. Ha ritenuto il giudice di appello che, nel portare le mani al collo della vittima, l'imputato avesse stretto in maniera sufficiente a recare una violenza fisica, così da integrare il delitto di percosse, pur senza cagionare una malattia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la configurabilità del reato di percosse, negando, con riferimento alle deposizioni testimoniali assunte, di aver provocato una stretta nel mettere le mani al collo della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.
2. Ripetute enunciazioni della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 11638 del 12/01/2012, Andrisani, Rv. 252953; Sez. 5, n. 15004 del 06/02/2004, Morrone, Rv. 228497; Sez. 5, n. 3764 del 18/12/1987 - dep. 22/03/1988, Beretta, Rv. 177959) hanno precisato che il termine "percuotere", utilizzato dal legislatore nel descrivere la condotta illecita di cui all'art. 581 c.p., non è ivi assunto nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in un'accezione più ampia, comprensiva di ogni violenta manomissione della altrui persona fisica che non dia luogo a una malattia (giacché, in tal caso, le percosse rimarrebbero assorbite nel delitto di lesione personale).
2.1. Alla luce di tale principio il contatto fisico realizzatosi con l'apposizione delle mani intorno al collo del soggetto passivo, quand'anche la stretta così realizzatasi non sia tanto forte da lasciar tracce ecchimotiche, è pur sempre da riguardare come un atto di violenza che si traduce nella manomissione del fisico altrui: onde è manifestamente riconducibile alla nozione di "percosse", come dianzi chiarita.
2.2. E che una stretta vi sia stata, nel caso di specie, non è contestabile in sede di legittimità essendosi appurato in fatto, alla stregua delle emergenze probatorie insindacabilmente valutate dai giudici di merito, che il C. ebbe a portare la mano al collo del M. stringendola, ancorché non in maniera tale da soffocarlo.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013